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lunedì 7 marzo 2011

Saldo IVA per il 2010 entro il 16 marzo

Il versamento del saldo deve essere eseguito in via telematica, utilizzando il modello F24, in un’unica soluzione o a rate
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Entro il 16 marzo 2011, i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA relativa al 2010 devono versare il saldo.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2011 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato (quindi entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011, in quanto il 16 cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011.
Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma. Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 16 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.
Tra le novità per il 2011, con la circ. 25 gennaio 2011 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.
La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente, però, di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste dal modello UNICO. Il saldo annuale, pertanto, deve essere versato entro il 16 marzo 2011 in un’unica soluzione, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
È stata così estesa, in via interpretativa, la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale (e, quindi, di omettere la comunicazione dati) ai soggetti passivi che chiudono l’anno di riferimento con un debito IVA, evitando – in questo modo – una disparità di trattamento fondata sulla posizione (creditoria o debitoria) nei confronti dell’Erario.
Dalla lettura coordinata degli artt. 3 e 8-bis del DPR n. 322/1998 si evince, infatti, che l’esonero dalla comunicazione dati, seppure previsto – in via generale – per tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, resta di fatto preclusa per coloro che evidenziano un saldo IVA a debito: la dichiarazione annuale, in tal caso, non può essere presentata in forma separata, dovendo essere necessariamente compresa nel modello UNICO.
Il saldo IVA può essere versato in un’unica soluzione oppure rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di nove (dal 16 marzo al 16 novembre). Si ricorda, tuttavia, che il versamento non è dovuto se di importo inferiore a 11 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione).
Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:
- il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata;
- il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (16 marzo 2011), e delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo;
- la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre (l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2011).
Riassumendo, sia i soggetti che presentano la dichiarazione separata, sia quelli che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO 2011 possono:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2011;
- ovvero rateizzare le somme dovute, a partire dal 16 marzo 2011, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO, inoltre, possono:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011;
- rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l’importo da versare dapprima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011 e, in seguito, dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. Quale anno di riferimento va riportato il 2010.
Il versamento può essere effettuato utilizzando le procedure telematiche “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del pincode di abilitazione al servizio (per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale addebitare le somme dovute), oppure “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti online delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo, mediante i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) oppure quelle messe a disposizione dal sistema bancario o da altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane Spa.
Nel caso si opti per il pagamento rateale, nella colonna Rateazione del modello F24 deve essere indicato il numero della rata oggetto del pagamento e il numero di rate complessivo.
Ad esempio, se si opta per il versamento in 4 rate, l’indicazione da riportare per il versamento della prima rata sarà “0104”. Se, invece, il versamento non viene rateizzato, deve essere indicato il valore “0101”.
Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, con il codice tributo “1668”.
Si ricorda, infine, che, in base al disposto dell’art. 13 del DLgs.  n. 472/1997, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. a) della L. n. 220/2010 (Finanziaria 2011), in caso di omesso o tardivo versamento, è possibile ravvedersi entro i 30 giorni successivi, versando la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%), oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2011, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).
In entrambi i casi, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso (si ricorda che dal 1° gennaio 2011, per effetto del DM 7 dicembre 2010, il tasso di interesse legale è stato aumentato dall’1% all’1,5% annuo).

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