DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 14 marzo 2011

Sanzioni severe sulle compensazioni

Non convincono le indicazioni della circolare 13/2011 sulle sanzioni per le compensazioni in presenza di importi iscritti a ruolo
Con la circolare n. 13/E dell’11 marzo (si veda “Niente preclusione per la compensazione «verticale»”), l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sulla tematica della compensazione dei crediti erariali in presenza di ruoli scaduti, che troverà la sua prima “completa” applicazione in occasione della prossima scadenza del 16 marzo.
Va detto che tutte le problematiche che erano state poste in rilievo sono state affrontate, anche se non sempre le conclusioni proposte dall’Agenzia appaiono condivisibili.
Un approfondimento che invece non era atteso, in quanto il tono letterale della disposizione, sebbene in modo un po’ “contorto”, non sembrava consentire letture “alternative”, è quello relativo al sistema sanzionatorio.
La norma dell’art, 31 del DL 78/2010, così come modificata in sede di conversione, stabilisce infatti che: “In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo’ essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo’ essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato”.
Per effetto del periodo introdotto dalla legge di conversione, che prevede appunto che la sanzione non può essere superiore al 50% dell’importo indebitamente compensato, si riteneva che la violazione del divieto di compensazione potesse essere punita dall’Amministrazione con una sanzione pari al minore tra il 50% dell’ammontare iscritto a ruolo ed il 50% di quanto compensato.
La circolare afferma invece che “la sanzione è misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato”, non attribuendo quindi valenza al periodo introdotto in sede di conversione.
Viene proposto un primo esempio, nel quale si ipotizza un ruolo scaduto di 25.000 euro e l’effettuazione di una compensazione di pari importo: il documento di prassi indica, correttamente, come in questo caso la sanzione sarà pari a 12.500 euro, ma sulla base del fatto che questo ammontare rappresenta il 50% del debito (omettendo il confronto con il 50% dell’importo compensato).

Il secondo esempio proposto ipotizza sempre la presenza di un ruolo scaduto di 25.000 euro, ma in questo caso la compensazione effettuata è pari a 18.000 euro: secondo le Entrate, anche in questo caso la sanzione ammonterebbe a 12.500 euro (ossia il 50% del debito), mentre, sulla base della disposizione, dovrebbe essere invece di 9.000 euro (tenendo conto del fatto che la sanzione non può superare il 50% di quanto indebitamente compensato).
Il terzo esempio formulato presuppone un ruolo scaduto di 70.000 euro e l’effettuazione di una compensazione di 25.000 euro: la sanzione sarebbe di 25.000 euro, rappresentando in questo caso l’importo compensato la sanzione massima applicabile. In realtà, la sanzione dovrebbe ammontare a 12.500 euro, dovendo sempre scattare la limitazione prevista dal periodo introdotto con la legge di conversione.
In tutte le esemplificazioni proposte, coerentemente ma, si ritiene, in modo errato, l’Agenzia determina quindi la sanzione facendo riferimento solo alla prima parte della norma, evitando di attribuire qualsiasi rilevanza al fatto che la disposizione afferma che la sanzione non dovrebbe mai eccedere il 50% dell’importo indebitamente compensato.
Una lettura di questo tipo, oltre a non apparire fedele al dato letterale della norma, appare non accettabile a livello di “sistema”: pone infatti sullo stesso piano chi compensa un credito legittimamente esistente, sebbene in presenza di ruolo, con chi invece utilizza un credito inesistente.
In modo che appare invece condivisibile, la circolare precisa poi che l’irrogazione della sanzione è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro: uno stesso ruolo scaduto e non onorato può determinare di conseguenza la comminazione di diverse sanzioni, qualora il contribuente effettui più compensazioni nel tempo.
Articoli correlati
 
img
feed

Nessun commento:

Posta un commento