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lunedì 14 maggio 2012

IMU: agevolazioni per l’abitazione principale

Per fruire del beneficio, il possessore dell’immobile deve dimorarvi e risiedervi anagraficamente col nucleo familiare.
Con riferimento all’abitazione principale e le sue pertinenze, che godono di un trattamento agevolato, l’aliquota base dell’IMU è fissata allo 0,4% e al contribuente spetta una detrazione di 200 euro (aumentabile di 50 euro per ogni figlio, fino all’ottavo, di età non superiore a 26 anni, dimorante e residente nella casa).
I Comuni, tuttavia, possono decidere di abbassare l’aliquota fino allo 0,2% e aumentare la detrazione fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta. Ai sensi dell’art. 13, comma 10 del DL 201/2011, nel caso in cui la detrazione venga elevata  sino ad azzerare l’IMU dovuta per le abitazioni principali, l’ente locale non può aumentare l’aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Al fine di restringere la platea di coloro che possono fruire delle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta e detrazione) l’art. 4, comma 5, lett. a) del DL 16/2012 convertito, modificando l’art. 13, comma 2 del DL 201/2011, ha disposto che il possessore dell’immobile debba dimorarvi e risiedervi anagraficamente assieme al proprio nucleo familiare.
Non solo, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un immobile soltanto.
La norma non stabilisce alcuna caratteristica che deve avere l’immobile perché possa beneficiare dell’agevolazione; infatti, il fabbricato può essere classificato in qualsiasi categoria catastale (compreso quindi A/1, A/8 e A/9, vale a dire le categorie che raggruppano i fabbricati di maggior pregio), nonché presentare le caratteristiche degli immobili “di lusso” (di cui al DM 2 agosto 1969).
Inoltre, per fruire delle suddette agevolazioni il nucleo familiare deve contemporaneamente dimorare ed avere la residenza anagrafica in uno stesso immobile; in caso contrario (se il nucleo familiare non dimora o non ha la residenza presso lo stesso immobile, ma in due distinti immobili sul territorio dello stesso Comune), l’intero nucleo beneficia di aliquota ridotta e detrazioni per un immobile soltanto (che sarà presumibilmente quello con la rendita catastale maggiore, sempreché la scelta possa farla il contribuente).
Con tale disposizione, il legislatore ha voluto negare il regime agevolato sia all’unità immobiliare nella quale il possessore risieda anagraficamente ma non dimori (e quindi si tratti di una residenza fittizia) sia all’unità nella quale il possessore dimori (cioè abiti) ma non risieda anagraficamente.
Sarebbe da chiarire il concetto di “nucleo familiare”
A questo punto sarebbe da chiarire cosa si intende per “nucleo familiare”.
Potrebbe accadere, infatti, che due coniugi, separati di fatto ma non legalmente, dimorino e risiedano in due unità immobiliari distinte nello stesso Comune. In questo caso, seppur di fatto l’unicità del nucleo familiare sia venuta meno e seppur non vi siano intenti elusivi, stante la formulazione della norma, sembrerebbe che l’agevolazione venga riconosciuta per un immobile soltanto.
Tale impostazione fa ancor più riflettere se si pensa che i coniugi separati di fatto con due unità immobiliari site in Comuni diversi potrebbero invece beneficiare dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale per entrambi gli alloggi.

2 commenti:

  1. E' lo stato di famiglia anagrafico che comprova l'appartenenza ad un nucleo familiare ? Un comune non ha a disposizione altro per valutarlo, dal momento che l'ISEE non è obbligatorio per tutti, dal momento che non può essere a conoscenza di situazioni di convivenza o separazione di fatto....Forse qualcosa mi sfugge ma in teoria è possibile che due coniugi, ognuno proprietario al 100% dimorante e residente nella sua proprietà, con uno stato di famiglia nel quale l'altro coniuge non compare, abia diritto alla aliquota prima casa...magari non alla detrazione...ma perchè non all'aliquota come accade invece per comuni diversi ? Che ne pensa ?

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    1. Nucleo familiare e stato di famiglia possono coincidere ma non sono la stessa cosa. Fa parte del nucleo familiare il coniuge anche se non compare nello stato di famiglia. Nel caso della situazione descritta solo uno dei due coniugi potrà usufruire delle agevolazioni prima casa. Diverso sarebbe se gli immobili fossero in comuni diversi o ci fosse una situazione di separazione legale con assegnazione di immobile.

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