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martedì 13 dicembre 2011

L’ultima volta dell’ICI: saldo 2011 entro il 16 dicembre

Entro tale data deve essere versato il saldo ICI; dal 2012 si parlerà di IMU
 
 Arianna ZENI

Entro venerdì 16 dicembre 2011 deve essere versata la seconda rata (saldo) relativa all’ICI dovuta per l’annualità d’imposta 2011. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione ed il versamento dell’imposta.
In relazione alla normativa ICI, infatti, consta soltanto il consueto aggiornamento dei coefficienti necessari per la capitalizzazione dei costi iscritti in bilancio riguardo ai fabbricati delle imprese del gruppo D non ancora dotati di rendita (DM 14 marzo 2011). Ancora per quest’anno, pertanto, non sono tenuti al versamento i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale. Le regole cambieranno dal 2012 quando l’ICI sarà sostituita, in via sperimentale, dall’imposta municipale propria (cosiddetta IMU), prevista originariamente dall’art. 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed istituita dall’art. 13 del DL n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”).
In primo luogo, sono tenuti al pagamento dell’ICI, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 504/92, tutti coloro che possiedono immobili in Italia a titolo di proprietà. Allo stesso modo, sono soggetti passivi ICI coloro che possiedono immobili in Italia in base ad uno dei seguenti diritti reali di godimento, diversi dalla proprietà: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie (oltre al locatario finanziario e al concessionario).
Il presupposto per l’applicazione dell’ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, salvo che questi siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta oppure esenti dall’imposta medesima.
Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, si ricorda che sono escluse dal pagamento dell’ICI ai sensi dell’art. 1 del DL 27 maggio 2008 n. 93. L’esenzione, tuttavia, non riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per tali immobili, si applica la detrazione pari a 103,29 euro (che può essere elevata dai singoli Comuni fino a 258,23 euro), ovvero, in alternativa, la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta, se prevista dal Comune.
L’abitazione principale è l’unità immobiliare adibita a dimora abituale dal soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, che si presume essere quella in cui ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria (è quel che accade, ad esempio, nel caso in cui il contribuente dimori in un Comune diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, o nel caso di trasferimento di fatto del domicilio non ancora recepito dall’anagrafe. Confronta ris. Dipartimento delle Finanze n. 12 del 5 giugno 2008). Dal 2012 anche l’abitazione principale e le relative pertinenze saranno assoggettate all’IMU con aliquota dello 0,4%, che potrà essere aumentata o diminuita dall’ente locale sino allo 0,2%. Sarà prevista una detrazione di 200 euro, elevabile dai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In termini generali, l’ICI dovuta per il 2011 si determina applicando alla base imponibile la corrispondente aliquota deliberata per l’anno in corso dal Comune nel cui territorio l’immobile posseduto dal contribuente risulta in tutto o per la maggior parte ubicato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 del DLgs. 504/92. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DLgs. 504/92, l’importo così ottenuto deve essere assunto proporzionalmente alla quota di possesso del contribuente, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di possesso nel corso del 2011 (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata (fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e non dotati di rendita catastale che risultino ad un tempo classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, aree fabbricabili, fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione o terreni agricoli).
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è individuata dalla rendita catastale iscritta presso il Catasto fabbricati, rivalutata del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori: 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (esclusi quelli iscritti nelle categorie A/10 e C/1); 140 per i beni iscritti nel gruppo catastale B; 50 per i beni iscritti nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 e 34 per i fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1. Nel caso in cui i fabbricati non siano ancora stati accatastati, questi sono comunque soggetti al pagamento in base ad una rendita presunta.
Metodo di calcolo particolare per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D
Una particolare metodologia di calcolo della base imponibile è prevista per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D (stabilimenti e capannoni industriali), non iscritti a Catasto e contabilizzati in maniera distinta dalle imprese che li possiedono. Per questi beni la base imponibile si determina sommando i costi di acquisizione e quelli incrementativi e moltiplicando il risultato della sommatoria per degli specifici coefficienti di rivalutazione, aggiornati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il saldo ICI per il 2011 si determina in linea di massima come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e l’acconto versato entro il 16 giugno 2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo.
I versamenti dell’ICI dovuta a Comuni che non hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, possono essere effettuati presso un qualsiasi ufficio postale, presso lo sportello dell’Agente della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero presso le banche convenzionate col suddetto Agente della Riscossione. In tali ipotesi, il versamento deve essere effettuato avvalendosi di un bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale approvato con DM 25 marzo 2009, opportunamente intestato all’Agente della Riscossione. Il versamento può essere operato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane spa o tramite il modello F24.
Se i Comuni hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, i versamenti possono essere effettuati, in alternativa, direttamente alle casse comunali, sul c/c postale del Comune o presso gli sportelli del Tesoriere comunale, in base alle previsioni del regolamento comunale dell’imposta, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, oppure tramite il modello F24.
A titolo d’esempio, si ipotizzi il caso di un immobile adibito ad abitazione principale, accatastato in A/1, sito nel Comune di Torino, posseduto interamente per l’intero anno 2011.
Rendita catastale: 2.500 euro;
Aliquota prevista: 5,25 per mille;
Detrazione per l’abitazione principale stabilita dal regolamento comunale del Comune di Torino: 132,00 euro.
Al fine di determinare la base imponibile si deve procedere alla rivalutazione del 5% della rendita (2.500 + 5%) e a moltiplicare il risultato per il relativo coefficiente (100). La base imponibile sarà pari a 262.500 su cui calcolare il 5,25 per mille.
ICI dovuta per l’anno 2011: 1.378 euro (di cui 689 euro pagati in sede di acconto e 689 euro in saldo).

lunedì 12 dicembre 2011

Emersione di base imponibile, piu' poteri alla Guardia di Finanza

di Roberto Fanelli
Il decreto Monti, che si propone, tra i vari obiettivi, la lotta all'evasione e alla illegalita', contiene alcune disposizioni finalizzate ad implementare i poteri degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza, allo scopo di recuperare la base imponibile sottratta alla tassazione.
L’art. 11 del decreto Monti tratta i seguenti argomenti:
a) tutela penale per l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento;
b) ulteriore affievolimento del segreto bancario;
c) sinergie tra INPS e Comuni da un lato e Agenzia delle Entrate dall’altro;
d) dietrofront sui controlli “unificati” e passaggio ai controlli programmati e coordinati.
Tutela penale per l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento
Il comma 1 della disposizione sancisce l’applicazione “dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” per chiunque, a seguito delle richieste effettuate dagli Uffici delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
L’art. 76 citato prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
La stessa norma, inoltre, stabilisce che:
a) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Il legislatore, quindi, al fine di rendere più penetranti i poteri di controllo e di accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA (cfr. artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e gli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972), quali ad esempio gli inviti ad esibire documentazione o fornire chiarimenti, i questionari per reperire dati, notizie e documenti sul contribuente o su talune operazioni, ecc., ha previsto che, qualora vengano esibiti o trasmessi atti o documenti “falsi” ovvero siano forniti dati e notizie “non rispondenti al vero”, la violazione assume connotati di natura penale, esattamente come quando viene resa una dichiarazione sostitutiva falsa.
Ulteriore affievolimento del segreto bancario
L’art. 2, comma 36-undevicies, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, ha previsto che, in deroga all'art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605/1973 (concernente l’invio di dati e notizie all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari), l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato art. 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.
La norma, sebbene non molto chiara, sembrava prevedere la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle notizie che, in base al predetto comma 6, le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza (dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria), in modo da consentire alla stessa Agenzia di predisporre liste selettive per il controllo fiscale delle posizioni che, sulla base delle predette notizie ed informazioni, potevano apparire incongruenti.
Il comma 5 dell’articolo in commento abroga il citato comma 36-undevicies introducendo una norma ispirata comunque a quella eliminata ma molto più chiara ed incisiva. Infatti, la nuova disposizione obbliga gli operatori finanziari (banche, intermediari finanziari, fiduciarie, ecc.) a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui al predetto art. 7, sesto comma, nonché ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, ivi compreso l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella disposizione. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate potrà conoscere, di ogni contribuente, i dati risultanti dalla documentazione bancaria e finanziaria, come ad esempio i saldi di apertura e chiusura dei conti, le movimentazioni in dare ed in avere, e così via.
Le modalità di comunicazione saranno previste con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari; tale provvedimento, peraltro, potrà estendere l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.
Le informazioni così comunicate, oltre che ai fini previsti dall'undicesimo comma dello stesso art. 7 (accertamenti bancari, per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, per l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, per gli accertamenti di carattere patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione), serviranno anche “per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo”.
Sinergie tra INPS e Comuni da un lato e Agenzia delle Entrate dall’altro
L'art. 83, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 prevede che l’INPS e l'Agenzia delle entrate predispongano di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.
Il comma 6 della norma in commento precisa, al fine di rendere ancora più efficace lo scambio informativo tra i due Enti, che l’INPS è tenuto a fornire all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza “i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione”.
I commi 8, 9 e 10 eliminano l’obbligo di costituzione dei Consigli tributari ai fini della collaborazione tra Comuni ed Agenzie delle Entrate nell’ambito della lotta all’evasione, in modo da semplificare gli interventi degli enti locali nel recupero delle basi imponibili. Si ricorda, a tal proposito, che i commi 12-bis e 12-ter dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011, al fine di incentivare detta collaborazione dei Comuni hanno elevato dal 50 al 100 per cento la quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo che spettano all’Ente locale che abbia contribuito all'accertamento stesso.
Dietrofront sui controlli “unificati” e passaggio ai controlli programmati e coordinati
L’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, n. 106, ha previsto un forte coordinamento per le attività di accesso e controllo dei diversi organi, stabilendo che, tranne alcune eccezioni, il controllo stesso, da parte di qualsiasi autorità competente nei confronti delle micro, piccole e medie imprese:
1) deve essere unificato;
2) può essere operato, al massimo, con cadenza semestrale;
3) non può durare più di 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, termine prorogabile una sola volta per ulteriori 15 giorni, se l’accesso viene effettuato nei confronti di imprese a contabilità semplificata.
Tale termine è applicabile anche per i controlli con accesso compiuti presso i lavoratori autonomi.
La norma, per essere attuata, richiedeva l’emanazione di un decreto interministeriale, non ancora adottato.
Il comma 7 della disposizione in esame interviene sul citato art 7, eliminando le suddette previsioni (controllo unificato, cadenza semestrale e durata fino a 15 giorni) e stabilendo soltanto che il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di “programmazione” da parte degli enti competenti e di “coordinamento” tra i vari soggetti interessati “al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo”.
In tal modo, il legislatore, coerentemente con l’impianto del decreto, che si propone, tra i vari obiettivi, la lotta all’evasione e alla illegalità, elimina possibili intralci “burocratici” all’attività operativa delle agenzie fiscali e della Guardia di Finanza, che potevano sorgere con la vecchia formulazione della norma.

venerdì 9 dicembre 2011

Sempre più basso il limite all’uso del contante

L’ultima manovra correttiva vieta il trasferimento tra soggetti diversi di importi pari o superiori a 1.000 euro
Maurizio MEOLI
A partire dal 6 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori, alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A. Il trasferimento per contanti per il tramite di tali soggetti deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
Il DL 201/2011 ha, quindi, disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di contrasto all’evasione fiscale.
Analoghi limiti valgono per gli assegni. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000 euro. Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011.
Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di tali disposizioni devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro trenta giorni, non solo al Ministero dell’Economia e delle finanze ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (cfr. il DM 17 novembre 2011), per la contestazione e gli altri adempimenti, ma anche all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (ex art. 51, comma 1, come modificato dall’art. 12, comma 11 del DL 201/2011).
È anche opportuno ricordare come la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze abbia precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.
A quest’ultimo riguardo, peraltro, occorre sottolineare come, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del DLgs. 231/2007, costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze e all’Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11 ottobre 2010 n. 297944 del Ministero dell’Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate e raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia. In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.
Resta da verificare, infine, se, al pari di quanto accaduto in occasione dei precedenti abbassamenti dei limiti all’utilizzo del denaro contante, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 sarà prevista un’esenzione per le violazioni commesse nell’immediatezza dell’entrata in vigore (disposta con decorrenza immediata) e comprese tra 1.000 e 2.500 euro.

Variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore
Ambito temporale di riferimento
Soglia
Fino al 29 aprile 200812.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 20085.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 201012.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 20115.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 20112.500 euro
Dal 6 dicembre 20111.000 euro

mercoledì 7 dicembre 2011

OGGI 2 ARTICOLI SULLE MISURE DELLA MANOVRA - MONTI

Scudo fiscale: riservatezza con imposta straordinaria

Secondo l’ultima bozza del Decreto «Salva Italia», i capitali emersi sconteranno l’1,5%
 Salvatore SANNA
Come preannunciato dal Governo attraverso un comunicato stampa, il decreto battezzato “Salva Italia” prevede un prelievo sui capitali emersi a seguito dell’adesione agli scudi fiscali.
Fino al 30 aprile 2010 (ma le operazioni di emersione potevano terminare anche entro il 31 dicembre 2010), i contribuenti che avevano violato le norme sul monitoraggio fiscale potevano decidere di presentare un’apposita dichiarazione riservata e assoggettare ad un’imposta straordinaria con aliquota dal 5 al 7% le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero al 31 dicembre 2008, procedendo al rimpatrio delle stesse, oppure semplicemente regolarizzando la propria posizione in relazione alle attività detenute in Stati che consentivano un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Quanto agli effetti, l’emersione delle attività detenute all’estero, sia nel caso di rimpatrio che in caso di regolarizzazione:
- produce effetti estintivi delle sanzioni amministrative, di natura tributaria e previdenziale, in relazione agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento;
- estingue le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti al monitoraggio fiscale;
- preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008, limitatamente agli imponibili relativi alle somme emerse;
- estingue gli illeciti penali tutelati dalla sanatoria.
Per i periodi di imposta successivi, inoltre, si beneficia della riservatezza: precisamente, gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse.
I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non soltanto non sono comunicati all’Amministrazione al momento dell’operazione, ma non vengono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento.
Con il decreto in argomento è stato previsto che le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del DL 1° luglio 2009 n. 78 (conv. L. 102/2009) e ai sensi degli artt. 12 e 15 del DL 350/2001 (conv. L. 409/2001) e ancora segretate, sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5%.
Gli intermediari finanziari che hanno ricevuto le dichiarazioni riservate o che attualmente detengono la custodia o l’amministrazione delle attività finanziarie emerse:
- provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;
- effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel DLgs. 241/97.
Non versare l’imposta fa perdere la riservatezza
La bozza del decreto prevede, inoltre, che gli intermediari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista utile al versamento.
Nei confronti di tali contribuenti, l’imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per l’omesso versamento, si applica una sanzione pari all’importo non versato.
L’imposta è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del decreto “Salva Italia”, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
Le disposizioni attuative relative al nuovo prelievo sulle attività scudate saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

IRAP - Dal 2012 cuneo fiscale alleggerito per donne e giovani

Deduzione forfetaria incrementata fino a 15.200 euro nelle aree svantaggiate, fino a 10.600 euro negli altri casi
L’art. 2 della bozza di manovra correttiva non si limita a rimodulare la deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES, ma interviene anche sulla disciplina delle deduzioni IRAP previste a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato.
Tali deduzioni sono state introdotte dall’art. 1 commi 266-269 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), al fine di diminuire l’incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto “cuneo fiscale”).
In particolare, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, dal 2007 è prevista la deducibilità:
- dell’importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- di un importo forfetario pari 4.600 euro, su base annua.
Per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo della deduzione forfetaria è elevato fino a 9.200 euro, su base annua.
La manovra incrementa l’importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni. In pratica, per fruire della maggiorazione, occorre che il lavoratore sia di sesso femminile (indipendentemente dall’età), oppure di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso).
Nelle suddette ipotesi, l’ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:
- 15.200 euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
- 10.600 euro, negli altri casi.

Modifica applicabile da UNICO 2013
L’incremento si applicherà dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (si tratta del 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Pertanto, fino al modello UNICO 2012, la deduzione forfetaria andrà calcolata sulla base dei “vecchi” importi.
Si ricorda che possono beneficiare delle deduzioni tutti i soggetti passivi IRAP, salvo alcune esclusioni, legate da un lato alla natura degli stessi soggetti passivi e, dall’altro, ai settori in cui essi operano.
Sotto il primo profilo, non possono fruire delle deduzioni in parola (circ. Agenzia delle Entrate 19 novembre 2007 n. 61, § 1.3):
- le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3 comma 1 lett. e-bis) del DLgs. 446/97;
- le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica;
- gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.
Relativamente al settore di attività, sono escluse dall’ambito applicativo dell’agevolazione le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle public utilities (es. energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, ecc.).
Invece, in seguito all’estensione a suo tempo operata dal DL 81/2007, le banche, gli altri enti finanziari e le assicurazioni possono beneficiare delle predette deduzioni; tuttavia, tali soggetti non possono fruire della maggiorazione prevista per i lavoratori impiegati nelle Regioni svantaggiate. Quindi, per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, la deduzione competerà nella misura massima di 10.600, indipendentemente dalla zona d’impiego.
Infine, è bene ricordare che, per gli enti privati non commerciali, attribuiscono il diritto alle due deduzioni esclusivamente i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale eventualmente esercitata in via non esclusiva o prevalente. Per i lavoratori impiegati promiscuamente sia nell’attività istituzionale che nell’eventuale attività commerciale, le deduzioni saranno portate in diminuzione della base imponibile in misura corrispondente al rapporto tra:
- l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall’attività commerciale;
- l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi

lunedì 5 dicembre 2011

LE MISURE PRINCIPALI DELLA MANOVRA-MONTI

Le misure principali, dal reddito all'abitazione, previste nella manovra correttiva del governo Monti. Salta il ritocco dell'Irpef, estimi catastali rivalutati del 60%, aumento dell'Iva dal 2012, una tantum sui capitali rientrati con lo scudo fiscale, tassa su auto di lusso, aerei ed elicotteri

Ecco cosa contiene la manovra correttiva approvata dal consiglio dei Ministri e illustrata dal premier Monti e da alcuni ministri e viceministri durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Manovra da 20 miliardi netti - La manovra è di 20 miliardi al netto e di 30 al lordo. Lo ha detto il viceministro Vittorio Grilli, aggiungendo che tale entità risponde in pieno alle richieste della Ue: "Se prendiamo - ha detto Grilli - un anno medio, di riduzione di spesa ci sono circa 12-13 miliardi e il resto (17-18 miliardi, fino ad arrivare a 30 miliardi) di aumento delle entrate".

PENSIONI
Estensione del metodo contributivo a tutti i lavoratori, aumento anticipato dell'età di vecchiaia per le donne del settore privato, abolizione delle finestre mobili (e assorbimento di questi periodi nell'età effettiva di pensionamento), stretta sull'anzianità e aumento delle aliquote per i lavoratori autonomi: sono le principali misure previste per la riforma della previdenza prevista dalla manovra correttiva.

Finestra mobile assorbita nell'età effettiva. Scompare il meccanismo della "decorrenza" di 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi" previsto dalla manovra 2010 a partire dal 2011 che allungava di fatto i tempi per l'accesso al pensionamento. Il periodo sarà assorbito nei requisiti che per la vecchiaia degli uomini dipendenti saranno dall'anno prossimo pari a 66 anni (65 anni attuali più 12 mesi di finestra). I lavoratori autonomi andranno in pensione dal 2012 a 66 anni e sei mesi. Le lavoratrici autonome a 63 anni e sei mesi.

Donne in pensione di vecchiaia a 62 anni. Si accelera sull'aumento dell'età di vecchiaia delle donne dipendenti del settore privato. Dal 2012 andranno in pensione a 62 anni, mentre entro il 2018 saranno a quota 66 come gli uomini e le donne del settore pubblico (a 66 anni già dal 2012). Lo scalino tra 2011 e 2012 sarà quindi di fatto di un anno, dato che quest'anno le donne dipendenti del settore privato uscivano a 60 anni più 12 mesi di finestra mobile (quindi a 61).

Stretta
sull'anzianità. Si potrà andare in pensione in anticipo rispetto all'età di vecchiaia solo se sarà stata maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per chi li matura nel 2012, 42 anni e due mesi per chi li matura nel 2013 e 42 anni e 3 mesi per chi li matura nel 2014.

Per chi esce in pensione anticipata prima dei 63 anni di età dal 2012 avrà una penalizzazione sulla quota liquidata con il retributivo del 3% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento prima dei 63 anni di età.

Aumentano le aliquote per gli autonomi. Il ministro del Welfare, Elsa Fornero, ha parlato di un aumento delle aliquote contributive degli autonomi (adesso al 20-21% per i commercianti e gli artigiani a fronte del 33% dei dipendenti): potrebbero crescere di due punti percentuali.

Fascia flessibile per pensionamento. Per le donne prevista una fascia flessibile per il pensionamento tra i 63 e i 70 anni mentre per gli uomini sarà tra i 66 e i 70. Ci saranno vantaggi per chi esce più tardi e penalizzazioni per chi esce dal lavoro prima.

Stop alla rivalutazione delle pensioni. Le pensioni in essere saranno congelate per il 2012 rispetto all'inflazione. Saranno escluse dal blocco solo quelle fino a 935 euro al mese, che avranno la rivalutazione piena.

Contributo di solidarietà. "Abbiamo chiesto un contributo di solidarietà alle pensioni più ricche e avvantaggiate", ha detto il ministro Fornero nella conferenza stampa dopo il varo della manovra.


Irpef
, non cambiano aliquote - A sorpresa, è stato escluso l'intervento sull'Irpef. Nelle prime bozze c'era il ritocco al rialzo delle aliquote del 41 e del 43%, che avrebbe toccato i redditi superiori ai 55mila e 75mila euro. Entrambi gli aumenti sono stati accantonati nella bozza finale. La rinuncia al ritocco è compensata con un leggero aumento dell'addizionale Irpef (con corrispondente diminuzione dei trasferimenti alle regioni) dallo 0,9 all'1,23%.

Tassa per scudo fiscale - E' prevista una "tassa" una tantum dell'1,5% sui capitali rientrati tramite l'ultimo scudo fiscale. Le somme, ha detto il premier Mario Monti,
serviranno a coprire l'inflazione per le pensioni fino a 960 euro.

Casa - L'imposta municipale unica sostituisce la vecchia Ici e si pagherà anche sulla prima casa con un'aliquota dello 0,4%, con una detrazione di 200 euro, rispetto allo 0,76% dell'aliquota ordinaria per la seconda casa. E' prevista anche una rivalutazione degli estimi del 60%.

Iva - E' previsto un aumento dell'imposta sul valore aggiunto: sarà del 2% (dal 21 al 23%) dal primo settembre 2012. Sarà a copertura della clausola di salvaguardia e da attuare "solo nel caso in cui sia necessario". L'aumento è a copertura della delega fiscale del precedente governo che ha previsto risparmi di 4 miliardi nel 2012 tagliando sgravi e agevolazioni. Le somme recuperate, ha detto il sottosegretario Giarda, andranno "a favore delle famiglie, delle famiglie giovani e delle donne".

Limiti al contante - La soglia della tracciabilità del denaro viene abbassata a mille euro. Al di sopra di questo tetto non saranno possibili operazioni in contanti. La soglia è abbassata a 500 euro per i pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni per stipendi e prestazioni d'opera.

Autorità ridotte o soppresse - Il governo prevede la riduzione dei componenti delle varie Authority operanti in Italia, dalla Consob al Garante per la concorrenza ecc. ecc. E' prevista inoltre la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, dell'agenzia per il terzo settore, dell'agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, dell'ente nazionale per il microcredito e dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Fondo garanzia per imprese - La manovra prevede un potenziamento del fondo di Garanzia con almeno 20 miliardi di credito a disposizione delle piccole e medie imprese, ma anche la ricostituzione dell'Istituto per il commercio estero e la creazione di un'autorità nei trasporti per accompagnare il processo di liberalizzazioni.

Irap - Le imprese potranno dedurre dall'Ires e dall'Irpef la quota di Irap "relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato". L'Irap alle imprese "verrà sgravata" anche "per chi prevede" l'assunzione di "donne e giovani". La misura in questione "va a ridurre il gettito dell'Irap per le Regioni e sarà perciò compensato con un aumento dei trasferimenti statali".

Tagli a enti locali - Per le regioni si prevedono ulteriori tagli per 3,1 miliardi a decorrere dal 2012. Le Regioni a statuto ordinario concorrono per 2,1 miliardi, mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per 1,035 miliardi.

Per i Comuni oltre i cinquemila abitanti sono previsti tagli per 1,450 miliardi nel 2012; della stessa entità, ma dal 2013, i tagli ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti. Per le Province, la riduzione dei trasferimenti sarà di 415 milioni a partire dal 2012.

Farmaci liberalizzati - Via libera alla liberalizzazione dei farmaci di fascia c, quelli a pagamento, che potranno essere venduti anche nelle parafarmacie, ma "nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura".

Tassa su elicotteri e aerei privati - La bozza prevede un'imposta erariale annuale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale. La tassa è calcolata in base al peso ed è raddoppiata per gli elicotteri privati.

Tassa su auto di lusso - La tassa sul lusso è prevista anche per le auto più potenti: "A decorrere dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2012 - si legge nella bozza - per le autovetture è dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 170 chilowatt (231 hp), da versare alle entrate del bilancio dello Stato".

Via doppi stipendi per i membri del governo - "I soggetti chiamati all'ufficio della presidenza del consiglio, di ministro e sottosegretario per tutta la durata dell'incarico cessano da qualunque altro trattamento retributivo gravante sul bilancio dello stato". Lo prevede una norma inclusa nella manovra varata dal governo.

Bollo su depositi titoli - E' prevista l'estensione del bollo dai conti correnti ad altri strumenti finanziari quali depositi titoli, polizze vita e fondi mobiliari.

Stato garante per le banche - Una norma contenuta nella manovra prevede che il ministero dell'Economia "fino al 30 giugno 2012 è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da 3 mesi fino a 5 anni, o a partire dal 1° gennaio 2012 a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite".
 

venerdì 2 dicembre 2011

Acconti in eccesso, via libera all’utilizzo in compensazione

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante ai contribuenti che hanno versato l’acconto IRPEF in misura piena, prima dell'approvazione del D.P.C.M. 21 novembre 2011, che ha ridotto (dal 99 all’82 per cento) gli acconti in scadenza al 30 novembre scorso.
 
“Il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011”, dispone il provvedimento, “è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo […]”.

Il D.P.C.M. prevede, inoltre, che “ai contribuenti che […] hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento […] compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Poiché il differimento del versamento si applica anche alla seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da quanti applicano il regime dei minimi, con risoluzione n. 117/E/2011 l’Agenzia ha quindi provveduto ad istituire i codici tributo:

- 1797 - CONTRIBUENTI MINIMI - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011;

- 1844 - CEDOLARE SECCA - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011,
al fine di consentire ai soggetti interessati l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui sopra.

Viene infine ridenominato il codice tributo:
- 4035 - IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011, già istituito con risoluzione n. 234/E/2009.

giovedì 1 dicembre 2011

Presunzioni bancarie, prova contraria ad ampio respiro

La prova contraria alla presunzione legale relativa basata su movimentazioni bancarie può essere costituita da presunzioni semplici

Paola RIVETTI

La prova contraria rispetto alla presunzione legale relativa stabilita dall’art. 32 del DPR 600/73, secondo cui i versamenti e i prelevamenti dai conti correnti possono essere posti a base di rettifiche ed accertamenti come maggiori ricavi o compensi se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine, può essere rappresentata da una presunzione semplice.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25502, depositata ieri, 30 novembre, con la quale, accogliendo i motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza del giudice d’appello.
Nello specifico, la Cassazione ha censurato la sentenza della Commissione tributaria regionale in quanto la stessa avrebbe omesso di considerare che:
- l’art. 32 del DPR 600/73 prevede una presunzione legale relativa in ordine ai dati emergenti dai conti correnti bancari, per cui l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso tali dati;
- la prova liberatoria a carico del contribuente deve essere specifica in relazione ad ogni singola operazione, in modo da dimostrare che ciascuna movimentazione è estranea a fatti imponibili, non meramente generica e consistente esclusivamente nel riferimento alle caratteristiche del tipo di attività esercitata o alle abitudini contabili del contribuente.
A quest’ultimo riguardo, i giudici affermano che la C.T. Reg. ha errato nel ritenere soddisfatto l’onere di prova contraria nel caso specifico, non avendo nei fatti valutato se i documenti prodotti dalla società accertata fossero idonei a giustificare in modo preciso ed analitico le movimentazioni bancarie effettuate (la società affermava che il mancato riscontro delle movimentazioni bancarie derivava dal fatto che in alcuni casi la medesima saldava allo stesso fornitore le fatture di tutte le conduzioni alberghiere che ad essa facevano capo).
Ed è a questo punto che vengono delineati i tratti della prova contraria. La Cassazione si discosta dal precedente orientamento, secondo cui, alla presunzione legale ex art. 32 del DPR 600, va contrapposta una prova e non un’altra presunzione semplice (Cass. 5 dicembre 2007 n. 25365), in quanto:
- la prova per presunzioni è ad ogni effetto una prova;
- nell’ordinamento vige il principio di libertà dei mezzi di prova, mentre non è ricavabile il principio secondo cui la prova contraria ad una presunzione legale non può essere fornita, a sua volta, per presunzioni.
Pertanto, a parere della Corte, la prova contraria alla presunzione legale relativa in questione può anche essere costituita da presunzioni semplici.
Ampliati gli spazi di prova, ma il giudice deve valutarne l’idoneità
Tale circostanza, tuttavia, non esonera il giudice del caso specifico “dalla precisa individuazione dei dati noti dai quali dedurre quelli ignoti, da una verifica precisa e analitica degli indizi offerti dal contribuente in relazione ad ogni movimento bancario contestato e dalla valutazione espressa della gravità, precisione e concordanza dei suddetti elementi in relazione a ciascun movimento, valutato nei suoi tempi, nel suo ammontare e nel suo contesto”, non essendo sufficienti mere affermazioni apodittiche, generiche e sommarie.
In conclusione, con la sentenza in commento vengono ampliati gli spazi di prova contraria del contribuente, ma rimesso all’organo giudicante il dovere di valutare l’idoneità dell’elemento prodotto a giustificare nel senso prescritto dalla norma il movimento bancario.

mercoledì 30 novembre 2011

Il contratto di comodato d’uso

Profili civilistici
Il comodato è il contratto con il quale una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodatario, un bene mobile o immobile affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto.Il comodato è essenzialmente gratuito.Tale contratto è regolato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile.
Colui che riceve il bene in comodato, è tenuto a custodirlo e a conservarlo con diligenza e non può servirsene in altro modo se non in quello previsto dal contratto o dalla natura del bene.
Egli, inoltre, non può concedere ad altre persone il bene ricevuto in comodato senza il consenso del proprietario del bene.
Se colui che riceve il bene in comodato non adempie agli obblighi di: custodia e conservazione, utilizzo secondo contratto o natura e divieto di concessione del bene a terzi, il proprietario del bene può pretenderne l’immediata restituzione, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
Colui che riceve il bene in comodato è obbligato a restituirlo alla scadenza del termine convenuto.
Se però, prima della scadenza del termine convenuto, sopravviene, da parte del proprietario del bene, un urgente ed imprevisto bisogno di rientrare in possesso dello stesso bene concesso in comodato, questi può esigerne la restituzione immediata.
Se non è stato convenuto un termine, né tale termine può essere stabilito dall’uso a cui il bene deve essere destinato, colui che ha ricevuto il bene in comodato è tenuto a restituirlo non appena il proprietario lo richiede.
In caso di morte di colui che ha ricevuto il bene in comodato, il proprietario, anche se è stato stabilito un termine, può esigere dagli eredi del defunto l’immediata restituzione del bene.
Profili fiscali
Imposta di registroI contratti di comodato di beni immobili sono soggetti, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 all’imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 168,00.La registrazione di tali contratti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, deve avvenire entro venti giorni dalla loro stipula, indipendentemente dalla forma in cui sono stati redatti (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata).
Imposta di bolloI contratti di comodato di beni immobili vengono registrati e bollati in duplice copia: una copia viene trattenuta dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione, l’altra copia è conservata obbligatoriamente da colui che concede in comodato l’immobile per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Una volta registrato il contratto, il comodante provvederà a consegnare al comodatario una copia fotostatica del contratto in suo possesso.
Come previsto dall’art. 2, comma 1, Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 14,62 (marca da bollo) per ogni foglio formato da quattro facciate scritte, per un totale di 100 righe o frazione di esse.
Imposte diretteGli immobili concessi in comodato d’uso devono essere dichiarati dal proprietario e sono produttivi di reddito soggetto ad imposizione diretta.
Se il proprietario possiede già un’abitazione principale dove dimora, il reddito soggetto a tassazione dell’abitazione concessa in comodato d’uso ad un proprio familiare è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (codice 10 in colonna 2 del quadro RB – Mod. UNICO) .
Per rientrare in questa fattispecie, è necessario che il familiare dimori abitualmente in tale abitazione e ciò deve risultare dall’iscrizione anagrafica.
Il reddito soggetto a tassazione dell’abitazione concessa in comodato d’uso ad un soggetto diverso da un proprio familiare è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3 (codice 2 in colonna 2 del quadro RB – Mod. UNICO).
In sostanza, gli immobili concessi in comodato d’uso a soggetti diversi dai propri familiari sono equiparati agli immobili tenuti a disposizione, per i quali si applica l’aumento di 1/3 alla rendita catastale rivalutata.
ICII Comuni, ciascuno con propria ed autonoma delibera, possono considerare, ai fini ICI, l’immobile concesso dal proprietario in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, assimilato ad una abitazione principale.A partire dal 2008, il D.L. n. 93 del 27.05.2008 ha disposto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale estendendola anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.
In tal caso, l’esclusione dall’ICI si applica solo se, e nei modi in cui, l’assimilazione è prevista dal regolamento comunale vigente nel comune ove è situato l’immobile in oggetto.
Registrazione di un contratto di comodato d’uso
La registrazione di un contratto di comodato d’uso di un immobile può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, quindi, presso l’ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale).
Al momento della presentazione della richiesta di registrazione dell’atto da parte del contribuente, l’ufficio restituisce timbrate e firmate copia degli atti registrati (nel caso in cui la registrazione dell’atto sia contestuale alla ricezione), oppure rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente i termini entro i quali è possibile ottenere copia degli atti registrati (nel caso in cui la registrazione dell’atto sia differita).
Per la registrazione di un contratto di comodato di un immobile, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sono previsti i seguenti passaggi:
  1. Produrre due/tre copie, con firma in originale, dell’atto da registrare.
  2. Compilare il Modello 69, relativo alla richiesta di registrazione. Tale modello è disponibile presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. E’ inoltre possibile la compilazione dello stesso modello direttamente presso gli uffici dell’Agenzia.
  3. Procurarsi due/tre marche da bollo, ciascuna da euro 14,62 da applicare sulle copie degli atti da registrare. Le marche da bollo non devono portare una data successiva alla data della stipula del contratto di comodato, per cui, se, ad esempio il contratto di comodato è firmato in data 18 aprile 2011, le marche da bollo non devono portare una data successiva al 18 aprile 2011.
  4. Effettuare il versamento, tramite modello F23, dell’imposta di registro, pari ad euro 168,00. Il codice tributo da indicare è 109T.
  5. Alcuni uffici richiedono anche il versamento dei diritti di copia, codice tributo 964T, sempre tramite modello F23. Il relativo importo varia da euro 7,44 ad euro 10,78. E’ necessario quindi informarsi preventivamente circa l’importo da versare presso l’Ufficio dove si intende registrare il contratto.
  6. Portare in Agenzia delle Entrate le copie degli atti da registrare, le fotocopie delle carte di identità del comodante e del comodatario, le marche da bollo, il Modello 69 compilato e la copia del modello F23 attestante il versamento dell’imposta di registro e degli eventuali diritti di copia.

giovedì 24 novembre 2011

Acconto IRPEF 2011 ridotto dal 99% all’82%

Chi ha già versato potrà recuperare la differenza compensandola nel modello F24
 
 Massimo NEGRO

L’acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all’82%; la differenza di 17 punti percentuali sarà versata nel 2012, in sede di saldo. È questa la novità contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso e reso noto ieri.
Buone notizie, quindi, per i contribuenti persone fisiche, in vista della prossima scadenza del 30 novembre.
Il provvedimento in esame costituisce l’attuazione dell’art. 55, commi 1 e 2, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, e riprende le disposizioni dell’analogo intervento di due anni fa, operato con l’art. 1 del DL 23 novembre 2009 n. 168 (che aveva previsto una riduzione del 20%).
La riduzione all’82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), che entro fine novembre devono versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
In pratica, l’ammontare dell’acconto IRPEF 2011 va calcolato applicando la percentuale dell’82% (anziché del 99%) all’importo indicato nel rigo RN33 (“Differenza”) del modello UNICO 2011 PF (a condizione che sia pari o superiore a 52 euro), scomputando quanto già eventualmente versato come prima rata. Qualora il contribuente utilizzi il cosiddetto metodo previsionale, il versamento dell’acconto sarà considerato “sufficiente” se almeno pari all’82% (e non più al 99%) dell’IRPEF che sarà indicata nel corrispondente rigo “Differenza” del modello UNICO 2012 PF.
Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997. Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo, in quanto il codice tributo “4035”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2009 n. 284, era specifico per la riduzione dell’acconto IRPEF disposta dal citato DL 168/2009.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, presentando il modello 730/2011, i sostituti d’imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) devono trattenere l’acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto o pensionati) tenendo conto della nuova misura dell’82%. Occorre quindi procedere a ricalcolare quanto indicato nei modelli 730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall’Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli 730-3 direttamente elaborati dal sostituto d’imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. Qualora i sostituti d’imposta non abbiano tenuto conto della riduzione, in quanto nel mese di novembre è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, del compenso o della pensione, devono provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato, nell’ambito della retribuzione/pensione erogata nel mese di dicembre. Nel caso in cui non sia possibile effettuare questa restituzione nel prossimo mese di dicembre, i sostituti d’imposta dovranno provvedervi nella retribuzione/pensione successiva.
Riduzione applicabile anche a chi ha presentato il modello 730/2011
Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta secondo le disposizioni generali in materia di scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, ai sensi del DPR n. 445/1997.
Come accennato, quanto corrisposto in meno in sede di seconda o unica rata di acconto IRPEF 2011, rispetto all’ammontare che sarebbe risultato dovuto se la percentuale di computo fosse rimasta ferma al 99%, sarà recuperato all’atto del versamento del saldo IRPEF per il 2011, nei limiti dell’imposta dovuta. L’appuntamento alla cassa, pertanto, è rimandato, di regola, entro il 18 giugno 2012 (il giorno 16, infatti, cade di sabato), ovvero entro il 16 luglio 2012 (con la maggiorazione dello 0,4%), ferma restando la disciplina dei conguagli in caso di presentazione del modello 730/2012.
Nessun rinvio, invece, per il versamento degli acconti IRES e IRAP relativi al 2011, questi ultimi anche se dovuti da persone fisiche.
Il parziale differimento del versamento dell’acconto IRPEF è invece previsto anche nel 2012, nella misura di tre punti percentuali, quindi con l’acconto che si riduce dal 99% al 96%, con conguaglio a saldo nel 2013.
 

mercoledì 23 novembre 2011

Legge di stabilità 2012

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità per il 2012. La legge si compone di 36 articoli ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012

Di seguito vengono illustrate le principali norme che hanno rilevanza fiscale.

IMPOSTE DIRETTE

Cinque per mille – Proroga (art. 33, co. 11):
le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef (art. 2, co. da 4-novies a 4-undecies,D.L. 40/2010, conv. con modif. dalla L. 73/2010) si applicano anche nel 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.
Personale del comparto sicurezza – Riduzione dell’Irpef – Proroga (art. 33,co. 13): è prorogata al 2012 la riduzione dell’Irpef e delle relative addizionali sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La riduzione viene applicata dal sostituto d’imposta ai titolari di un reddito complessivo di lavoro dipendente 2011 di importo non superiore a e 35.000 (art. 4, co. 3, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009).

IVA
Liquidazione Iva trimestrale e contabilità semplificata – Limiti (art. 14, co.11):
i limiti di volume d’affari per la liquidazione Iva trimestrale sono gli stessi di quelli dei ricavi per il regime di contabilità semplificata (e 400.000 in caso di prestazioni di servizi e e 700.000 in caso di altre attività).

ALTRI TRIBUTI
Tassa sui concorsi pubblici (art. 4, co. 45):
viene istituito un diritto di segreteria per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2011, n. 165, il cui importo è fissato con bando e comunque compreso tra e 10 ed e 15. Tale disposizione non si applica alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali.
Irap – Contratto di produttività (art. 22, co. 7): per il 2012, ogni Regione può prevedere la deduzione ai fini Irap delle somme erogate ai dipendenti privati in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività (art. 26, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011).
Contributo unificato – Aumento della misura (art. 28, co. 1 e 3): il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi in Cassazione (nuovo art. 13, co. 1-bis,D.P.R. 115/2002). Tale aumento si applica anche alle controversie pendenti in cui il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato (se non prevista la pubblicazione) dopo l’1.1.2012.

AGEVOLAZIONI
Infrastrutture autostradali – Sgravi fiscali (art. 18):
al fine di favorire la realizzazione di autostrade con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate ma non ancora definite all’1.1.2012, riducendo o azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, può essere previsto per le società di progetto che le imposte sui redditi, l’Irap e l’Iva ex art. 27, D.P.R. 633/1972 generate durante la concessione siano compensate con il suddetto contributo. Inoltre, il canone di concessione di cui all’art. 1, co. 1020, L. 296/2006 e l’integrazione di cui all’art. 19, co. 9-bis, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009 possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
Lavoro – Agevolazioni per apprendistato, occupazione femminile, telelavoro e altri incentivi (artt. 22, co. 1-6): dall’1.1.2012, per i contratti di
apprendistato stipulati nel periodo 2.1.2012 – 31.12.2016, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
La disciplina del contratto di inserimento di cui all’art. 54, co. 1, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, viene estesa anche alle donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. Tali aree verranno individuate con decreto del Ministro del Lavoro, che definirà anche le aree che danno diritto agli ulteriori incentivi economici previsti dalla legge. Sono introdotte inoltre misure di incentivazione del telelavoro per i casi di maternità, collocamento obbligatorio e mobilità. È infine disposto che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all’art. 26, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, sulla retribuzione variabile sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.
Premi di produttività – Detassazione – Proroga (art. 33, co. 12 e 14): per il periodo 1.1 – 31.12.2012 sono prorogate le misure sperimentali per
l’incremento della produttività del lavoro ex art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008.
Impianti di distribuzione di carburante – Deduzione forfetaria e transazioni con carte di pagamento (art. 34): data l’incidenza delle accise sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (2012 per gli esercizi solari), a tali soggetti è riconosciuta la deduzione forfetaria nelle seguenti misure: 1,1% dei ricavi fino a e 1.032.000; 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000 e fino a e 2.064.000; 0,4% dei ricavi oltre e 2.064.000.  Inoltre, per favorire i rifornimenti con carte di pagamento, è previsto, dall’1.1.2012, che le transazioni effettuate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburante d’importo inferiore a e 100, siano gratuite sia per l’acquirente che per il venditore.

ACCERTAMENTO
Tracciabilità di incassi e pagamenti (art. 14, co. 10):
le imprese (individuali o meno) in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni di incasso e pagamento interamente tracciabili (ad esempio, con assegni, carte di credito, bonifici, ecc.) possono sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.

DISPOSIZIONI VARIE
Dichiarazione dei redditi – Compensi a Caf e a professionisti (art. 4, co. 30-35):
con riferimento alle attività svolte a decorrere dall’anno 2012, vengono ridotti i compensi spettanti per l’assistenza fiscale prestata da Caf, sostituti d’imposta e professionisti abilitati ad e 14 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa, elevati ad e 26 per le dichiarazioni congiunte (nuovo art. 38, co. 1, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241). Viene peraltro stabilito che la corresponsione del compenso in misura doppia per le dichiarazioni congiunte spetti solo ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale e non più anche a Caf e a professionisti abilitati (nuovo art. 18, co. 1, D.M. 31.5.1999, n. 164). Non è, inoltre, più previsto alcun compenso né per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva (abrogazione del co. 3-ter dell’art. 3, D.P.R. 22.7.1998, n. 322), né per l’invio telematico dei Modd. F24 da parte degli intermediari abilitati, né per la trasmissione delle dichiarazioni da parte di banche e Poste Italiane S.p.a. (abrogazione dei co. da 4-ter a 4-quinquies dell’art. 39, D.L. 1.10.2007, n. 159, conv. con modif. dalla L. 29.11.2007, n. 222).
Infine, per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 non verrà comunque effettuato alcun adeguamento dei compensi spettanti sulla base delle variazioni Istat.
Riforma delle professioni (art. 10): è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, con conseguente abrogazione della L. 23.11.1939, n. 1815. I soci di tali società devono essere professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi; sono ammessi eventuali soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. La società può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali e la partecipazione ad una è incompatibile con la partecipazione ad un’altra società professionale. Sono abolite le tariffe minime (soppressione dell’art. 3, co. 5, lett. d), D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011): i compensi dovranno essere fissati con accordo scritto tra le parti.
Crediti verso l’Amministrazione pubblica – Cessione pro soluto (art. 13, co.1-4): viene rivista l’attuale disciplina delle cessioni di crediti pro soluto da parte dei fornitori della Pa, contenuta nell’art. 9, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2. La cessione, in particolare, è resa possibile solo per i crediti per somministrazioni, forniture ed appalti con Regioni ed enti locali, e non più con il Servizio sanitario nazionale.
Le Amministrazioni interessate certificano entro 60 giorni (e non più 20) dall’istanza del creditore la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito. Scaduto tale termine, il creditore può comunque proporre una nuova istanza alla Ragioneria dello Stato che, se necessario, nomina un commissario ad acta. La normativa così delineata pone la condizione del rispetto del patto di stabilità interno. La cessione dei crediti non è possibile, a pena di nullità, con riferimento agli enti locali commissariati e alle Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari. In attesa del relativo decreto attuativo, rimangono valide le cessioni poste in essere in base alle modalità stabilite dal D.M. 19.5.2009.
Trasferimento di quote di S.r.l. (art. 14, co. 8): l’atto di trasferimento delle quote di S.r.l. disciplinato dall’art. 36, co. 1-bis, D.L. 112/2008, conv. con modif. dalla L. 133/2008 è da intendersi in deroga all’art. 2470, co. 2, c.c. e va sottoscritto con firma digitale.
Assenza di Collegio sindacale e bilancio semplificato di S.r.l. (art. 14, co.9): dall’1.1.2012 le S.r.l. che non abbiano nominato il Collegio sindacale potranno redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.
Sindaco unico di S.r.l. e S.p.a. (art. 14, co. 13 e 14): con riferimento alle S.r.l. l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un sindaco o di un revisore. La nomina del sindaco unico è obbligatoria se: il capitale sociale è pari ad almeno e 120.000, la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti di cui all’art. 2435-bis, co. 1, c.c. (nuovo art. 2477 c.c.). Con riferimento alle S.p.a., lo statuto può prevedere la nomina di un sindaco unico se la società ha ricavi o un patrimonio netto inferiori a e 1.000.000 (nuovo art. 2397 c.c.).
Documentazione amministrativa – Nuove norme (art. 15, co. 1): nell’ottica del divieto, stabilito da Direttive europee, di introdurre adempimenti
aggiuntivi in materia di certificazioni, sono apportate alcune modifiche al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in base alle quali, in linea di massima, nei rapporti con la pubblica Amministrazione, i certificati e gli atti di notorietà in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituti dalle dichiarazioni sostitutive. La Pa e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e documenti che siano già in possesso degli uffici.
Le informazioni riguardanti la regolarità contributiva, che in precedenza erano oggetto del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) vengono altresì acquisite d’ufficio. Sono inoltre previste sanzioni per le Amministrazioni pubbliche che chiedano ed ottengano certificati in luogo di dichiarazioni.
Gestione separata Inps – Aumento dell’aliquota contributiva (art. 22, co.1): dall’1.1.2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate dell’1%. Conseguentemente, dal 2012 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata sarà pari al 27,72% per coloro i quali non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o per i titolari di pensione.
Enti locali – Patto di stabilità (artt. 30 – 32): le classi di virtuosità degli enti locali sono ridotte da quattro a due. Per il 2012, la virtuosità viene misurata in base a quattro parametri, vale a dire il rispetto del patto di stabilità, l’autonomia finanziaria, l’equilibrio di parte corrente e la capacità di riscossione. Gli altri parametri previsti dalle manovre estive si applicano dal 2013 e non verrà calcolato il coefficiente di miglioramento delle Amministrazioni. Nei parametri non è inoltre più compreso il grado di liberalizzazione dell’attività economica assicurato dagli enti. Sono individuati i coefficienti da applicare da parte di Comuni e Province alla spesa corrente media 2006/2008 per stabilire gli obiettivi di saldo, mentre il saldo finanziario è calcolato con il consueto metodo della competenza mista (competenza di parte corrente e cassa di conto capitale).
Gli enti locali rientranti nella prima classe di virtuosità rispettano il patto di stabilità conseguendo solo il «saldo zero» in termini di competenza mista.
Sono poi individuate tassativamente le spese escluse dal patto di stabilità, come quelle per interventi di emergenza, quelle per il censimento, mentre le altre esclusioni sono abrogate. Gli enti locali devono certificare il loro rispetto del patto di stabilità entro il 31 marzo dell’anno successivo. Gli atti elusivi del patto sono nulli, e vengono confermate le sanzioni previste dall’art. 7, co. 2 e segg., D.Lgs. 6.9.2011, n. 149 (decreto «premi e sanzioni») per gli enti che non rispettano il patto. Nel caso in cui la Corte dei Conti accerti che il rispetto del patto è stato artificiosamente ottenuto tramite una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o con altri atti elusivi, eroga una sanzione che può raggiungere un importo pari a 10 indennità mensili per gli amministratori e a 3 mensilità nette di stipendio per il responsabile dei servizi finanziari.
Per quanto relativo al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a tali enti si applica il criterio della virtuosità, in base al quale quelli rientranti nella prima classe dovranno mantenere le spese entro il livello medio 2007/2009.
Per quelli non rientranti nella prima classe di virtuosità è prevista la rideterminazione dell’obiettivo da parte del Ministero dell’Economia.
Anche con riferimento a tali enti sono poi individuate tassativamente le spese escluse, mentre quelle non rientranti in questa categoria sono abrogate, ed è prevista la certificazione del rispetto del patto entro il 31 marzo dell’anno successivo. Sono confermate le sanzioni previste dal D.Lgs. 149/2011 per le Regioni e le Province autonome che non rispettano il patto, che si applicano nell’anno successivo a quello dello sforamento.
Sisma d’Abruzzo – Ripresa dei versamenti (art. 33, co. 28): da gennaio 2012 riprenderà la riscossione in 120 rate mensili (senza applicazione di interessi, sanzioni e oneri accessori) dei tributi e contributi sospesi in favore dei residenti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6.4.2009. Andrà versato il 40% di tributi, contributi e carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione, al netto dei versamenti già effettuati.

Elenco «clienti e fornitori»: conta la fattura differita

Per la comunicazione si deve far riferimento all’importo di tale fattura e non a quello previsto a fronte della singola consegna
 Sandro CERATO
Con l’approssimarsi del termine di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per le operazioni effettuate e ricevute nell’anno 2010 (31 dicembre 2011), gli operatori economici sono alle prese con i numerosi problemi relativi all’individuazione delle operazioni che devono essere oggetto di comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate, dopo essere intervenuta con la circolare n. 24 del 30 maggio 2011, ha fornito, il 24 ottobre 2011, ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo in questione, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle principali associazioni di categoria. Per quel che interessa in questa sede, l’attenzione viene focalizzata sulla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate sulle cessioni documentate con fattura differita.
Come noto, l’art. 21 del DPR 633/72 consente di emettere un’unica fattura riepilogativa (cosiddetta fattura differita) per tutte le cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto nell’arco di un mese solare, a condizione che le singole consegne di beni siano documentate da documento di trasporto e l’emissione della fattura avvenga entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le consegne, fermo restando l’obbligo di confluenza dell’IVA a debito nella liquidazione periodica riferita al mese in cui sono avvenute le predette consegne dei beni.
Come si desume da quanto descritto, la facoltà di emettere la fattura differita non determina alcun differimento del termine di liquidazione dell’IVA afferente le operazioni indicate nel documento riepilogativo, in quanto tale procedura costituisce una semplice agevolazione di carattere “documentale”, per effetto della quale si consente l’emissione di un unico documento, in luogo di più fatture a fronte di ciascuna consegna avvenuta nel corso di un mese solare (come richiederebbe la regola generale di cui all’art. 6 del DPR 633/72).
Tuttavia, tale facoltà non influenza il rapporto contrattuale esistente tra le parti, in quanto tra le stesse sussistono tanti contratti di compravendita quante sono le singole consegne documentate dall’emissione del DDT. Ciò starebbe a significare, in ossequio a quanto previsto dal punto 2 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, che, ai fini della verifica della soglia di 3.000 euro, e quindi dell’obbligo di comunicazione, si deve far riferimento all’importo dovuto per la singola consegna e quindi in base a quanto indicato nel documento di trasporto. Tale ultimo documento, tuttavia, non essendo valorizzato, crea delle complicazioni operative ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Probabilmente, per tale motivo, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate “se per la verifica della soglia dei 3.000 € e per la relativa comunicazione si debba considerare ogni singola operazione documentata da DDT o altro documento oppure se si debba fare riferimento all’importo della fattura differita”, ritenendo “di dover prendere a riferimento l’importo della fattura differita, considerato che l’operazione va indicata nella comunicazione con la data di registrazione che è unica com’è unico il documento di vendita”.
A fronte di tale richiesta, l’Agenzia conferma che, per l’inclusione nella comunicazione, si deve far riferimento all’importo della fattura differita, e non all’importo (non esplicitato nel DDT) previsto a fronte della singola consegna. Tale presa di posizione, quindi, costituisce una deroga alla regola generale, sopra descritta, secondo cui, per la verifica del limite, si deve aver riguardo al corrispettivo pattuito contrattualmente tra le parti per ciascuna operazione (nel caso di specie, a fronte di ogni singola consegna).
Semplificazione, ma solo per chi si avvale della fattura differita
La posizione dell’Agenzia, quindi, introduce una semplificazione per gli operatori economici, i quali devono quindi far riferimento (solamente) all’importo documentato nella fattura differita per la verifica dell’obbligo di comunicazione dell’operazione (o meglio delle operazioni), consentendo altresì una coincidenza tra quanto annotato nei registro IVA e l’importo della fattura. Tuttavia, non si può non notare come l’interpretazione dell’Agenzia crei una discriminazione tra coloro che non si avvalgono della fattura differita, nel qual caso si deve far riferimento all’importo della singola fattura emessa all’atto di ciascuna consegna, e coloro che invece se ne avvalgono, i quali, come detto, fanno riferimento all’importo “totale” delle singole consegne (riepilogate nella fattura differita).