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giovedì 17 aprile 2014

IRAP & professionisti. Compensi a consulenti esterni


Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 16 aprile 2014

I compensi corrisposti a consulenti esterni dimostrano che l’attività professionale del contribuente è svolta senza autonoma organizzazione. È quanto si evince dall’ordinanza 16 aprile 2014 n. 8914 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T.

Sì al rimborso per il veterinario. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla restituzione di quanto versato a titolo di IRAP dal contribuente, di professione veterinario. Da qui il giudizio di legittimità che si è chiuso sempre in senso favorevole alla parte privata.

Le motivazioni. La ricorrente Agenzia delle Entrate, per dimostrare l’esistenza della “stabile organizzazione”, presupposto dell'IRAP, ha fatto leva sui compensi corrisposti dal contribuente a terzi; ma sul punto gli Ermellini rilevano come la CTR emiliana abbia accertato che tali compensi erano stati “erogati a consulenti esterni per materie che esorbitavano dal campo propriamente veterinario”.

D’altro canto, per la S.C., è evidente come il ricorso a consulenti esterni non sia affatto sintomo di stabile organizzazione, semmai il contrario, “perché – si legge nell’ordinanza depositata ieri - proprio chi non dispone di una organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne”.

Altre pronunce sul tema delle consulenze. Il tema dei costi per le consulenze è stato trattato più volte dalla S.C.

Per esempio, con l’ordinanza n. 10025 del 2012, gli Ermellini hanno chiarito come la giurisprudenza più rigorosa e meno favorevole ai contribuenti esige che i compensi a terzi costituiscano corrispettivo di lavoro subordinato, poiché solo tale forma di utilizzazione del lavoro altrui determina il sorgere di una “struttura organizzata” la quale invece non sussiste, ove il contribuente si avvalga dell’opera di lavoratori autonomi quali, ad esempio, il consulente fiscale.

Con due ordinanze pubblicate il 27 novembre 2012 (la n. 21069 e la n. 21106) la Suprema Corte ha pure negato che l’IRAP debba essere corrisposta dall’artista che paghi collaboratori esterni, come l’agente teatrale e i truccatori occasionali, e dall’ingegnere che spenda importi modesti per beni strumentali e compensi a terzi.

Con la più recente ordinanza n. 2123 del 2013 la SC conferma questa linea interpretativa, affermando che la misura dei compensi corrisposti a terzi non sempre è decisiva ai fini dell’IRAP. Si pensi infatti all’ipotesi in cui si renda necessaria la consulenza di un “luminare” dai costi altissimi e che opera al di fuori della struttura del committente.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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