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giovedì 24 maggio 2012

Due volte punibile chi emette e registra fatture false

Alberto Marcheselli

Con la interessante sentenza n. 19247 del 21 maggio 2012, la terza Sezione penale della Corte di Cassazione esamina il problema se, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, il soggetto che sia amministratore sia della società emittente, sia della società ricevente, risponda di due delitti (emissione della fattura, art. 8, e dichiarazione fraudolenta, art. 2), ovvero di uno solo.
Si tratta, evidentemente, della questione relativa alla portata della norma di cui all’art. 9, D.Lgs. n. 74/2000, in forza del quale, in deroga alle norme sul concorso nel reato, chi emette (e chi concorre con chi emette) non concorre nel delitto di chi dichiara, e viceversa.
La Corte premette, innanzitutto, che un problema di applicazione dell’art. 9 in rassegna non si pone quando del “secondo” delitto il soggetto non sia imputato. Ad esempio, non potrebbe certo invocare l’art. 9 il soggetto imputato di dichiarazione fraudolenta che non sia imputato contemporaneamente di emissione, l’esito sarebbe assurdo: una norma destinata ad evitare la doppia punibilità comporterebbe impunità.
Semmai può essere dubbio se il discorso non sarebbe diverso se - per qualsiasi ragione estrinseca - la “seconda” imputazione non potesse determinare concreta condanna (esempio, perché, l’altro delitto ricade nell’area di applicazione di una amnistia o un indulto o, ipoteticamente, è prescritto), ma tali ipotesi non ricorrono nella fattispecie considerata dalla decisione.
Quanto alla portata dell’art. 9, la Corte osserva che esso è teso solo ad escludere che chi emette la fattura possa rispondere, per ciò solo, di concorso nel delitto di chi tale fattura utilizza, e viceversa.
La norma, afferma la Corte, deroga all’art. 110 e solo nel senso che il solo fatto di concorrere materialmente (e moralmente) alla condotta altrui di utilizzazione della fattura falsa, emettendola, non comporta la corresponsabilità nel delitto di dichiarazione fraudolenta (o viceversa).
Essa riguarda la sola ipotesi in cui la condotta del potenziale concorrente si limiti alla emissione (rispetto alla utilizzazione) o alla utilizzazione (rispetto alla emissione).
Essa non si applica quando un soggetto, invece che limitarsi a emettere o utilizzare (con ciò concorrendo, di fatto, nella condotta di chi utilizza o emette) emetta e utilizzi la fattura per operazione inesistente (ad esempio, perché amministratore di entrambe le società coinvolte). In questo caso, dice la Corte, vi è una doppia condotta propria e si è fuori dall’area di applicazione della esimente di cui all’art. 9.
Tale conclusione concerne sia il soggetto che direttamente emetta e utilizzi la fattura, sia il soggetto che concorra separatamente sia con la emissione che con la utilizzazione (il professionista).

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