DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 7 maggio 2012

Niente decadenza della dilazione per tardivo versamento di appena 4 giorni

I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Genova fanno proprio il principio di buona fede e di leale collaborazione.

Alfio CISSELLO

Diversi autori si sono soffermati sulla legittimità della condotta, varie volte posta in essere dagli Uffici, relativa al disconoscimento del beneficio del termine o di istituti deflativi del contenzioso per violazioni del contribuente a dir poco irrisorie .
Un esempio contribuisce ad inquadrare la problematica.
Un contribuente riceve una comunicazione bonaria e decidere di non contestare la pretesa in quanto fondata: per questo motivo, egli intende avvalersi della dilazione delle somme ai sensi del DLgs. 462/97, ma versa la prima rata il trentaduesimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso bonario.
Il comma 4 dell’art. 3-bis del Decreto richiamato stabilisce che il mancato versamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria comporta il disconoscimento della dilazione, quindi legittima l’iscrizione a ruolo delle intere somme residue.
Il contribuente si vede quindi recapitare una cartella di pagamento portante a riscossione gli interi importi.
Tale condotta, nonostante possa essere astrattamente compatibile con il dato normativo, non può essere accettata in quanto, se è vero che il mancato pagamento della prima rata causa la decadenza dal beneficio del termine, è altresì vero che esiste, come sancito dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il principio di buona fede e di leale collaborazione.
Vi sono, inoltre, gli estremi per considerare quanto esposto espressione di un principio generale vigente in diritto tributario.
Proprio con riferimento alla dilazione degli avvisi bonari, la C.T. Prov. di Genova, con la sentenza n. 35 dello scorso 26 gennaio, ha sancito che il tardivo versamento di appena quattro giorni di una rata successiva alla prima del piano di dilazione non legittima il disconoscimento di tutto il piano di dilazione.
Al massimo, anche se il suddetto punto non è stato esaminato, si può discutere sull’applicabilità della sanzione da omesso versamento, peraltro riducibile a seguito di ravvedimento operoso.

Principio valido anche per il ravvedimento operoso

L’omesso versamento, precisa la Commissione, non può essere equiparato al tardivo versamento, “per di più di soli quattro giorni”. Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate, con riferimento alla dilazione dei ruoli, aveva fatto propria detta opinione (risoluzione n. 9/2001).
La prassi ministeriale, invero, altre volte ha precisato che gli omessi o tardivi versamenti non consistenti, sia in termini di ritardo che di entità, non possono comportare il disconoscimento dell’agevolazione, che spesso consiste nella dilazione degli importi.
Una conferma viene data sia con riferimento all’accertamento con adesione (circolare n. 65/2001) sia con riferimento alle somme da corrispondere a seguito di mediazione (circolare n. 9/2012).
Ora, limitatamente alla dilazione degli avvisi bonari, la questione, per le rate successive alla prima, è stata risolta dal Legislatore (la decadenza si verifica solo se una rata successiva alla prima non viene versata e la violazione non è sanata entro il termine per la rata successiva), ma il principio enunciato nella sentenza, che evidentemente si riferiva all’art. 3-bis del DLgs. 462/97 ante DL 201/2011, è sempre molto importante.

Nessun commento:

Posta un commento