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mercoledì 23 novembre 2011

Legge di stabilità 2012

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità per il 2012. La legge si compone di 36 articoli ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012

Di seguito vengono illustrate le principali norme che hanno rilevanza fiscale.

IMPOSTE DIRETTE

Cinque per mille – Proroga (art. 33, co. 11):
le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef (art. 2, co. da 4-novies a 4-undecies,D.L. 40/2010, conv. con modif. dalla L. 73/2010) si applicano anche nel 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.
Personale del comparto sicurezza – Riduzione dell’Irpef – Proroga (art. 33,co. 13): è prorogata al 2012 la riduzione dell’Irpef e delle relative addizionali sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La riduzione viene applicata dal sostituto d’imposta ai titolari di un reddito complessivo di lavoro dipendente 2011 di importo non superiore a e 35.000 (art. 4, co. 3, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009).

IVA
Liquidazione Iva trimestrale e contabilità semplificata – Limiti (art. 14, co.11):
i limiti di volume d’affari per la liquidazione Iva trimestrale sono gli stessi di quelli dei ricavi per il regime di contabilità semplificata (e 400.000 in caso di prestazioni di servizi e e 700.000 in caso di altre attività).

ALTRI TRIBUTI
Tassa sui concorsi pubblici (art. 4, co. 45):
viene istituito un diritto di segreteria per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2011, n. 165, il cui importo è fissato con bando e comunque compreso tra e 10 ed e 15. Tale disposizione non si applica alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali.
Irap – Contratto di produttività (art. 22, co. 7): per il 2012, ogni Regione può prevedere la deduzione ai fini Irap delle somme erogate ai dipendenti privati in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività (art. 26, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011).
Contributo unificato – Aumento della misura (art. 28, co. 1 e 3): il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi in Cassazione (nuovo art. 13, co. 1-bis,D.P.R. 115/2002). Tale aumento si applica anche alle controversie pendenti in cui il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato (se non prevista la pubblicazione) dopo l’1.1.2012.

AGEVOLAZIONI
Infrastrutture autostradali – Sgravi fiscali (art. 18):
al fine di favorire la realizzazione di autostrade con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate ma non ancora definite all’1.1.2012, riducendo o azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, può essere previsto per le società di progetto che le imposte sui redditi, l’Irap e l’Iva ex art. 27, D.P.R. 633/1972 generate durante la concessione siano compensate con il suddetto contributo. Inoltre, il canone di concessione di cui all’art. 1, co. 1020, L. 296/2006 e l’integrazione di cui all’art. 19, co. 9-bis, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009 possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
Lavoro – Agevolazioni per apprendistato, occupazione femminile, telelavoro e altri incentivi (artt. 22, co. 1-6): dall’1.1.2012, per i contratti di
apprendistato stipulati nel periodo 2.1.2012 – 31.12.2016, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
La disciplina del contratto di inserimento di cui all’art. 54, co. 1, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, viene estesa anche alle donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. Tali aree verranno individuate con decreto del Ministro del Lavoro, che definirà anche le aree che danno diritto agli ulteriori incentivi economici previsti dalla legge. Sono introdotte inoltre misure di incentivazione del telelavoro per i casi di maternità, collocamento obbligatorio e mobilità. È infine disposto che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all’art. 26, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, sulla retribuzione variabile sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.
Premi di produttività – Detassazione – Proroga (art. 33, co. 12 e 14): per il periodo 1.1 – 31.12.2012 sono prorogate le misure sperimentali per
l’incremento della produttività del lavoro ex art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008.
Impianti di distribuzione di carburante – Deduzione forfetaria e transazioni con carte di pagamento (art. 34): data l’incidenza delle accise sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (2012 per gli esercizi solari), a tali soggetti è riconosciuta la deduzione forfetaria nelle seguenti misure: 1,1% dei ricavi fino a e 1.032.000; 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000 e fino a e 2.064.000; 0,4% dei ricavi oltre e 2.064.000.  Inoltre, per favorire i rifornimenti con carte di pagamento, è previsto, dall’1.1.2012, che le transazioni effettuate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburante d’importo inferiore a e 100, siano gratuite sia per l’acquirente che per il venditore.

ACCERTAMENTO
Tracciabilità di incassi e pagamenti (art. 14, co. 10):
le imprese (individuali o meno) in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni di incasso e pagamento interamente tracciabili (ad esempio, con assegni, carte di credito, bonifici, ecc.) possono sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.

DISPOSIZIONI VARIE
Dichiarazione dei redditi – Compensi a Caf e a professionisti (art. 4, co. 30-35):
con riferimento alle attività svolte a decorrere dall’anno 2012, vengono ridotti i compensi spettanti per l’assistenza fiscale prestata da Caf, sostituti d’imposta e professionisti abilitati ad e 14 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa, elevati ad e 26 per le dichiarazioni congiunte (nuovo art. 38, co. 1, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241). Viene peraltro stabilito che la corresponsione del compenso in misura doppia per le dichiarazioni congiunte spetti solo ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale e non più anche a Caf e a professionisti abilitati (nuovo art. 18, co. 1, D.M. 31.5.1999, n. 164). Non è, inoltre, più previsto alcun compenso né per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva (abrogazione del co. 3-ter dell’art. 3, D.P.R. 22.7.1998, n. 322), né per l’invio telematico dei Modd. F24 da parte degli intermediari abilitati, né per la trasmissione delle dichiarazioni da parte di banche e Poste Italiane S.p.a. (abrogazione dei co. da 4-ter a 4-quinquies dell’art. 39, D.L. 1.10.2007, n. 159, conv. con modif. dalla L. 29.11.2007, n. 222).
Infine, per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 non verrà comunque effettuato alcun adeguamento dei compensi spettanti sulla base delle variazioni Istat.
Riforma delle professioni (art. 10): è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, con conseguente abrogazione della L. 23.11.1939, n. 1815. I soci di tali società devono essere professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi; sono ammessi eventuali soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. La società può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali e la partecipazione ad una è incompatibile con la partecipazione ad un’altra società professionale. Sono abolite le tariffe minime (soppressione dell’art. 3, co. 5, lett. d), D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011): i compensi dovranno essere fissati con accordo scritto tra le parti.
Crediti verso l’Amministrazione pubblica – Cessione pro soluto (art. 13, co.1-4): viene rivista l’attuale disciplina delle cessioni di crediti pro soluto da parte dei fornitori della Pa, contenuta nell’art. 9, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2. La cessione, in particolare, è resa possibile solo per i crediti per somministrazioni, forniture ed appalti con Regioni ed enti locali, e non più con il Servizio sanitario nazionale.
Le Amministrazioni interessate certificano entro 60 giorni (e non più 20) dall’istanza del creditore la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito. Scaduto tale termine, il creditore può comunque proporre una nuova istanza alla Ragioneria dello Stato che, se necessario, nomina un commissario ad acta. La normativa così delineata pone la condizione del rispetto del patto di stabilità interno. La cessione dei crediti non è possibile, a pena di nullità, con riferimento agli enti locali commissariati e alle Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari. In attesa del relativo decreto attuativo, rimangono valide le cessioni poste in essere in base alle modalità stabilite dal D.M. 19.5.2009.
Trasferimento di quote di S.r.l. (art. 14, co. 8): l’atto di trasferimento delle quote di S.r.l. disciplinato dall’art. 36, co. 1-bis, D.L. 112/2008, conv. con modif. dalla L. 133/2008 è da intendersi in deroga all’art. 2470, co. 2, c.c. e va sottoscritto con firma digitale.
Assenza di Collegio sindacale e bilancio semplificato di S.r.l. (art. 14, co.9): dall’1.1.2012 le S.r.l. che non abbiano nominato il Collegio sindacale potranno redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.
Sindaco unico di S.r.l. e S.p.a. (art. 14, co. 13 e 14): con riferimento alle S.r.l. l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un sindaco o di un revisore. La nomina del sindaco unico è obbligatoria se: il capitale sociale è pari ad almeno e 120.000, la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti di cui all’art. 2435-bis, co. 1, c.c. (nuovo art. 2477 c.c.). Con riferimento alle S.p.a., lo statuto può prevedere la nomina di un sindaco unico se la società ha ricavi o un patrimonio netto inferiori a e 1.000.000 (nuovo art. 2397 c.c.).
Documentazione amministrativa – Nuove norme (art. 15, co. 1): nell’ottica del divieto, stabilito da Direttive europee, di introdurre adempimenti
aggiuntivi in materia di certificazioni, sono apportate alcune modifiche al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in base alle quali, in linea di massima, nei rapporti con la pubblica Amministrazione, i certificati e gli atti di notorietà in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituti dalle dichiarazioni sostitutive. La Pa e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e documenti che siano già in possesso degli uffici.
Le informazioni riguardanti la regolarità contributiva, che in precedenza erano oggetto del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) vengono altresì acquisite d’ufficio. Sono inoltre previste sanzioni per le Amministrazioni pubbliche che chiedano ed ottengano certificati in luogo di dichiarazioni.
Gestione separata Inps – Aumento dell’aliquota contributiva (art. 22, co.1): dall’1.1.2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate dell’1%. Conseguentemente, dal 2012 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata sarà pari al 27,72% per coloro i quali non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o per i titolari di pensione.
Enti locali – Patto di stabilità (artt. 30 – 32): le classi di virtuosità degli enti locali sono ridotte da quattro a due. Per il 2012, la virtuosità viene misurata in base a quattro parametri, vale a dire il rispetto del patto di stabilità, l’autonomia finanziaria, l’equilibrio di parte corrente e la capacità di riscossione. Gli altri parametri previsti dalle manovre estive si applicano dal 2013 e non verrà calcolato il coefficiente di miglioramento delle Amministrazioni. Nei parametri non è inoltre più compreso il grado di liberalizzazione dell’attività economica assicurato dagli enti. Sono individuati i coefficienti da applicare da parte di Comuni e Province alla spesa corrente media 2006/2008 per stabilire gli obiettivi di saldo, mentre il saldo finanziario è calcolato con il consueto metodo della competenza mista (competenza di parte corrente e cassa di conto capitale).
Gli enti locali rientranti nella prima classe di virtuosità rispettano il patto di stabilità conseguendo solo il «saldo zero» in termini di competenza mista.
Sono poi individuate tassativamente le spese escluse dal patto di stabilità, come quelle per interventi di emergenza, quelle per il censimento, mentre le altre esclusioni sono abrogate. Gli enti locali devono certificare il loro rispetto del patto di stabilità entro il 31 marzo dell’anno successivo. Gli atti elusivi del patto sono nulli, e vengono confermate le sanzioni previste dall’art. 7, co. 2 e segg., D.Lgs. 6.9.2011, n. 149 (decreto «premi e sanzioni») per gli enti che non rispettano il patto. Nel caso in cui la Corte dei Conti accerti che il rispetto del patto è stato artificiosamente ottenuto tramite una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o con altri atti elusivi, eroga una sanzione che può raggiungere un importo pari a 10 indennità mensili per gli amministratori e a 3 mensilità nette di stipendio per il responsabile dei servizi finanziari.
Per quanto relativo al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a tali enti si applica il criterio della virtuosità, in base al quale quelli rientranti nella prima classe dovranno mantenere le spese entro il livello medio 2007/2009.
Per quelli non rientranti nella prima classe di virtuosità è prevista la rideterminazione dell’obiettivo da parte del Ministero dell’Economia.
Anche con riferimento a tali enti sono poi individuate tassativamente le spese escluse, mentre quelle non rientranti in questa categoria sono abrogate, ed è prevista la certificazione del rispetto del patto entro il 31 marzo dell’anno successivo. Sono confermate le sanzioni previste dal D.Lgs. 149/2011 per le Regioni e le Province autonome che non rispettano il patto, che si applicano nell’anno successivo a quello dello sforamento.
Sisma d’Abruzzo – Ripresa dei versamenti (art. 33, co. 28): da gennaio 2012 riprenderà la riscossione in 120 rate mensili (senza applicazione di interessi, sanzioni e oneri accessori) dei tributi e contributi sospesi in favore dei residenti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6.4.2009. Andrà versato il 40% di tributi, contributi e carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione, al netto dei versamenti già effettuati.

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