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martedì 28 agosto 2012

S.r.l. semplificate: pubblicato statuto e atto costitutivo standard


Il 14 agosto 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 il tanto atteso decreto del 23/6/2012, n. 138 del Ministero della Giustizia, in vigore dal prossimo 29 agosto 2012.
Tale decreto individua atto costitutivo e statuto che le nuove S.r.l. semplificate dovranno adottare.

La nuova S.r.l. semplificata - Il DL n.1 del 24/01/12, convertito in legge n. 27 del 24/03/12, prevede che tale società può essere costituita con contratto o atto unilaterale, solo da persone fisiche a prescindere dall’età anagrafica delle stesse, mentre sono esclusi dalla nuova compagine sociale tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Atto costitutivo - Il nuovo articolo 2436 bis del c.c., introdotto proprio dal menzionato Decreto n. 1/2012, aveva già fornito le istruzioni in riferimento all’atto costitutivo della nuova S.r.l.s..
Tale atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato.
Nella norma introdotta dal D.L. liberalizzazione sono stati, comunque, resi noti gli elementi che devono essere presenti nell’atto costitutivo: generalità dei soci (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ogni socio); denominazione sociale (deve esserci l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata, insieme all’indicazione del Comune ove sono poste la sede societaria e le eventuali sedi secondarie della S.r.l.s.); ammontare del capitale sociale (questo deve essere pari ad almeno 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro e va sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione della S.r.l.s.); attività che costituisce l’oggetto sociale; quota di partecipazione di ogni socio; norme sul funzionamento della società (con l’indicazione di quelle sull’amministrazione e la rappresentanza); eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; luogo e data di sottoscrizione; amministratori ( da scegliere tra i soci).
Ora il decreto del 14 agosto 2012 (decreto Mingiustizia) specifica che il notaio nel ricevere l'atto di costituzione della S.r.l.s. è espressamente chiamato ad accertare l'età delle persone fisiche che intendono costituire la società ai sensi dell'art. 49 della legge notarile (L. 89 del 16/02/1913). Fra gli aspetti particolari della nuova forma societaria, inoltre, si evidenzia il divieto di trasferimento delle quote ai soggetti che abbiano superato i richiesti requisiti anagrafici.

Altre caratteristiche della S.r.l.s. - Oltre a tale chiarimento, ne vengono forniti altri relativi all'amministrazione: i soci della S.r.l.s. dovranno scegliere fra un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.
Per quanto concerne il versamento del capitale, poi, sempre inferiore a 10.000 euro, dovrà essere effettuato interamente alla data di costituzione e corrisposto in denaro all'organo amministrativo, il quale ne dovrà rilasciare quietanza liberatoria dichiarandone l'integrale versamento.
In merito alle decisioni dei soci che richiedessero la convocazione assembleare, si precisa che la presidenza della stessa, a differenza delle normali S.r.l., debba essere assunta dall'amministratore unico o dal presidente del CdA.

Dubbi ancora aperti - Purtroppo il decreto non esaurisce tutte le questioni aperte sul tema, in quanto evita di affrontare molte delle concrete regole operative, necessarie per la gestione sociale. Il decreto nel prevedere le caratteristiche del modello standard, ribadisce l'applicazione, per quanto non regolato dal modello citato, delle disposizioni del libro V, titolo V, capo VII del codice civile, se non derogate dalla volontà delle parti.
Si segnala, inoltre, l'inapplicabilità di clausole di prelazione e gradimento, quindi la cessione di quote dovrebbe essere libera, eccetto verso gli over 35. Non viene, inoltre, prevista nessuna durata della società, che quindi sembrerebbe contratta a tempo indeterminato, e soprattutto non è chiaro come debba comportarsi la società quando uno dei soci superi la soglia del 35° anno di età o nel caso di successione mortis causa, in assenza di eredi che rispettino il requisito anagrafico.
Circa le cause di liquidazione, infine, qualora si verifichino perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale: si pensi al caso in cui la società sia costituita con un solo euro, la perdita di 0,34 centesimi porrebbe direttamente la società in liquidazione, in assenza di idonea ricapitalizzazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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