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mercoledì 1 agosto 2012


Valida cartella senza avviso bonario

Ordinanza della Cassazione sul controllo automatizzato della dichiarazione

L’omessa previa comunicazione al contribuente dell’avviso “bonario” di cui all’articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) non comporta la nullità della cartella esattoriale. Salvo che il controllo sulla dichiarazione non riveli l'esistenza di errori.

La sentenza. Lo ha ribadito la Suprema corte di Cassazione – Sezione Sesta – T, con la recentissima ordinanza 26 luglio 2012, numero 13343.

Omesso avviso.
 Con la suddetta pronuncia gli Ermellini hanno cassato l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento IVA per somme iscritte a ruolo, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex articolo 36 – bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il ricorso. Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate per dolersi del fatto che la C.T.R. aveva condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione a una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a quest’ultima il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, “per quanto si fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione”.

L’orientamento. I Supremi giudici hanno accolto il ricorso dell’Ufficio, dando continuità all’orientamento secondo cui “l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 - bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54 - bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi”.

Condanna alle spese. Insomma, sentenza cassata e causa decisa dagli Ermellini nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente e liquidate in 15 mila euro oltre importi prenotati a debito.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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