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martedì 24 maggio 2011

Società di persone, il creditore può agire in via esecutiva nei confronti dei soci

Il mandato ad agire contro la società comprende anche il potere di intimare il precetto di pagamento a tutti i soci illimitatamente responsabili
 
Poiché il titolo esecutivo conseguito nei confronti di una società di persone abilita il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, il “mandato ad litem” dallo stesso conferito al proprio avvocato per il giudizio di cognizione contro la società si estende anche al precetto di pagamento intimato ad uno dei predetti soci.
È questo il principio di diritto enunciato dalla terza sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11311 di ieri, 23 maggio 2011.
Nel caso in esame, il socio accomandatario di una sas si era opposto al precetto di pagamento intimatogli da uno dei creditori sociali in forza di precedenti sentenze di condanna dallo stesso ottenute nei confronti della società.
Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello gli avevano dato ragione, sostenendo che la procura conferita al difensore a margine dell’atto di citazione, contenente la domanda di condanna della sas al pagamento dei propri debiti, non avrebbe potuto consentire al medesimo difensore di intimare il pagamento, sottoscrivendo il relativo atto di precetto, direttamente ad uno dei componenti della compagine sociale. Ciò per “l’insuperabile diversità tra destinatario della condanna e dell’intimazione del pagamento”.
Tale verdetto viene completamente capovolto dalla Suprema Corte, la quale affronta separatamente i due profili che vengono in considerazione nel caso di specie – ossia l’estensione della procura conferita all’avvocato per il giudizio di cognizione e l’estensione della responsabilità dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali – per poi giungere al principio di diritto sopra riportato.
Per quanto riguarda il primo profilo, è principio consolidato – ricordano i giudici – che la procura conferita al difensore nel processo di cognizione è volta non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, ma anche all’attuazione concreta del “comando” del giudice, quando questo non sia spontaneamente ottemperato dalla controparte. Il mandato conferito per il giudizio di cognizione si estende, quindi, normalmente anche alla fase esecutiva, nonché agli indispensabili atti preliminari o prodromici di quest’ultima, quali, appunto, il precetto.
Quanto al secondo profilo, altrettanto pacifico è il principio secondo cui la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore di una società di persone e la società costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, in quanto “dall’obbligazione sociale deriva necessariamente [salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale] la responsabilità del socio” e, dunque, una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (così, tra le altre, Cass. nn. 1040/2009 e 14165/2009).
Le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale “imperfetta”
Va, infatti, ricordato che le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale “imperfetta” e che, per ciò che riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali, alla responsabilità principale della società con il suo intero patrimonio si aggiunge la responsabilità personale, illimitata e solidale di tutti i soci illimitatamente responsabili (e, quindi, nella sas, dei soci accomandatari), i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei creditori sociali soltanto dal “fragile diaframma della sussidiarietà”. Per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio.
Alla luce della congiunta applicazione dei principi sopra illustrati, può, dunque, concludersi che il mandato ad agire contro la società di persone comprende implicitamente il potere di agire in via esecutiva, come pure di intimare il preventivo precetto, al fine di conseguire l’oggetto della domanda rivolta alla società, anche nei confronti di tutti coloro – nella specie, di tutti i soci illimitatamente responsabili – cui sia opponibile il titolo esecutivo.
 

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