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martedì 6 settembre 2011

Approda oggi in Senato la manovra-bis «corretta»

Salta l’obbligo di indicare i rapporti finanziari in dichiarazione e spunta un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero
Parte oggi pomeriggio l’esame, all’Aula del Senato, del Ddl. n. 2887 di conversione del DL n. 138/2011. L’approvazione degli emendamenti in Commissione Bilancio, due giorni fa, ha, ancora una volta, modificato il pacchetto di misure di lotta all’evasione su cui ha deciso di puntare il Governo.
Innanzitutto, per ciò che concerne le misure per incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento, è stata modificata, per evitare eventuali contrasti con la normativa sulla privacy, quella relativa alla pubblicazione, sul sito del Comune, delle dichiarazioni dei redditi: il testo, infatti, precisa che tali dati potranno essere pubblicati, ma in forma aggregata (si veda “Dichiarazioni dei redditi on line, ma in forma aggregata” di oggi).
Inoltre, un periodo introdotto all’art. 11, comma 11 del DL n. 138/2011 prevede che i Comuni potranno stabilire aliquote dell’IVA sul reddito delle persone fisiche differenziate solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli definiti dalla legge statale, e che resta fermo che la soglia di esenzione di cui all’art. 1, comma 3-bis del DLgs. n. 360/98, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e va intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale non è dovuta.
In materia di entrate, poi, non è stata approvata la norma che prevedeva l’indicazione dei rapporti finanziari in dichiarazione dei redditi, ma in base al nuovo testo l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare analisi preventive all’accertamento su tali rapporti dei contribuenti.
Tra le altre novità, figura il recupero del condono del 2002. Agenzia delle Entrate ed Equitalia, infatti, per recuperare le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi di condoni e sanatorie di cui alla L. n. 289/2002, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi 30 giorni, Equitalia provvederà ad avviare ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro tale termine, la misura prevede una sanzione pari al 50% delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono.
Un emendamento approvato in Commissione introduce, poi, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer e altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. L’imposta non sarà dovuta per i trasferimenti effettuati verso i Paesi dell’Unione Europea; sono inoltre esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
In materia, invece, di razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali, una delle norme introdotte riguarda l’organo di revisione dei conti degli enti locali. Dal primo rinnovo dell’organo successivo all’entrata in vigore della legge, infatti, i revisori verranno scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al DLgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilirà poi criteri per l’inserimento degli interessati in tale elenco, nel rispetto del rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli Albi e Registri e popolazione di ciascun Comune; previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
Infine, oltre a essere stato “ripristinato” il SISTRI, sono state inserite alcune piccole norme, come il salvataggio di taxi e servizi di noleggio dalle misure di liberalizzazione, l’eliminazione della norma sull’apertura libera dei negozi, che resta solo per le città turistiche e d’arte, e il rinvio della riorganizzazione del CNEL a un DPCM

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