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mercoledì 2 aprile 2014

Srl semplificata anche per il lavoratore dipendente.

Il caso - Due lavoratori dipendenti a tempo pieno possono costituire una srl semplificata? 


L’analisi – Con specifico riferimento alla disciplina prevista in tema di srl semplificata, non possono essere individuati limiti alla possibilità, per due lavoratori dipendenti, di costituire una nuova società.

Al contrario, è possibile richiamare un’importante novità introdotta con il D.L. 76/2013 (c.d. Decreto lavoro), e con le successive modifiche della legge di conversione (L.9 agosto 013, n. 99).
A seguito dell’intervento normativo in oggetto è stata infatti ammessa l’amministrazione anche da parte dei non soci, oltre ad altri importanti aspetti quali la possibilità di costituire una srls anche per coloro che hanno più di 35 anni e la completa inderogabilità delle clausole dello statuto standard.

Potrà quindi ben accadere che, nel caso in cui i soggetti non possano seguire le vicende societarie, in quanto impegnati con il loro lavoro, sia nominato un amministratore esterno, il quale provvederà alla gestione dell’attività della società in completa autonomia.

Il divieto di concorrenza – Occorre tuttavia osservare alcuni accorgimenti per quanto riguarda i rapporti con il datore di lavoro, sebbene debba essere escluso che possano essere posti dei limiti allo svolgimento di ulteriori attività da parte dei dipendenti.

Si parla, nello specifico, di quello che l’art. 2105 c.c. definisce come “obbligo di fedeltà”.
Secondo l’articolo in oggetto il prestatore di lavoro non deve infatti trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né può divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio.

Pertanto risulta essenziale prestare particolare attenzione ove l’attività che la nuova srls andrà a svolgere possa configurarsi come in concorrenza con quella dell’attuale datore di lavoro: in questo caso, infatti, il rischio non si concretizza soltanto in un possibile licenziamento, in quanto la responsabilità potrebbe avere anche natura risarcitoria.

Per detti motivi spesso risulta utile ottenere un consenso scritto da parte del datore di lavoro (eccezion fatta, ovviamente, per tutte quelle situazioni in cui il rischio di concorrenza tra le due attività può essere decisamente escluso).

Il dipendente pubblico – Ben diversa è la situazione per i dipendenti pubblici.
Come noto, infatti, il D.Lgs. 165/2001, mentre lascia alcuni spiragli di libertà ai lavoratori aventi un rapporto di lavoro a tempo parziale, impedisce al lavoratori full time lo svolgimento delle attività di commercio, industria, e di qualsiasi altra professione, nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro con società private.

Sono altresì esclusi incarichi da società esterne, se non a seguito dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza, che dovrà verificare che non vi possano essere conflitti né attuali né potenziali.

Allo stesso modo, il dipendente pubblico non potrà in alcun modo accettare cariche in società aventi finalità di lucro, eccezion fatta per tutti quegli enti e società per i quali la nomina è riservata allo Stato. Unica eccezione riguarda le società cooperative, per le quali non risultano costituiti dei limiti.

Gli aspetti previdenziali – Merita infine di essere ricordato come tra i casi nei quali è prevista la “non iscrivibilità” alle gestione commercianti ai fini INPS vi è altresì quello dello svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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