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mercoledì 30 novembre 2011

Il contratto di comodato d’uso

Profili civilistici
Il comodato è il contratto con il quale una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodatario, un bene mobile o immobile affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto.Il comodato è essenzialmente gratuito.Tale contratto è regolato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile.
Colui che riceve il bene in comodato, è tenuto a custodirlo e a conservarlo con diligenza e non può servirsene in altro modo se non in quello previsto dal contratto o dalla natura del bene.
Egli, inoltre, non può concedere ad altre persone il bene ricevuto in comodato senza il consenso del proprietario del bene.
Se colui che riceve il bene in comodato non adempie agli obblighi di: custodia e conservazione, utilizzo secondo contratto o natura e divieto di concessione del bene a terzi, il proprietario del bene può pretenderne l’immediata restituzione, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
Colui che riceve il bene in comodato è obbligato a restituirlo alla scadenza del termine convenuto.
Se però, prima della scadenza del termine convenuto, sopravviene, da parte del proprietario del bene, un urgente ed imprevisto bisogno di rientrare in possesso dello stesso bene concesso in comodato, questi può esigerne la restituzione immediata.
Se non è stato convenuto un termine, né tale termine può essere stabilito dall’uso a cui il bene deve essere destinato, colui che ha ricevuto il bene in comodato è tenuto a restituirlo non appena il proprietario lo richiede.
In caso di morte di colui che ha ricevuto il bene in comodato, il proprietario, anche se è stato stabilito un termine, può esigere dagli eredi del defunto l’immediata restituzione del bene.
Profili fiscali
Imposta di registroI contratti di comodato di beni immobili sono soggetti, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 all’imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 168,00.La registrazione di tali contratti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, deve avvenire entro venti giorni dalla loro stipula, indipendentemente dalla forma in cui sono stati redatti (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata).
Imposta di bolloI contratti di comodato di beni immobili vengono registrati e bollati in duplice copia: una copia viene trattenuta dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione, l’altra copia è conservata obbligatoriamente da colui che concede in comodato l’immobile per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Una volta registrato il contratto, il comodante provvederà a consegnare al comodatario una copia fotostatica del contratto in suo possesso.
Come previsto dall’art. 2, comma 1, Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 14,62 (marca da bollo) per ogni foglio formato da quattro facciate scritte, per un totale di 100 righe o frazione di esse.
Imposte diretteGli immobili concessi in comodato d’uso devono essere dichiarati dal proprietario e sono produttivi di reddito soggetto ad imposizione diretta.
Se il proprietario possiede già un’abitazione principale dove dimora, il reddito soggetto a tassazione dell’abitazione concessa in comodato d’uso ad un proprio familiare è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (codice 10 in colonna 2 del quadro RB – Mod. UNICO) .
Per rientrare in questa fattispecie, è necessario che il familiare dimori abitualmente in tale abitazione e ciò deve risultare dall’iscrizione anagrafica.
Il reddito soggetto a tassazione dell’abitazione concessa in comodato d’uso ad un soggetto diverso da un proprio familiare è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3 (codice 2 in colonna 2 del quadro RB – Mod. UNICO).
In sostanza, gli immobili concessi in comodato d’uso a soggetti diversi dai propri familiari sono equiparati agli immobili tenuti a disposizione, per i quali si applica l’aumento di 1/3 alla rendita catastale rivalutata.
ICII Comuni, ciascuno con propria ed autonoma delibera, possono considerare, ai fini ICI, l’immobile concesso dal proprietario in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, assimilato ad una abitazione principale.A partire dal 2008, il D.L. n. 93 del 27.05.2008 ha disposto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale estendendola anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.
In tal caso, l’esclusione dall’ICI si applica solo se, e nei modi in cui, l’assimilazione è prevista dal regolamento comunale vigente nel comune ove è situato l’immobile in oggetto.
Registrazione di un contratto di comodato d’uso
La registrazione di un contratto di comodato d’uso di un immobile può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, quindi, presso l’ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale).
Al momento della presentazione della richiesta di registrazione dell’atto da parte del contribuente, l’ufficio restituisce timbrate e firmate copia degli atti registrati (nel caso in cui la registrazione dell’atto sia contestuale alla ricezione), oppure rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente i termini entro i quali è possibile ottenere copia degli atti registrati (nel caso in cui la registrazione dell’atto sia differita).
Per la registrazione di un contratto di comodato di un immobile, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sono previsti i seguenti passaggi:
  1. Produrre due/tre copie, con firma in originale, dell’atto da registrare.
  2. Compilare il Modello 69, relativo alla richiesta di registrazione. Tale modello è disponibile presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. E’ inoltre possibile la compilazione dello stesso modello direttamente presso gli uffici dell’Agenzia.
  3. Procurarsi due/tre marche da bollo, ciascuna da euro 14,62 da applicare sulle copie degli atti da registrare. Le marche da bollo non devono portare una data successiva alla data della stipula del contratto di comodato, per cui, se, ad esempio il contratto di comodato è firmato in data 18 aprile 2011, le marche da bollo non devono portare una data successiva al 18 aprile 2011.
  4. Effettuare il versamento, tramite modello F23, dell’imposta di registro, pari ad euro 168,00. Il codice tributo da indicare è 109T.
  5. Alcuni uffici richiedono anche il versamento dei diritti di copia, codice tributo 964T, sempre tramite modello F23. Il relativo importo varia da euro 7,44 ad euro 10,78. E’ necessario quindi informarsi preventivamente circa l’importo da versare presso l’Ufficio dove si intende registrare il contratto.
  6. Portare in Agenzia delle Entrate le copie degli atti da registrare, le fotocopie delle carte di identità del comodante e del comodatario, le marche da bollo, il Modello 69 compilato e la copia del modello F23 attestante il versamento dell’imposta di registro e degli eventuali diritti di copia.

9 commenti:

  1. Salve. Avrei necessità di registrare un comodato d'uso gratuito e vorrei sapere se le modalità/istruzioni riportate in questo articolo (datato novembre 2011) sono tuttora (novembre 2012) valide, ovvero se sono state introdotte delle modifiche di qualche tipo. Grazie.

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    1. L'articolo è ancora valido in tutte le sue parti ad eccezione di quella relativa alle imposte dirette. In mancanza di un reddito da locazione, situazione propria del contratto di comodato gratuito, la tassazione dell'immobile segue le regole dell'IMU.

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  2. Buongiorno,
    sono un comodatario e vorrei chiedere se è possibile detrarre in fase di compilazione del 730 un contratto di comodato d'uso regolarmente registrato.
    Grazie

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    1. Gentile Sig. Ardillo,
      il contratto di comodato è per sua natura gratuito, non si paga cioè alcun canone. Poichè non è prevista la detrazione dell'imposta di registro, non è possibile, nella compilazione del modello 730, detrarre alcuna spesa che riguardi tale tipologia contrattuale.

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  3. Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

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  4. Guglielmo De Vero 12 luglio 2013
    Nel contratto di comodato è possibile inserire le spese ordinarie di manutenzione a carico del comodatario?

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    1. Generalmente nel contratto di comodato le spese ordinarie di manutenzione sono a carico del comodatario. Rispecchiano praticamente gli oneri di utilizzo del bene.

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    2. Buon giorno, dovrei stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito per un immobile intestato, in egual misura, a mio padre ed a sua madre. Sono necessarie le firme di entrambi oppure ne basta soltanto una?
      La ringrazio anticipatamente e la saluto.

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    3. Il contatto di comodato, così come in generale un contratto di locazione, può essere sottoscritto da uno solo dei comproprietari. Esiste infatti la presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri.

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