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venerdì 4 novembre 2011

Obbligo di conservazione della documentazione per la detrazione del 36%

L’Agenzia elenca quali documenti custodire dopo la soppressione della comunicazione preventiva a Pescara
Coloro che, beneficiando dell’agevolazione IRPEF del 36% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, non sono più obbligati a inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara devono conservare la documentazione elencata dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 2 novembre 2011, pubblicato ieri.
In relazione alla detrazione in questione (introdotta dall’art. 1 della L. n. 449/1997), l’art. 7, comma 2, lett. q) e r) del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011) ha soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara e l’obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo della manodopera.
Per quanto concerne l’eliminazione della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, infatti, è stato modificato l’art. 1 comma 1 lett. a) del DM 18 febbraio 1998 n. 41, ai sensi del quale, al fine di poter fruire della detrazione, il contribuente deve obbligatoriamente indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati che prima erano contenuti nella comunicazione di inizio lavori. Si tratta dei dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento, degli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione) nel caso in cui i lavori, anziché dal possessore, siano effettuati dal detentore (es. conduttore); e, infine, degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. In aggiunta, il sopracitato articolo 1 prevede sia obbligatorio conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, i documenti indicati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 2 novembre 2011.
Nello specifico, devono essere conservate:
- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell’ICI (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, se diverso dai familiari residenti.
Per le spese del 2011, obbligo di conservazione fino al 2016
Oltre ai documenti sopraelencati, è necessario conservare la comunicazione preventiva di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale (ASL), quando obbligatorio.
Infine, così come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del DM n. 41/1998, devono essere conservate le fatture e le ricevute fiscali (o altra idonea documentazione fiscale, quale ad esempio le ricevute con bollo) e i bonifici di pagamento, fino allo spirare del termine previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/1973 per l’azione di accertamento. A tal proposito, si ricorda che, con riferimento alle spese sostenute nel 2011 (che saranno iscritte nella dichiarazione dei redditi inviata nel 2012), la relativa documentazione dovrà essere conservata sino al 2016.

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