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mercoledì 16 marzo 2011

Prima casa: se un coerede dichiara il falso, la decadenza opera per tutti

Con la ris. 33/2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’operatività della decadenza dall’agevolazione in caso di successione o donazione
Se uno solo dei coeredi dichiara il falso al fine di applicare il beneficio “prima casa” alla successione, la perdita dell’agevolazione opera per tutti i coeredi.
Tuttavia, la sanzione si applica al solo coerede che ha reso la dichiarazione mendace.
Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 33 di ieri, 15 marzo 2011.
La risoluzione esamina, in particolare, gli effetti della decadenza dall’agevolazione prima casa in caso di trasferimenti operati per successione o donazione.
Si rileva, in proposito, che le agevolazioni “prima casa” possono trovare applicazione (limitatamente alle sole imposte ipotecaria e catastale) anche nel caso in cui il trasferimento dell’abitazione avvenga per successione o donazione.
A norma dell’art. 69 comma 3 della L. 342/2000, infatti, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (168 + 168 euro), in presenza delle seguenti condizioni:
- che sia trasferita per successione o donazione la proprietà di un’abitazione non di lusso;
- che in capo al beneficiario del trasferimento o in capo ad almeno uno dei beneficiari (se sono più d’uno) sussistano i requisiti di “prima casa”, individuati dall’art. 1 comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
È, dunque, espressamente previsto che il trattamento di favore spetti anche se uno solo dei beneficiari riveste i requisiti.
Tuttavia, ai fini del godimento dell’agevolazione “prima casa” nell’ambito dei trasferimenti per successione o donazione, è necessario che l’interessato renda le dichiarazioni richieste dalla Nota II-bis all’art. 1 citato per l’accesso al beneficio.
Ne deriva che possono godere del beneficio dell’applicazione delle imposte in misura fissa anche coeredi o donatari che non sono in possesso dei requisiti, atteso che la norma dà rilievo al possesso dei requisiti solo in capo all’erede (o donatario) che rende le dichiarazioni.
Tale quadro normativo può far sorgere questioni nel caso di decadenza dal beneficio, o di dichiarazione mendace.
Ci si può domandare, infatti, se la dichiarazione mendace (in relazione, ad esempio, alla mancata titolarità di altre abitazioni nel medesimo Comune in cui si trova l’abitazione ricevuta per successione o donazione) resa dal dichiarante possa estendere i propri effetti nei confronti di tutti gli eredi (o donatari) e in quali limiti.
A tal proposito, nella risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la mendacità della dichiarazione può essere imputata solo al soggetto che l’ha resa, sicché essa, pur comportando la decadenza dall’agevolazione in capo a tutti i coeredi (o donatari), determina l’applicabilità della sanzione in capo al solo erede (donatario) che abbia reso la dichiarazione mendace.
Invece, nel caso in cui l’erede (o il donatario) che abbia prestato la dichiarazione non trasferisca la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dal trasferimento immobiliare, la decadenza dall’agevolazione opera per intero, ma il recupero dell’imposta, come anche la sanzione, saranno applicate integralmente al solo erede (o donatario) che abbia reso la dichiarazione relativa al trasferimento della residenza.
Per quanto concerne la decadenza dall’agevolazione in caso di alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato per successione o donazione, la risoluzione chiarisce che:
- ove il beneficiario dichiarante rivenda l’immobile prima di 5 anni dall’acquisto per successione o donazione, e non proceda entro un anno ad acquistare una nuova abitazione principale, la decadenza opera per intero, ma il recupero dell’imposta e le sanzioni si applicano solo in capo al dichiarante;
- ove la rivendita dell’immobile agevolato prima dei 5 anni venga operata da un erede (donatario) diverso da quello che aveva prestato le dichiarazioni, non si realizza nessuna decadenza dall’agevolazione, neppure in capo al soggetto che ha effettuato l’alienazione infraquinquennale.
Non rilevano i requisiti in capo ai coeredi non dichiaranti
Infatti – precisa l’Agenzia – la rivendita della quota di proprietà da parte del coerede che non aveva prestato la dichiarazione agevolativa è del tutto irrilevante, “non essendo possibile né perdere né mantenere un requisito che, di fatto, non era richiesto né posseduto ab origine”.
I coeredi che non hanno prestato le dichiarazioni agevolative, infatti, usufruiscono delle agevolazioni senza averlo espressamente richiesto e, pertanto, non possono avere effetti sul mantenimento o sulla perdita del beneficio.
Peraltro, conclude la risoluzione, tali soggetti non possono neanche optare per una diversa tassazione, in quanto l’agevolazione è concessa in modo unitario, a prescindere dalla loro richiesta.
 
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