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giovedì 10 maggio 2012

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per l’istituto del reclamo

È stata pubblicata la Circolare n. 9 relativa al neointrodotto procedimento del reclamo, applicabile per i provvedimenti notificati dal 1° aprile 2012 emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a € 20.000.
Per prima cosa, ai fini di delineare la decorrenza del nuovo istituto, occorre fare riferimento non alla data in cui l’Agenzia delle Entrate ha consegnato/spedito il plico, ma alla data in cui questo è stato ricevuto dal contribuente.
Rientrano nel reclamo tutti gli atti riconducibili all’Agenzia delle Entrate, quindi gli accertamenti, i ruoli e gli avvisi di liquidazione, nonostante siano di esiguo valore e difficilmente oggetto di mediazione, così come le cartelle impugnate sulla base dell’omessa notifica dell’atto di accertamento.
In merito alla determinazione del valore della lite, si conferma che:
  • se l’atto contiene più tributi, il valore della lite è dato dalla somma di quest’ultimi;
  • se il contribuente impugna più atti con un unico ricorso, il valore è sempre riferito ai singoli provvedimenti impugnati.
Risolte infine le perplessità espresse in merito alle perdite fiscali: il valore della lite deve essere determinato con riferimento all’imposta virtuale, alla quale deve essere sommata quella emergente dal maggior utile accertato.
Ampio spazio viene dato inoltre alla mediazione: in armonia con quanto sostenuto nei precedenti documenti di prassi sulla conciliazione giudiziale, la mediazione può anche “chiudersi a zero”, ovvero senza la diminuzione della pretesa: non a caso, la Circolare conferma che il rinvio all’art. 48 comporta, in caso di mediazione, la riduzione al 40% delle sanzioni, il che torna utile anche nel suddetto caso.
In tale ipotesi, al fine di favorire l’accordo tra le parti, i contribuenti sono invitati a produrre già nella fase amministrativa ogni documento che può sorreggere la difesa, nonostante resti ferma la facoltà di produrli in sede contenziosa. Per le società di persone, viene accolta, in sostanza, la censurabile presa di posizione della Corte di Cassazione, che contrasta con la tesi del litisconsorzio necessario: di conseguenza, soci e società sono liberi di pervenire autonomamente alla mediazione, fermo restando il requisito di valore della lite (se la società definisce e il socio no, l’atto sul maggior reddito di partecipazione deve tenere conto di detta definizione, senza ovviamente la riduzione delle sanzioni).
Problematica appare la situazione sul versante della riscossione: il reclamo non sospende l’effetto esecutivo dell’atto, e la tutela cautelare non può essere chiesta sino al deposito del reclamo. L’unica consolazione per il contribuente è la richiesta, in via amministrativa, di sospensione della riscossione.

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