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mercoledì 1 agosto 2012

IMU: omissioni di versamento o presentazioni di F24 irregolari


Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato errori di calcolo o di versamento dell’imposta municipale in sede di pagamento dell’acconto (o prima rata) IMU, egli è esonerato dall’applicazione di sanzioni e interessi, così come previsto dall’art. 13 co. 12-bis del c.d. Decreto Salva Italia.
Ma questo lo si può dire solo nel caso in cui le novità normative abbiano causato incertezza nel contribuente.

La Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 precisa, infatti, al paragrafo 10.2, che il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato “senza applicazione di sanzioni ed interessi”, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 10, co. 3, della L. n. 212/2000, relative alla tutela dell'affidamento e della buona fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell'IMU, per l'anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.

Ma al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell'imposta determina l'applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie (art. 13 del Salva Italia e art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011).

I Comuni, i quali mantengono la potestà regolamentare generale anche in materia di accertamento e di riscossione dell'Imu, per ritardato o omesso pagamento applicano la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie: il D.Lgs. n. 472/1997 e gli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 471/1997.
Pertanto, come dispone il comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, chi non ha eseguito il 18 giugno 2012 il versamento in acconto è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% per cento dell’ importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, pari allo 0,2% (ravvedimento sprint entro il 2 luglio 2012).
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è pari al 3% (ravvedimento breve dal 3 luglio 2012 al 18 luglio 2012).
Per i versamenti che verranno effettuati con un ritardo superiore a trenta giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, la sanzione sarà pari al 3,75% (ravvedimento lungo dal 19 luglio 2012 entro il termine di presentazione della dichiarazione).


Se, invece, l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (errori formali e non sanzionabili) e che non sono di ostacolo all’attività di controllo, come il caso della mancata indicazione della detrazione nell’F24, è sufficiente (anche se non necessario) che il contribuente presenti un’istanza di correzione (fac-simile allegato alla Circolare n. 5/E del 21.01.2002) del modello F24 all’Agenzia delle Entrate e copia dell’istanza al Comune competente alla riscossione del tributo, unico ente impositore in tema di IMU (Ris. n. 73/E del 6 luglio 2012).

Se, infine, il contribuente, non ha presentato il modello F24 a “zero” nel quale ha compensato il tributo a debito con il credito a disposizione, potrà presentarlo entro un anno e versare la sanzione ridotta di 19 euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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