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giovedì 29 settembre 2011

Ultimi giorni per la chiusura delle partite IVA inattive

Entro martedì 4 ottobre 2011 occorre versare l’imposta ridotta pari a 129 euro
Ancora pochi giorni per poter sanare la violazione consistente nella tardiva o omessa comunicazione di cessata attività che comporta la chiusura della posizione fiscale ai fini IVA. Scade, infatti, il 4 ottobre 2011 il termine entro cui il contribuente deve versare la sanzione nella misura ridotta di 129 euro (pari a un quarto di 516 euro).
Tale sanatoria può essere utilizzata a condizione che la violazione non sia già stata contestata da parte dell’Ufficio con atto portato a conoscenza del contribuente.
Con la ris. 93/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la chiusura della partita IVA è effettuata sulla base dei dati ricavati dal modello F24 e che, per semplificare gli adempimenti ed evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. Di conseguenza, non è necessaria la presentazione:
- della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi, sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali, vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria);
- della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 o AA9/10.
Inoltre, il medesimo documento ha chiarito che, per poter fruire della sanatoria, è necessario che il soggetto, nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività:
- non abbia esercitato attività d’impresa o di arti e professioni;
- non abbia effettuato alcuna operazione. 
La regolarizzazione in esame non riguarda le dichiarazioni di cessazione attività presentate nei termini, ma in forma incompleta o inesatta. In tal caso, secondo l’art. 5 comma 6 ultimo periodo del DLgs. 471/97, la sanzione è ridotta a 103,20 euro (pari a un quinto di 516 euro) se il soggetto provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio.
Ai fini della regolarizzazione della violazione, oltre alla presentazione della comunicazione di cessazione attività, secondo quanto indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 luglio 2011 n. 72, occorre compilare lo speciale modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, riportando:
- nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto;
- nella sezione “Erario ed altro”, nel campo “tipo” la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi” la partita IVA da chiudere, nel campo “codice” il nuovo codice tributo “8110” denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35, c. 3, del DPR 633/1972 - Sanatoria di cui all’articolo 23, c. 23, d.l. n. 98/2011”, relativo al versamento della sanzione ridotta di 129 euro e nel campo “anno di riferimento” l’anno di cessazione dell’attività, nel formato “AAAA” (es. 2009).
Possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso
Si ricorda, infine, che resta ferma la possibilità di sanare la violazione in esame avvalendosi del ravvedimento operoso, ipotesi che consentirebbe di versare una sanzione inferiore a 129 euro. Infatti, se la dichiarazione di cessazione attività viene presentataentro un anno dalla violazione, è prevista la riduzione della sanzione:
- a 51 euro (pari a un decimo di 516 euro), per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- a 64 euro (pari a un ottavo di 516 euro), per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.

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