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mercoledì 16 aprile 2014

Commercio elettronico indiretto: la gestione delle operazioni


Nel commercio elettronico indiretto la transazione (accordo e pagamento) avviene per via telematica, ma la consegna del bene avviene “tradizionalmente”. Si tratta pertanto di una normale cessione di beni, così come stabilito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 133/E del 2004, in cui Internet viene definito “un canale alternativo di offerta”.

Fatte queste brevi considerazioni preliminari, passiamo ad analizzare le cessioni poste in essere da un cedente soggetto passivo IVA in Italia, distinguendo a seconda che l’acquirente sia:
  • un soggetto passivo o un privato;
  • e, distinguendo ulteriormente, a seconda della nazionalità dell’acquirente (italiano, comunitario, extra comunitario).

Acquirente italiano - Nel caso di acquirente italiano, non sussistono particolari profili di criticità dell’operazione. Nel caso di vendite che avvengono “Italia su Italia” si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 del D.P.R. 633/72 che disciplinano le “cessioni di beni”.
Dunque:
  • l’operazione sarà territorialmente rilevante in Italia e il cedente dovrà applicare l’imposta nei modi ordinari, con l’aliquota propria del bene ceduto.

Da un punto di vista documentale, rientrando l’operazione nell’alveo delle vendite per corrisondenza: non è obbligatoria l’emissone della ricevuta fiscale o dello scontrino o della fattura, salvo che la stessa non sia richiesta.

Clienti comunitari -
 Nel caso di acquirenti comunitari, si rende necessario distinguere a seconda che l’acquirente sia un privato o un soggetto passivo IVA.
Nel caso in cui le cessioni siano effettuate nei confronti di soggetti intracomunitari privati o che beneficiano del regime derogatorio, sono applicabili le disposizioni previste per le vendite a distanza:
1. se il cedente residente, sia nell’anno precedente che in quello in corso, ha effettuato nello Stato membro in cui risiede il cliente vendite a distanza di ammontare inferiore a 100.000 euro (o al minor limite stabilito nell’ambito della disciplina interna di ciascun Stato membro), le cessioni sono imponibili in Italia, salvo opzione da parte del cedente italiano per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione;
2. nel caso l’ammontare delle vendite nell’altro Stato membro sia invece superiore alla soglia in questione, il soggetto italiano dovrà nominare un rappresentante fiscale nello Stato estero ovvero identificarsi direttamente nell’altro Stato ai fini dell’assolvimento dell’IVA.

Nel caso in cui le cessioni siano effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, l’operazione seguirà le normali regole delle cessioni intracomunitario, ex art. 41, D.L. 331/1993, fatturando l’operazione “non imponibile” e indicando l’operazione nei modelli INTRA.

Cliente extra – comunitario - Nel caso di acquirenti extra - comunitari, si dovranno seguire le normali regole IVA previste dall’art. 8, D.P.R. 633/1972, per le esportazioni, ovvero fatturando le operazioni come “non imponibili”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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