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lunedì 7 maggio 2012

Contratti di rete pronti al decollo

Bruno Pagamici
ITALIA OGGI - 7 maggio 2012

Disco verde per le agevolazioni fiscali a favore delle reti d’impresa. Dal 2 al 23 maggio 2012 le imprese che hanno aderito a un contratto di rete possono presentare il modello «Reti». L’invio del documento, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31/12/2011, consente di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42 comma 2-quater del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010. Si tratta di un regime di sospensione d’imposta per la quota degli utili d’esercizio accantonata in una apposita riserva (per un massimo di 1 milione di euro per ciascuna impresa). Il tutto finalizzato all’esecuzione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circ. 14/4/2011 n. 15/E, mentre il modello per la comunicazione dei dati per accedere all’agevolazione (il cosiddetto modello «Reti») è stato approvato con provvedimento direttoriale n. 31139 dello scorso 14 aprile 2011. Le risorse messe a disposizione per il 2012 a favore delle reti d’impresa ammontano a 14 milioni di euro.
Ambito soggettivo.
Secondo la circ. n. 15/E/2011, possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete iscritto presso il registro delle imprese e asseverato. L’accesso alle agevolazioni è riservato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento e dalla localizzazione territoriale.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/Agevolazioni+Reti+di+imprese/

Condizione per l’agevolazione.
I presupposti per beneficiare dell’agevolazione sono:
1) adesione al contratto di rete;
2) accantonamento dell’utile di esercizio in una specifica riserva.
Dell’istituzione della riserva deve essere data informazione nei seguenti modi:
- in nota integrativa, per i soggetti tenuti per legge alla redazione della stessa;
- integrando le scritture contabili previste dall’art. 2217 c.c., secondo comma, con apposito prospetto (bilancio e inventario) dal quale dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva, nel caso di imprenditori individuali e società di persone che rientrano nei limiti del regime di contabilità semplificata;
3) asseverazione del contratto di rete.
I requisiti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, ovvero al momento del versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili.
Investimenti rilevanti.
II dl 78/2010 nulla dispone in merito all’individuazione degli investimenti previsti dal contratto di rete, da eseguirsi entro l’esercizio successivo. Sulla questione è invece intervenuta la circolare n. 15/E/2011 la quale ha chiarito che, in termini generali, possono essere considerati ammissibili i costi:
- sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni, non necessariamente strumentali, e di risorse umane;
- relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione, da parte delle imprese aderenti, del contratto di rete (in tal caso, rileva il loro costo figurativo).
Occorre in ogni caso dimostrare, anche con adeguata documentazione, che i suddetti costi sono stati effettivamente sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete. Per quanto concerne il termine di effettuazione di questi ultimi, l’Agenzia ha chiarito che il vincolo dell’esercizio successivo è computato con riferimento alla data della delibera di accantonamento degli utili all’apposita riserva, e non alla loro mera maturazione. Se la destinazione è decisa il 30 aprile 2012, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2011, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all’utile accantonato è individuato nel 31 dicembre 2013, ovvero entro l’esercizio successivo alla delibera. Naturalmente, non sussiste alcun obbligo di realizzazione di tutti gli investimenti previsti dal programma entro tale termine, in quanto l’adempimento riguarda solo l’impiego degli utili che hanno beneficiato della sospensione d’imposta: al contrario, il timing di sostenimento dei costi rimane quello riportato nel programma comune.
Agevolazione.
Il beneficio si sostanzia in una variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires), con esclusione dell’Irap. Essa può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati al fondo patrimoniale comune, ovvero al patrimonio destinato. Per l’anno fiscale successivo, l’acconto delle imposte dirette è determinato assumendo come tributo del periodo precedente quello che si sarebbe ottenuto in assenza dell’agevolazione. Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che gli eventuali versamenti in acconto eccedenti, al momento del saldo, per effetto dell’applicazione del regime di sospensione di imposta generano un credito Irpefllres utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
Modello Reti.
L’accesso al beneficio fiscale richiede la preventiva presentazione del modello Reti e poi la compilazione degli appositi righi dell’Unico. Il modello deve essere utilizzato per comunicare ai fini della fruizione dei vantaggi fiscali, i dati delle imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa. L’adempimento deve essere assolto esclusivamente in via telematica, direttamente (per i soggetti abilitati dall’Agenzia), oppure tramite gli intermediari incaricati dal dpr 322/98, nel periodo compreso tra il 2 e il 23 maggio 2012, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Decorso tale termine di scadenza, l’amministrazione finanziaria prenderà in considerazione esclusivamente le comunicazioni di rinuncia, totale o parziale, all’agevolazione. La comunicazione è composta dal frontespizio e dal quadro A (in cui vanno indicati l’importo corrispondente alla quota degli utili accantonati destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all’affare, rigo Al, colonna 1), relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché il relativo risparmio d’imposta (rigo Al, colonna 2). L’importo da indicare nel rigo Al, colonna 1, non può superare il limite di 1 milione di euro, anche nell’ipotesi che l’impresa aderisca a più di un contratto di rete.
Calcolo del risparmio fiscale.
Il risparmio di imposta da indicare nella colonna 2, rigo Al, deve essere determinato secondo i criteri individuati dalla circolare n. 15/E/2011, differenziati in base alla tipologia di contribuente:
- soggetti Ires: applicazione dell’aliquota del 27,50% all’importo della variazione in diminuzione dal reddito d’impresa, comunque non superiore a un milione di euro, pari alla quota agevolabile accantonata nell’apposita riserva in sospensione d’imposta;
– imprenditori individuali: differenza tra l’Irpef riguardante il solo reddito d’impresa (senza tenere conto di altri redditi posseduti) al lordo della variazione in diminuzione, nel limite massimo di un milione di euro, e quella al netto. Per esempio, se il reddito d’impresa, senza l’accantonamento, è di 100 mila euro e, per effetto della variazione fiscale, si riduce a 80 mila euro, il risparmio d’imposta è individuato come differenza di Irpef calcolata sui due importi. Deve, inoltre, essere considerato il risparmio d’imposta relativo all’addizionale regionale e comunale all’Irpef, ove prevista, utilizzando l’aliquota del comune di domicilio fiscale. In caso di perdita, il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive Irpef all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente all’ammontare dell’accantonamento;
– società di persone e società di capitali «trasparenti»: somma delle minori imposte dovute da ciascun socio, relative al reddito da partecipazione in tali imprese, computate secondo i criteri di cui al punto precedente

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