DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



mercoledì 13 aprile 2011

Interessi passivi su mutui detraibili anche con la rinegoziazione

Secondo la risoluzione n. 43 diffusa ieri dall’Agenzia, la rinegoziazione del mutuo a tasso variabile non altera la causa del contratto
Gli interessi passivi relativi all’acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell’abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario sono detraibili, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante un conto di finanziamento accessorio o derivanti dallo stesso, nel limite dell’importo annuo di 4.000 euro.
Con la risoluzione 12 aprile 2011 n. 43, l’Agenzia delle Entrate ha infatti ritenuto che gli interessi passivi che maturano sul conto corrente acceso per mantenere fissa la rata di un mutuo variabile soddisfino i requisiti previsti dall’art. 15 commi 1 lett. b) e 1-ter del TUIR, ai fini della relativa detraibilità al 19%.
Con la Convenzione stipulata il 19 giugno 2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI hanno stabilito le modalità e i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, stipulati anteriormente al 28 maggio 2008 e finalizzati all’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale.
Detta Convenzione prevede, in sostanza, la possibilità di accendere un conto di finanziamento accessorio, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, prolungando il rapporto di debito con la banca.
La differenza tra l’importo della rata dovuta in base al piano di ammortamento originario e quello rinegoziato viene addebitata sul c.d. “conto di finanziamento accessorio”. Quest’ultimo costituisce per il cliente un debito nei confronti dell’istituto di credito e, in quanto tale, produttivo di interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene tenendo conto del tasso di interesse fisso a dieci anni – maggiorato di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali – e quello previsto dal contratto, come calcolati alla data di rinegoziazione.
Secondo l’Agenzia, il corretto trattamento fiscale degli interessi che maturano sul conto di finanziamento accessorio va inquadrato alla luce della disciplina della rinegoziazione prevista dalla citata Convenzione.
In primo luogo, in base all’art. 2 della Convenzione, possono formare oggetto di rinegoziazione i mutui a tasso variabile e a rata variabile finalizzati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale.
La causa della rinegoziazione coincide pertanto con quella del contratto di mutuo, in relazione al quale si applica l’art. 15 commi 1 lett. b) e 1-ter del TUIR.
Tali disposizioni prevedono una detrazione pari al 19% dell’ammontare complessivo degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In merito, la Convenzione prevede che le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuino ad assistere il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo. Posto che anche il conto accessorio è garantito da ipoteca su immobili, è quindi realizzata la coincidenza della causa in relazione alla quale opera la detraibilità degli interessi passivi.
La rinegoziazione comporta un prolungamento della durata originaria
Per ciò che attiene ai criteri e alle modalità di accesso alla rinegoziazione, inoltre, dalla Convenzione si evince come l’accensione del finanziamento accessorio non determini per il cliente la formulazione di un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario, le cui rate continuano pertanto ad essere addebitate secondo le scadenze e l’importo originariamente stabilito.
La rinegoziazione comporta invece un prolungamento della durata originaria in quanto, alla data di originaria scadenza, l’eventuale debito risultante sul conto di finanziamento accessorio (dato dalla differenza tra la rata originaria e quella rinegoziata) è soddisfatto attraverso il pagamento della rata fissa risultante dalla rinegoziazione, fino alla sua estinzione.
La risoluzione 43/2011 ricorda inoltre che, come espressamente previsto dalla Convenzione, le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere; ciò alla luce della finalità di consentire al mutuatario, colpito dalla crisi del settore finanziario, di corrispondere una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse.
Ai fini della detrazione, gli istituti bancari, nel compilare l’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, devono certificare l’importo degli interessi passivi risultanti dal mutuo originario e dal conto accessorio.
 
img

Nessun commento:

Posta un commento