DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 28 aprile 2014

Bonus energetico allargato

Si allargano i beneficiari della detrazione Irpef del 65%

Premessa – Con le recenti risposte dell’Enea si va ampliando la platea dei soggetti che possono fruire del Detrazione Irpef del 65% per risparmio energetico. L’agevolazione fiscale viene, infatti, estesa ai casi di demolizione e ricostruzione dell’immobile e alla fattispecie di installazione di impianti di riscaldamento integrati a caldaia a condensazione e pompa di calore.

Enea – Per quanto riguarda il primo caso di ristrutturazione con demolizione e successiva ricostruzione, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, rispondendo a un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".

Demolizione e ricostruzione - 
Più precisamente si trattava di un contribuente che aveva intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione e successiva ricostruzione in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla luce della recente normativa il contribuente chiedeva se fosse tenuto a rispettare la stessa sagoma o se fosse sufficiente mantenere la medesima volumetria.

La risposta – Nella sua risposta Enea ha precisato che dal 21 agosto 2013 sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Dal 21 agosto 2013, quindi, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M. 1444/68), è possibile usufruire della detrazione per risparmio energetico (65%) per gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.

Sistemi integrati – 
Per la seconda fattispecie enunciata in premessa con la Faq n. 74 all’Enea è stato fatto presente che sul mercato sono ormai disponibili sistemi innovativi per la climatizzazione invernale degli immobili, costituiti di un’unità esterna e di un’unità interna che in un unico contenitore prevede sia la caldaia a condensazione che una pompa di calore di piccola potenza. I produttori di questi sistemi dichiarano che gli stessi sono agevolabili al 55-65% facendo riferimento al comma 347 della legge finanziaria, ma prima di procedere all’acquisto, il contribuente voleva essere sicuro che installandoli, poteva usufruire di questi incentivi.

Finalità – Enea nella risposta ha fatto presente che in linea generale, considerate le finalità della misura, volta a favorire gli interventi energeticamente sempre più efficienti, lo sviluppo tecnologico intercorso negli ultimi anni (nel 2007 questi apparecchi di fatto non esistevano), e il requisito posto alla base dell’incentivo (rendimento della caldaia), si ritiene che l’intervento oggetto del quesito sia compatibile con il sistema di detrazione fiscale per l’efficienza energetica. Quindi, nello specifico, si ritiene che ai fini dell’agevolazione ai sensi del comma 347, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici essenziali per la caldaia a condensazione (di cui al comma 1 dell’art.9 del “decreto edifici”), la pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia, rientri tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche agevolabili ai sensi dell’art.3 del “decreto edifici”. Enea poi precisa che quanto sopra esposto è riferito esclusivamente alla configurazione relativa al riscaldamento invernale con macchine di piccola taglia.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento