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venerdì 9 settembre 2011

Presentazione del modulo RW con esoneri «soggettivi»

Prima della compilazione, va verificato se il contribuente beneficia degli esoneri soggettivi relativi al monitoraggio fiscale
Il modulo RW è un quadro non reddituale presente nei modelli UNICO delle persone fisiche, delle società semplici ed enti equiparati e degli enti non commerciali. In particolare, ricorre l’obbligo di compilare il modulo in argomento:
- se sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l’intervento di intermediari residenti che, nel corso dell’anno complessivamente considerato, abbiano superato l’importo di 10.000 euro (sezione I);
- se sono stati detenuti al termine del periodo d’imposta, per un ammontare complessivo superiore a 10.000 euro, investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (sezione II);
- se sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull’estero che, nel corso dell’anno, cumulativamente considerato, abbiano superato 10.000 euro aventi per oggetto gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria di cui al punto precedente (sezione III).
Devono compilare il modulo RW – se residenti in Italia e al ricorrere delle fattispecie previste dagli artt. 2 e 4 commi 1 e 2 del DL 167/90 i seguenti soggetti:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.
Per RW previsti esoneri mirati
In deroga al principio generale sopracitato il Legislatore, probabilmente per ragioni di semplicità, ha previsto che gli obblighi dichiarativi riguardanti le sezioni II e III del modulo RW:
- alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
- ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Riguardo all’esonero dalla compilazione delle sezioni II e III per i lavoratori frontalieri, in dottrina è stato osservato che il campo di applicazione del medesimo dovrebbe coincidere con quello della franchigia di 8.000 euro concessa dall’art. 1 comma 204 della L. 244/2007, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
Pertanto, si dovrebbe trattare di quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o Paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro. Per zone di frontiera si intendono, ad esempio, Francia, Austria e San Marino e, per Paesi limitrofi, il Principato di Monaco. Tuttavia, la norma sembra estensibile anche ai frontalieri che lavorano in Svizzera.
Nella circ. 21 giugno 2011 n. 28 (§ 5.3), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero in argomento si riferisce alle attività detenute all’estero nello stesso periodo d’imposta in cui per il lavoratore si è realizzata la condizione soggettiva di “frontaliere”. Di conseguenza, un lavoratore che:
- possiede un deposito di 100.000 euro su un conto corrente francese nel 2009, ma che ha acquisito lo status di soggetto che lavora in una zona di frontiera solo nel 2010;
- beneficia dell’esonero dalla compilazione delle sezioni II e III del modulo RW solo nel modello UNICO 2011.

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