DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



giovedì 22 settembre 2011

CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

L`art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111, seppur limitatamente alle liti di importo fino a ventimila euro, ha previsto la possibilità di definizione delle liti fiscali pendenti, già regolamentata dall`art. 16 della L. 289/02, contenuta nella normativa relativa ai condoni fiscali del 2002.

Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali di valore fino a ventimila euro (al netto di sanzioni e interessi) instaurate con l`Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° maggio 2011 dinnanzi ai giudici tributari in ogni grado di giudizio, anche a seguito di rinvio.

Le somme dovute andranno versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.

La Risoluzione n. 82/E del 05/08/2011 ha indicato le modalità di versamento delle somme dovute mediante predisposizione dello speciale modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo 8082, denominato “liti fiscali pendenti”.

Le somme da versare sono pari a:

· 150 euro per le liti di importo fino a 2.000 euro;

· 10% da 2.000 a 20.000 euro, se in primo grado ha vinto il contribuente;

· 30% se si e` ancora al primo grado di giudizio e non vi è ancora stata sentenza;

· 50% se in primo grado il ricorso del contribuente è stato respinto.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è già disponibile il software per la compilazione del nuovo modello di versamento, per la creazione del file telematico e per la trasmissione tramite il canale Entratel.

La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012.

Per lite pendente si intende “quella in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali, al 1° maggio 2011, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”.
Si considerano perciò pendenti le liti per le quali:

a) alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio. L’atto si considera “proposto” con la notifica dello stesso, sebbene alla data del 1° maggio 2011 non sia stata ancora effettuata la costituzione in giudizio. Quest’ultima comunque deve necessariamente essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso;

b) alla data del 1° maggio 2011 sia intervenuta una pronuncia dell’organo giurisdizionale, anche di inammissibilità, ma non siano ancora decorsi i termini per impugnarla;

c) alla data del 1° maggio 2011 vi sia stato un rinvio.


La possibilità di definizione è, ovviamente, esclusa nel caso in cui sia intervenuto un giudicato sull'intera controversia.

Non sono definibili le liti in cui sono parti del giudizio i Comuni, le Province e le Regioni. A prescindere dal fatto che il gettito del tributo sia devoluto o meno allo Stato, sono in ogni caso definibili le controversie riguardanti i rapporti tributari di competenza dell'Agenzia delle Entrate: quindi sono condonabili non solo le liti relative a tutti i tributi erariali, ma anche quelle relative all'IRAP e alle addizionali comunali e regionali all'IRPEF.

Nel caso di acquiescenza parziale sul tributo, la definizione della lite può avvenire prendendo a base l'ammontare del tributo in contestazione in primo grado, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi che si riferiscono allo stesso.

Sono definibili anche le liti concernenti sanzioni amministrative collegate al tributo. Ove con provvedimento separato siano state irrogate sanzioni collegate a un tributo non più in contestazione, perché, ad esempio, la relativa controversia autonomamente instaurata non è più pendente, è consentito chiudere la relativa lite avendo riguardo all'ammontare delle sanzioni. In tal caso il valore della lite sarà determinato con riferimento all’importo delle sanzioni.

Poiché l’articolo 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 fa espresso rinvio all’art. 16, comma 3, lett. a) della legge n. 289/2002, è opportuno un richiamo alle interpretazioni di prassi che si erano formate in ordine al precedente “condono”.

Per il vecchio condono era escluso che fossero definibili le liti concernenti “gli altri atti di imposizione”. La Circolare n. 12 del 2003 aveva precisato che tale disposizione si riferisse agli avvisi di liquidazione, alle ingiunzioni ed ai ruoli, in considerazione della natura di tali atti non riconducibili nella categoria degli atti impositivi, in quanto finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori. La deroga a tale principio era ritenuta possibile nel caso in cui uno dei predetti atti assolvesse anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione.

In altri termini, le liti relative ad avvisi di liquidazione, le ingiunzioni e i ruoli possono essere definite qualora i predetti atti costituiscano il primo atto di manifestazione della pretesa impositiva.
Si pensi, per quest’ultima ipotesi, alle controversie aventi ad oggetto le cartelle emesse a seguito di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, eccetto la iscrizione a ruolo per carente o omesso versamento.

Discostandosi dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità della definizione degli avvisi di liquidazione delle imposte di successione, facendoli rientrare nel più ampio concetto di “atti di imposizione” (Cass. n. 18840 del 30/08/2006).

La lettera c) del comma 12 dell’art. 39 del d.l. n. 98/2011 prescrive che “le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012”.
L'ambito di applicazione della sospensione dei termini è esteso al termine per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione nonché per la costituzione in giudizio.

Considerato il generale richiamo al precedente condono, qualora durante il periodo di sospensione dei termini sia già stata fissata la trattazione della lite, il giudizio è sospeso a richiesta del contribuente che dichiari, con apposita memoria o in udienza pubblica, di volersi avvalere delle disposizioni sulla definizione della lite.

Gli Uffici trasmetteranno ai giudici competenti entro il 15 luglio 2012 l'elenco delle liti per le quali è stata presentata l'istanza di definizione e tali liti resteranno sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Tale comunicazione degli Uffici, stante il disposto del comma 8 dell’art. 16 della legge n. 289/2002, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

In caso di mancata definizione, l'Ufficio deve comunicare, entro il 30 settembre 2012, l’eventuale diniego della definizione alla Segreteria della Commissione Tributaria presso la quale la lite è pendente. Il provvedimento va notificato anche al contribuente. Il diniego della chiusura della lite pendente è impugnabile innanzi allo stesso giudice.

Nessun commento:

Posta un commento