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lunedì 21 maggio 2012

IMU: chiarimenti su abitazione principale e immobili per le imprese


La circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicata venerdì 18 maggio, ha chiarito alcuni aspetti concernenti l’applicazione dell’imposta municipale propria introdotta a decorrere dall’anno 2012, in via sperimentale, dall’art. 13 del DL 201/2011.
Anzitutto, il documento precisa che sono assoggettati all’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni a qualsiasi uso destinati. Sono compresi anche gli immobili strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa; in altre parole, l’IMU colpisce tutti gli immobili delle imprese, indipendentemente dalla loro classificazione catastale. Quindi, in considerazione del fatto che l’IMU sostituisce, oltre all’ICI, l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati, ne consegue che i beni che non producono reddito fondiario, come quelli delle imprese, subiranno un’ulteriore aggravio impositivo.
A tal proposito, la circolare in oggetto precisa che nella locuzione “beni non locati” sono compresi sia i fabbricati che i terreni che non risultano locati o affittati.
Con riferimento alle aliquote, il Ministero precisa che i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge costituiscono dei “vincoli invalicabili” da parte del Comune. Nell’esercizio della propria potestà regolamentare, infatti, l’ente locale può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia con riferimento alle singole categorie catastali.
In relazione all’abitazione principale e relative pertinenze, la circ. n. 3/DF ha precisato, anzitutto, che  l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Il fatto che più unità immobiliari distintamente iscritte in Catasto siano utilizzate unitariamente come abitazione principale non rileva. In questo caso il contribuente può scegliere quale unità destinare ad abitazione principale (con applicazione del regime agevolato) e quali considerare come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati (l’aliquota di base è pari allo 0,76%). Il contribuente non può applicare le agevolazioni su più di un’unità immobiliare a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
Come si è già avuto modo di osservare, per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, ai fini dell’IMU, l’agevolazione compente una volta soltanto per nucleo familiare.
Se ad esempio due coniugi, non legalmente separati, dimorano e risiedono in immobili diversi situati nello stesso Comune, l’agevolazione spetta soltanto ad uno dei due coniugi.
Se è il figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in un altro immobile ubicato nello stesso Comune, precisa la circ. n. 3/DF, risulta costituito un nuovo nucleo familiare (quello del figlio appunto) ed il genitore perde soltanto l’eventuale maggiorazione di 50 euro della detrazione (se il figlio non supera i 26 anni).

Spetta due volte il beneficio per gli immobili in Comuni diversi

Meno scontata, invece, è un’altra precisazione contenuta nel documento ministeriale.
La limitazione prevista nel caso di diversi immobili destinati ad abitazione principale da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare nel territorio dello stesso Comune non è prevista nel caso in cui gli immobili siano ubicati in Comuni diversi. La motivazione, secondo il ministero, riguarderebbe il fatto che “in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Per quanto concerne le pertinenze dell’abitazione principale, che possono essere al massimo tre, appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa (C/2, C/6 e C/7), il Ministero precisa che rientra nel limite suddetto anche la pertinenza che risulta iscritta in Catasto unitamente all’abitazione principale. Nel caso in cui le pertinenze superino il limite stabilito dalla norma, il contribuente può scegliere a quali pertinenze applicare il regime agevolato e quali assoggettare all’aliquota ordinaria. In ordine all’individuazione delle pertinenze, i Comuni non possono intervenire con alcuna disposizione regolamentare in conseguenze dell’abrogazione dell’art. 59 del DLgs. 446/97.

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