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giovedì 5 maggio 2011

Detrazione del 36% per i «nuovi» interventi sullo stesso immobile

Se sullo stesso immobile vengono eseguiti più interventi, è necessario valutare che non si tratti di mera prosecuzione dei precedenti
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Con l’avvicinarsi dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, è bene affrontare un aspetto che crea ancora qualche dubbio in materia di agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, occorre analizzare il caso in cui sullo stesso immobile vengano eseguiti diversi interventi che, presi singolarmente, beneficiano della detrazione del 36% prevista dall’art. 1 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni.
Anzitutto, si ricorda che, ai fini del computo della detrazione IRPEF del 36%, l’ammontare massimo entro il quale le spese sostenute per gli interventi agevolati e rimaste effettivamente a carico rilevano è stabilito in 48.000 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese sostenute dal 2007.
Agevolabili i “nuovi interventi” con nuova abilitazione
In relazione alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione per interventi di recupero edilizio realizzati in tempi diversi sulla stessa unità immobiliare, è necessario verificare se gli interventi stessi siano o meno collegati tra loro ovvero siano qualificabili come “nuovi interventi”.
A tal fine, la CM 11 maggio 1998 n. 121 afferma che vanno trasmesse al Centro Operativo di Pescara “tante comunicazioni quante sono le unità immobiliari sulle quali sono eseguiti i lavori e per ogni abilitazione amministrativa”.
Alla luce di tale precisazione devono essere considerati “nuovi interventi” quelli per la cui realizzazione è necessario ottenere una nuova abilitazione amministrativa rispetto a quella già rilasciata in precedenza.
Di conseguenza, così come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002 n. 9, par. 7.4, la detrazione IRPEF del 36% spetta, entro il limite di 48.000 euro, per ogni intervento di recupero realizzato sullo stesso immobile se si possiedono diverse abilitazioni comunali che li autorizzino (in tal senso anche la circ. Agenzia delle Entrate 5 marzo 2003 n. 15, par. 2).
Diversamente, se i lavori di recupero realizzati sulla stessa unità immobiliare rappresentano una “mera prosecuzione” di interventi iniziati in anni precedenti, per determinare l’ammontare delle spese agevolabili si deve tener conto delle spese sostenute negli anni passati.
In altre parole, il contribuente può beneficiare della detrazione d’imposta entro il limite di 48.000 euro per le spese complessivamente considerate (quindi, quelle relative agli anni precedenti e quelle sostenute all’inizio dei nuovi lavori).
Se le spese sostenute negli anni passati per lo stesso intervento di recupero superano il limite di 48.000 euro, il contribuente non ha più diritto ad alcuna detrazione.
Infine, si ricorda che, a seconda che si tratti di interventi qualificabili come “mera prosecuzione” o come “nuovi interventi”, cambiano gli adempimenti fiscali.
Nel primo caso, ossia nel caso di lavori che proseguono nell’anno successivo a quello di invio del modello di comunicazione, non è necessario inoltrare una nuova comunicazione al Centro Operativo di Pescara, “sempre che si tratti del completamento delle opere già avviate” (cfr. CM 12 maggio 2000 n. 95, par. 2.1.5).
Nel secondo caso, qualora si tratti di “ulteriori interventi per i quali è richiesta una nuova denuncia di inizio attività, concessione o autorizzazione edilizia, il contribuente dovrà inviare un nuovo modello di comunicazione ed allegare la relativa documentazione”.
 

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