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martedì 1 novembre 2011

Non è tardivo il versamento senza la maggiorazione

Per la Provinciale di Torino, se ci si avvale del differimento dei 30 giorni, il mancato pagamento non fa venir meno la tempestività dell’adempimento
Il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,4%, nei casi in cui ci si avvalga del differimento di trenta giorni degli ordinari termini di versamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001, non comporta il venir meno dellatempestività dell’adempimento sull’intero ammontare dell’imposta versata.
Questa, in sintesi, la conclusione cui perviene la XV sezione della Commissione tributaria provinciale di Torino, nella sentenza n. 102/15/11.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui le imposte dovute, come risultanti dalla relativa dichiarazione successivamente presentata, ammontino a 100.000 euro e vengano versate in tal misura entro il termine differito del 16 luglio, quando invece l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% avrebbe implicato un versamento di 100.400 euro.
Come si comportano in questo caso gli uffici?
In assenza di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, il comportamento degli uffici rischia di finire per attestarsi su una posizione di prudenziale (dal loro punto di vista) formalismo, volto a ravvisare gli estremi non soltanto di un omesso versamento di 400 euro, ma anche di un tardivo versamento di 100.000 euro, applicando le sanzioni del 30% sull’intero importo.
Questo è infatti ciò che è accaduto anche nel caso da cui si è originato il contenzioso sfociato nella richiamata sentenza 102/15/11 della Commissione tributaria provinciale di Torino.
In verità, come conferma la sentenza in commento, con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente, nell’istante in cui la norma differisce il termine di 30 giorni, il versamento effettuato entro tale più ampio termine dovrebbe sempre potersi consideraretempestivo, seppure ovviamente non riferibile per il suo intero ammontare alle imposte dovute (quali risultanti dalla dichiarazione poi presentata), bensì:
- solo per il 99,6% del suo ammontare riferibile alle imposte dovute (nell’esempio pari a 99.601,59 euro);
- e per il restante 0,4% del suo ammontare riferibile alla correlata maggiorazione sulle imposte versate entro il più ampio termine ammesso (nell’esempio pari a 308,51 euro).
Così ragionando, il versamento non può essere considerato tardivo per 100.000 euro ed omesso per 400 euro, con applicazione delle sanzioni del 30% sull’intero importo di 100.400 euro, bensì va considerato insufficiente, ma tempestivo per 99.601,59 euro e omesso per 400 euro (pari a 398,41 euro di minori imposte versate più 1,59 euro di correlata maggiorazione), con applicazione delle sanzioni del 30% soltanto su questa parte.
Una soluzione interpretativa che, oltre ad apparire tutt’altro che impercorribile sulla base della lettera delle norma, appare secondo i giudici piemontesi assai più in linea ai principi dettati dal comma 1 dell’art. 10 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), per quel che concerne la tutela della buona fede del contribuente in presenza di errori da quest’ultimo compiuti.
La citata pronuncia giurisprudenziale conferma e rafforza l’impostazione che già avevamo avuto modo di ritenere maggiormente condivisibile sul punto, in occasione di un precedente intervento relativo alla medesima fattispecie.
Sul punto, sarebbe opportuna una direttiva ufficiale agli uffici periferici
Come allora e, alla luce dell’autorevole conferma giurisprudenziale, con ancora maggiore convinzione di allora, si ribadisce che sul punto sarebbe sicuramente opportuna unadirettiva ufficiale a tutti gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare che il contribuente finisca sempre di più stritolato dalla morsa di interpretazioni del diritto esasperatamente formalistiche quando riguardano meri adempimenti ed esasperatamente sostanzialistiche quando si fondano su principi generali alquanto astratti come l’abuso del diritto.

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