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lunedì 30 luglio 2012

Ravvedimento: saldo possibile oltre i 30 giorni


Pagamento di parte dell’imposta oltre i 30 giorni se la sanzione ridotta è versata in tempo

Il ravvedimento operoso breve è valido e il contribuente può godere delle sanzioni in misura ridotta se queste vengono pagate interamente prima dei trenta giorni, mentre il versamento dell’imposta avviene per una parte prima dei 30 giorni e per il saldo dopo tale termine.

La sentenza
. Quanto sopra è stato sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza 59/13/12, del 20 maggio 2012.

Ravvedimento operoso – Come noto il mancato o insufficiente versamento delle imposte, può essere sanato con il ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta: dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%; del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza; del 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione.

Il caso. In tema di ravvedimento un’importante pronuncia è avvenuta con la Ctr della Lombardia sentenza 59/13/12 del 20 maggio 2012. La questione affrontata e risolta dal Giudice tributario lombardo è sorta nell’ambito di un giudizio avente a oggetto i versamenti IVA periodici di uno studio associato; versamenti che, secondo l’Ufficio, non erano stati effettuati nei termini, poiché lo studio si era ravveduto, pagando le sanzioni ridotte in misura corretta entro i 30 giorni previsti dall’13 D.Lgs. 472/1997, comma 1, lett. a), mentre l’imposta era stata versata in due tranche: la prima, contestualmente al pagamento delle sanzioni, la seconda, dopo i 30 giorni, anche se oltre il termine per la presentazione della dichiarazione. L’adita CTP accoglieva il ricorso. Di qui l’appello dell’Ufficio.

La CTR. Ebbene, la CTR è stata concorde con il giudice di primo grado, laddove questi ha sostenuto che la ratio del ravvedimento operoso è quella di “agevolare il contribuente nell'adempimento dei debiti tributari”, per cui il privato può legittimamente procedere al pagamento del tributo per intero o per acconti in tutti i mesi dell’anno. Tale previsione (possibilità di pagare per intero o per acconti) “è compatibile con il principio di agevolazione nell’adempimento dei debiti tributari, in questo periodo di tempo più che mai attuale a fronte della crisi economica e della necessità di recupero di imposte”. In sostanza, quindi, la CTR ha respinto la tesi prospettata dall’Ufficio procedente, secondo cui, ai fini del ravvedimento breve, tutti i pagamenti (tributo, interessi e sanzioni ridotte) dovrebbero avvenire nei 30 giorni previsti dal primo comma, lettera a), del dell’art. 13 citato. Infatti, a parere dei giudici, il ravvedimento può benissimo essere effettuato versando il tributo per acconti anche dopo lo spirare del termine dei 30 giorni, a patto che venga rispettato il termine per il ravvedimento lungo (pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione).

Conclusioni. In conclusione, la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio, peraltro escludendo l’applicazione delle sanzioni iscritte a ruolo e portate nella cartella impugnata, atteso l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui la situazione di obiettiva incertezza della norma tributaria comporta l’esclusione dell’applicabilità delle sanzioni (tra le tante, Cass. 26142/2007).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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