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lunedì 2 maggio 2011

Controllo delle compensazioni Iva, le risposte dell'Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 16/E del 19 aprile 2011 l’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni quesiti in materia di compensazione dei crediti IVA.
Compensazione del credito IVA annuale 2009 nel corso del 2011 - Il credito IVA dell'anno 2009 può essere utilizzato anche nel 2011, fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2010. In ogni caso, però, occorre tenere conto dei limiti fissati dall’articolo 10 del D.L. 78/2009, che sono riferiti all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione.

Quindi, un contribuente che nel 2009 aveva un credito di 20.000 euro e nel 2010 ne aveva utilizzato in compensazione solo 15.000 (in quanto la dichiarazione presentata era priva del visto di conformità), nel 2011 non può utilizzare gli altri 5.000 euro poiché la somma degli utilizzi supera il predetto limite di 15.000 euro.
Compensazione di crediti trimestrali e annuale relativi alla stessa annualità - I crediti IVA infrannuali rappresentano un plafond distinto rispetto al credito IVA annuale. Tale distinzione permane anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità. Pertanto, il credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010 può essere utilizzato in compensazione già a partire dal 1° gennaio 2011 purché, ovviamente, non ecceda il limite di 10.000 euro. Al raggiungimento di tale limite non concorrono le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno.

Compensazione di crediti relativi ad annualità pregresse - Se dall'attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni emerge un credito maggiore rispetto a quello dichiarato il contribuente può scegliere tra la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione. Supponendo che il maggior credito sia relativo all'anno di imposta 2008 e che la dichiarazione del 2009 sia stata già presentata, per il recupero del credito è possibile seguire due vie alternative:

1) presentare una dichiarazione integrativa a favore, relativa all’anno d’imposta 2009, esponendo il maggior credito nel rigo VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2008”. Il credito emergente dalla dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione con codice tributo 6099 e anno di riferimento 2009;

2) esporre il maggior credito nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2010, nel rigo VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2009” (anche se, in questo caso, il credito è relativo all’anno ancora precedente). Il credito emergente dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione con codice tributo 6099 e anno di riferimento 2010.

In entrambe le ipotesi, le compensazioni dovranno rispettare le regole stabilite dall’articolo 10 del D.L. 78/2009.
Presentazione di più dichiarazioni relative alla stessa annualità - In caso di presentazione di dichiarazioni multiple (cioè relative allo stesso contribuente, alla stessa imposta, allo stesso periodo) la dichiarazione "valida" è sempre la seconda ("integrativa" o "correttiva nei termini").

Nel caso sottoposto all'Agenzia il contribuente ha presentato una prima dichiarazione IVA autonoma "vistata" e poi, per errore ha ricompreso la stessa dichiarazione nel modello UNICO, senza apporre il visto. Poiché la dichiarazione valida è la seconda, eventuali deleghe di pagamento contenenti compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro, presentate successivamente all’invio del modello UNICO, saranno automaticamente scartate. Per poter compensare il credito IVA per importi superiori a 15.000 euro ci sono due possibilità:

1) annullare l’invio del modello UNICO, contenente la dichiarazione IVA erroneamente inclusa e presentare nuovamente la dichiarazione dei redditi, originariamente contenuta nel modello UNICO oggetto di annullamento;

2) presentare una terza dichiarazione IVA in forma autonoma, con apposizione del visto di conformità.

In entrambi i casi il credito IVA, per importi superiori a 15.000 euro, sarà nuovamente disponibile per la compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione della posizione.
Correzione/annullamento di modelli F24 - La correzione dell’anno di riferimento di un credito IVA esposto nel modello F24, comporta l’imputazione della compensazione a un diverso plafond rispetto a quello originariamente indicato. Il conseguente aggiornamento degli utilizzi dei due plafond interessati avviene in via automatizzata, normalmente entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di correzione del modello F24.

Discorso analogo vale per l’annullamento di un modello F24 con utilizzo di credito IVA e saldo pari a zero. Anche in questo caso, il relativo plafond viene automaticamente ricostituito e torna disponibile per la compensazione ordinariamente entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di annullamento del modello F24.

Nuovo canale di assistenza dedicato - Per chiedere chiarimenti circa lo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti IVA o  segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione è stata attivata la casella e-mail dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it, utilizzabile dai contribuenti e dai professionisti abilitati dotati di posta elettronica certificata.

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