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mercoledì 25 maggio 2011

Accertamenti esecutivi: omesso versamento senza sanzioni

L’esclusione della sanzione amministrativa per omesso, tardivo o carente versamento delle somme è stata confermata dal DL Sviluppo
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Il DL n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) ha recepito quanto si è scritto in queste pagine in ordine alla non applicazione delle sanzioni per omesso versamento nell’ipotesi di tardivo, carente od omesso versamento di somme dovute sulla base dei nuovi accertamenti esecutivi (si veda “Nuovi accertamenti esecutivi, niente sanzione per omesso versamento” del 3 gennaio 2011).
Infatti all’art. 29, primo comma, del DL n. 78/2010, è stato aggiunto un nuovo periodo che espressamente dispone l’esclusione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del DLgs. n. 471/1997, nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli atti esecutivi.
Sull’applicabilità delle sanzioni per omesso versamento si era espressa parte della dottrina (“Sanzionati gli omessi versamenti delle somme richieste con accertamento” dell’8 giugno 2010) e la stessa Agenzia delle Entrate (“Accertamenti esecutivi: confermate le sanzioni per omessi versamenti” del 15 gennaio 2011).
Al contrario, chi scrive ha ritenuto non applicabili le sanzioni di cui si discute agli omessi versamenti conseguenti alla notifica dei nuovi accertamenti “esecutivi”, e ciò proprio sulla base del disposto dell’art. 29, comma 1, lett. g), del DL 78/2010 nella parte in cui prevede che “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) (accertamenti esecutivi, ndr), e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma”. Ma se così è, il comma 2 dell’art. 13 del DLgs. n. 471/1997, nella parte in cui dispone che “fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 (30% dell’importo non versato, ndr) si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” deve trovare coordinamento con quanto previsto dal richiamato art. 29. Quindi, si è affermato che la corretta lettura del secondo comma dell’art. 13 è la seguente: “fuori dei casi di tributi affidati agli agenti della riscossione ex art. 29 del DL 78/2010, la sanzione prevista al comma 1 (30% dell’importo non versato, ndr), si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”. Di qui si è concluso che una lettura coordinata delle norme in esame conferma l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni per ritardato od omesso versamento agli accertamenti “esecutivi” che verranno emessi a decorrere dal 1° luglio 2011.
Condotta analoga nell’accertamento ai fini delle imposte dirette
La novella introdotta dal Decreto Sviluppo ha quindi correttamente confermato la non applicazione delle sanzioni per omesso versamento anche agli atti “esecutivi”, adeguandosi a quanto accade anche oggi, ove nessuna sanzione per omesso o ritardato versamento può essere irrogata nell’ipotesi in cui un contribuente, destinatario di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, non versi gli importi accertati: in tal caso, infatti, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo di dette somme e al contribuente verrà notificata una cartella di pagamento senza applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.
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