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giovedì 24 novembre 2011

Acconto IRPEF 2011 ridotto dal 99% all’82%

Chi ha già versato potrà recuperare la differenza compensandola nel modello F24
 
 Massimo NEGRO

L’acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all’82%; la differenza di 17 punti percentuali sarà versata nel 2012, in sede di saldo. È questa la novità contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso e reso noto ieri.
Buone notizie, quindi, per i contribuenti persone fisiche, in vista della prossima scadenza del 30 novembre.
Il provvedimento in esame costituisce l’attuazione dell’art. 55, commi 1 e 2, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, e riprende le disposizioni dell’analogo intervento di due anni fa, operato con l’art. 1 del DL 23 novembre 2009 n. 168 (che aveva previsto una riduzione del 20%).
La riduzione all’82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), che entro fine novembre devono versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
In pratica, l’ammontare dell’acconto IRPEF 2011 va calcolato applicando la percentuale dell’82% (anziché del 99%) all’importo indicato nel rigo RN33 (“Differenza”) del modello UNICO 2011 PF (a condizione che sia pari o superiore a 52 euro), scomputando quanto già eventualmente versato come prima rata. Qualora il contribuente utilizzi il cosiddetto metodo previsionale, il versamento dell’acconto sarà considerato “sufficiente” se almeno pari all’82% (e non più al 99%) dell’IRPEF che sarà indicata nel corrispondente rigo “Differenza” del modello UNICO 2012 PF.
Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997. Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo, in quanto il codice tributo “4035”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2009 n. 284, era specifico per la riduzione dell’acconto IRPEF disposta dal citato DL 168/2009.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, presentando il modello 730/2011, i sostituti d’imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) devono trattenere l’acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto o pensionati) tenendo conto della nuova misura dell’82%. Occorre quindi procedere a ricalcolare quanto indicato nei modelli 730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall’Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli 730-3 direttamente elaborati dal sostituto d’imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. Qualora i sostituti d’imposta non abbiano tenuto conto della riduzione, in quanto nel mese di novembre è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, del compenso o della pensione, devono provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato, nell’ambito della retribuzione/pensione erogata nel mese di dicembre. Nel caso in cui non sia possibile effettuare questa restituzione nel prossimo mese di dicembre, i sostituti d’imposta dovranno provvedervi nella retribuzione/pensione successiva.
Riduzione applicabile anche a chi ha presentato il modello 730/2011
Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta secondo le disposizioni generali in materia di scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, ai sensi del DPR n. 445/1997.
Come accennato, quanto corrisposto in meno in sede di seconda o unica rata di acconto IRPEF 2011, rispetto all’ammontare che sarebbe risultato dovuto se la percentuale di computo fosse rimasta ferma al 99%, sarà recuperato all’atto del versamento del saldo IRPEF per il 2011, nei limiti dell’imposta dovuta. L’appuntamento alla cassa, pertanto, è rimandato, di regola, entro il 18 giugno 2012 (il giorno 16, infatti, cade di sabato), ovvero entro il 16 luglio 2012 (con la maggiorazione dello 0,4%), ferma restando la disciplina dei conguagli in caso di presentazione del modello 730/2012.
Nessun rinvio, invece, per il versamento degli acconti IRES e IRAP relativi al 2011, questi ultimi anche se dovuti da persone fisiche.
Il parziale differimento del versamento dell’acconto IRPEF è invece previsto anche nel 2012, nella misura di tre punti percentuali, quindi con l’acconto che si riduce dal 99% al 96%, con conguaglio a saldo nel 2013.
 

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