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giovedì 14 aprile 2011

Scheda carburante non per tutti

In alcuni casi se ne può fare a meno, ma, quando vi è l’obbligo, gli adempimenti sono articolati e le semplificazioni sono concesse a pochi
Per poter avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta versata, coloro che acquistano carburante per autotrazione sono tenuti, in linea generale, ad utilizzare, per ciascun veicolo impiegato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione e ad essi intestato ovvero posseduto a titolo di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili, la c.d. “scheda carburante”, secondo modalità specifiche stabilite dalla legge. Infatti, in caso di cessioni di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL) effettuate nei confronti di soggetti IVA nell’esercizio di impresa, arte o professione, è previsto il divieto di fatturazione (art. 1, comma 3 del DPR n. 444/97).
In deroga a tale regola generale, tuttavia, l’obbligo di emissione di fattura a richiesta del cliente (le cessioni di carburanti e lubrificanti non sono, infatti, soggette né all’obbligo di fatturazione né a quello di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale) continua ad applicarsi secondo le norme ordinarie nelle seguenti ipotesi:
- acquisti effettuati da autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’Albo istituito con L. n. 298/74;
- acquisti operati da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale nel territorio dello Stato;
- impossibilità di certificazione degli acquisti a causa della mancanza del personale addetto alla distribuzione (la fatturazione in questo caso avviene previo utilizzo di buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche);
- acquisti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi impianti, ma comunque non destinati all’autotrazione o quando tale destinazione non può essere appurata all’atto dell’acquisto;
- acquisti realizzati dallo Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari e ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- acquisti di oli da gas effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi domiciliati e residenti nella UE, nonché acquisti di gasolio da parte di autotrasportatori in conto proprio muniti di licenza di cui all’articolo 32 della L. n. 298/1974 e di autotrasportatori (in conto proprio e in conto terzi) domiciliati e residenti nella UE;
- contratti di “netting” (C.M. 205/98).
Per i restanti soggetti, al fine di esercitare il diritto alla detrazione e comunque per poter documentare la spesa operata, occorre emettere un apposito documento, la c.d. “scheda carburante”, da istituirsi in maniera conforme al modello allegato al menzionato DPR n. 444/97 (in presenza di determinate condizioni, può utilizzarsi anche una scheda magnetica, c.d. “memory card”, cfr. R.M. 17/96).
La scheda carburante deve contenere l’indicazione, anche a mezzo di apposito timbro, del mese e dell’anno a cui essa si riferisce, le informazioni relative al soggetto che effettua l’acquisto (denominazione, partita IVA, ecc.), nonché i dati relativi al veicolo (marca dell’autoveicolo, modello e targa o numero del telaio). Inoltre, in caso di acquisto di carburante da parte di dipendenti d’impresa che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, nonché in caso di auto aziendale assegnata ad un dipendente, dovranno essere riportati sul documento sia i dati del dipendente sia quelli del datore di lavoro soggetto IVA (nell’ipotesi di leasing, dovrà indicarsi l’utilizzatore).
Dopo aver effettuato l’operazione di rifornimento, l’addetto alla distribuzione del carburante dovrà aver cura di annotare sulla scheda (l’annotazione sostituisce, quindi, la fattura di acquisto), anche per mezzo di un apposito timbro, i dati del gestore dell’impianto di distribuzione, l’ubicazione dell’impianto di distribuzione, la data del rifornimento e il corrispettivo pagato, comprensivo di IVA, nonché di apporre sulla stessa la propria firma (preferibilmente per esteso) per convalida.
Regole “ad hoc” per la compilazione
Terminato il periodo di riferimento della scheda (mese o trimestre, senza alcuna correlazione con il periodo di liquidazione dell’IVA), occorrerà, poi, riportare sul documento (tale disposizione non si applica, tuttavia, per gli esercenti arti e professioni):
- il numero di km che risultano dal dispositivo contachilometri del veicolo alla fine del predetto periodo (nel caso manchi un contachilometri, dovrà utilizzarsi un analogo dispositivo, facente parte del veicolo, che consente una ricostruzione oggettiva dell’utilizzo dello stesso);
- per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dovranno essere annotati, invece, esclusivamente i chilometri percorsi riferibili all’attività d’impresa.
Entro i termini ordinari previsti per la registrazione delle fatture di acquisto, l’importo complessivo relativo alle annotazioni effettuate nel corso del periodo di riferimento deve essere, poi, riportato, distintamente per ogni singola scheda, nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633/72. In particolare, in tale regime devono essere indicati, seguendo la progressione numerica dello stesso, il mese o trimestre e il veicolo a cui si riferisce la scheda (è sufficiente la targa) nonché l’importo imponibile complessivo delle operazioni, determinato utilizzando uno dei due metodi di scorporo dei corrispettivi, e la relativa imposta detraibile, calcolata applicando l’aliquota all’imponibile scorporato.
Nel caso in cui l’impresa possegga un numero molto elevato di veicoli concessi in uso a dipendenti, con caratteri di continuità e stabilità, a scopo semplificativo è stato concesso di annotare nel registro di cui all’art. 25 del decreto IVA il nome del dipendente consegnatario dell’autoveicolo in luogo degli estremi del veicolo (R.M. n. 363567/78).
La circolare n. 205/98 ha consentito procedure semplificate (unicità della scheda nonché, in alcuni casi, non obbligatorietà dell’indicazione del chilometraggio iniziale e finale) per i seguenti soggetti:
- concessionari di veicoli a motore nuovi di fabbrica, non ancora immatricolati, che in ordine a tali veicoli hanno necessità di fare rifornimento di carburante presso impianti stradali di distribuzione;
- imprese commerciali di veicoli usati adibiti all’esecuzione di prove tecniche o dimostrative per la clientela oppure consegnati all’acquirente con la dotazione iniziale di carburante;
- officine di riparazione veicoli in ordine a rifornimenti concernenti veicoli affidati rispettivamente per la vendita o per la riparazione;
- esercenti attività di autonoleggio.
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