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lunedì 21 marzo 2011

Da oggi mediazione «obbligatoria»

La mediazione diventa condizione di procedibilità nelle controversie civili e commerciali. Ecco cosa cambia per cittadini e professionisti
Il decreto che ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione (DLgs. n. 28/2010) aveva previsto che le disposizioni riguardanti la condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune materie acquistassero efficacia soltanto dal 20 marzo 2011.
Recentemente, il c.d. “decreto mille-proroghe” ha disposto una proroga di ulteriori dodici mesi, ma solo con riferimento alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (per tali materie, quindi, la condizione di procedibilità acquisterà efficacia dal 20 marzo 2012).
Da questa mattina chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Per quanto riguarda i soli contratti bancari e finanziari, il primo comma dell’art. 5 del DLgs. n. 28/2010 dispone inoltre che l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità possa essere assolto ricorrendo ai servizi di un organismo accreditato dal ministero per la gestione dei procedimenti di mediazione (come nel caso di tutte le altre materie, siano esse o meno comprese tra quelle oggetto di condizione di condizione di procedibilità) oppure, in alternativa, ricorrendo alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la CONSOB (per le controversie insorte tra un investitore e un intermediario per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento) ovvero all’Arbitrato Bancario Finanziario (per le controversie relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari).
Qualora il tentativo di mediazione non risulti esperito, l’improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza; oppure, sempre a pena di decadenza e non oltre la prima udienza, potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Con l’entrata in vigore della condizione di procedibilità, si conclude il percorso voluto dal legislatore che ha inteso introdurre la mediazione finalizzata alla conciliazione quale strumento dichiaratamente destinato ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.
Già dal 20 marzo 2010 chiunque poteva accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del DLgs. n. 28/2010.
E, da tale data, le domande di mediazione sono progressivamente aumentate.
Ma l’entrata in vigore della condizione di procedibilità (seppure solo per alcune materie) è senza dubbio destinato a dare un fortissimo impulso allo sviluppo dell’istituto ed è inevitabile attendersi una crescita esponenziale delle domande.
Sono tanti i vantaggi e le opportunità che caratterizzano la mediazione finalizzata alla conciliazione.
Innanzitutto, la durata: il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi, termine che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione presso un organismo (che deve aver preventivamente ottenuto uno specifico accreditamento da parte del Ministero).
I costi sono contenuti e predeterminati: per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
E’ inoltre dovuto da ciascuna parte, per le spese di mediazione, l’importo indicato nella tabella allegata al DM n. 180/2010 (a mero titolo di esempio, per una controversia del valore di euro 50.000,00 è dovuto, da ciascuna parte, l’importo massimo di euro 600,00 e ciò indipendentemente dalla durata della mediazione e dal numero degli incontri).
Altro aspetto di grande rilevanza è rappresentato dalla possibilità che l’accordo raggiunto in mediazione possa costituire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (previa omologa del verbale di accordo da parte del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo presso il quale si è svolta la mediazione).
Non ultimi i vantaggi fiscali: 1) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; 2) il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; 3) in caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza di euro 500,00 (importo che, in caso di insuccesso, è ridotto alla metà).
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