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venerdì 17 agosto 2012

La dichiarazione omessa costa il doppio del credito maturato

L’amministrazione finanziaria aveva qualche giorno fa chiarito, pubblicando la Circolare n. 34/E del 06 agosto 2012, che il contribuente, in caso di maturazione di un credito risultante da una dichiarazione omessa, deve procedere al pagamento delle imposte, delle sanzioni, degli interessi e dei compensi di riscossione, iscritti a ruolo, a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione dell'anno successivo, e poi chiedere il credito a rimborso, attivando il contenzioso a norma dell'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992.

Gli effetti dell’ interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, non sono irrilevanti.
Se il contribuente omette una dichiarazione annuale in cui doveva essere indicato un credito Iva o di imposta dirette può comportare il sostenimento di costi che possono arrivare a un importo doppio rispetto al credito maturato.

Se l’atteggiamento dell’Amministrazione era tollerante per tali violazioni (omissione di Unico o della dichiarazione Iva annuale), riconoscendo i crediti in autotutela dopo aver effettuato un controllo dei documenti, con la richiesta di una sanzione di 258 euro, dopo la pubblicazione della circolare 34/E del 6 agosto 2012 non vi è più alcuna indulgenza.

Il contribuente potrà presentare l'istanza di rimborso entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione e il relativo rimborso sarà erogato solo dopo avere riscontrato l'effettiva spettanza del credito. Vista la tempistica del contenzioso e del rimborso, il contribuente, anche se ha effettuato il pagamento del dovuto immediatamente, potrebbe attendere anche 10 anni per il rimborso.

Mediazione o conciliazione - Solo un accordo con la mediazione tributaria, per le liti di valore non superiore a 20.000 euro, o a seguito di conciliazione tributaria per le liti di valore superiore a 20.000 euro potrebbe accorciare i tempi.
Se si decide di esperire questa via, il contribuente può scomputare dalla somma chiesta le imposte detraibili riconosciute, con le sanzioni al 40%, dopo aver riconosciuto la legittimità delle sanzioni comminate e degli interessi passivi, mentre gli interessi attivi sul credito maturato non gli spettano.

Addio ad autotutela e concordato - Molti Uffici fino a oggi, in attuazione della circolare 222/E del 30 novembre 2000 e della risoluzione 74/E del 19 aprile 2007, riconoscevano in autotutela o a seguito del concordato con adesione il credito spettante, evitando il contenzioso. Oggi l'ufficio non ha l’obbligo di eseguire l'accertamento per consentire al contribuente il recupero del proprio credito.
L’amministrazione, con le indicazioni fornite nella circolare 34/E del 6 agosto 2012, non riconoscerà al contribuente il credito che risulta da una dichiarazione omessa e abbandonerà i due strumenti fino a oggi utilizzati per fare pace con il contribuente (autotutela e concordato con adesione).
Al contribuente non resta che aderire alla mediazione/conciliazione per ridurre i tempi, con l’aggravio che se vuole recuperare un credito di 100.000 euro, che viene iscritto a ruolo con sanzioni e interessi, se ha la disponibilità finanziaria per pagare la cartella di circa 150.000 euro, potrà ricevere il rimborso del credito di 100.000 euro, solo dopo anni.
Se poi lo stesso contribuente ha omesso la dichiarazione e ha utilizzato il credito maturato, ma non indicato, in compensazione l'anno successivo, dovrà pagare le sanzioni, interessi, compensi di riscossione e altre spese, con il rischio di dover pagare 100.000 euro in tempi brevi, per ricevere, a distanza di anni, il credito spettante di 50.000 euro.
Autore: Carla De Luca

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