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lunedì 28 marzo 2011

730/2011: esonero per i redditi fondiari, conta anche l’abitazione principale

La ris. 35 dell’Agenzia chiarisce che, in presenza di soli redditi da terreni e/o fabbricati, nel limite di 500 euro va incluso anche tale reddito
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 Sabato 26 marzo 2011
Con la risoluzione 35 di ieri, 25 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno offrire alcune precisazioni in merito alle condizioni per l’esonero dalla presentazione del modello 730/2011, in particolare, nel caso in cui un contribuente possieda solamente redditi da terreni e/o fabbricati.
Più precisamente, ci si riferisce ad alcune tabelle predisposte nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 – inserite con l’intenzione di semplificare il linguaggio della modulistica dichiarativa – che illustrano in forma sintetica le ipotesi in cui i contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Proprio al fine di evitare, ai soggetti tenuti all’adempimento dichiarativo, di interpretare erroneamente il contenuto delle predette tabelle e di ritenersi, conseguentemente, in possesso dei requisiti per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito alla tabella relativa ai “Casi di esonero con limite di reddito”, in relazione alla quale sono pervenute diverse richieste di chiarimento.
Nello specifico, è stato chiesto se l’avvertenza contenuta nell’intestazione della medesima tabella, laddove viene precisato che “il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze”, debba considerarsi riferita anche alla prima ipotesi di esonero in essa indicata, riguardante il caso in cui il reddito complessivo non superi 500 euro e risulti formato esclusivamente da redditi derivanti da terreni e/o fabbricati.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la predetta avvertenza è stata predisposta in relazione alla generalità dei casi di esonero contenuti nella tabella.
Diversamente, per la verifica del rispetto del limite reddituale previsto nell’ipotesi considerata, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.
Per maggiore chiarezza, la risoluzione propone un esempio numerico
L’Agenzia delle Entrate, per fornire maggiore chiarezza, propone come esempio il caso di un soggetto che possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro.
In tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250,00 euro – valore superiore al limite di 500 euro – e pertanto, non ricorrendo i presupposti dell’esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro).

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