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martedì 26 aprile 2011

I quesiti della settimana: Agevolazioni 55%

Quesito n. 1

Domanda: Un contribuente prossimo al matrimonio (luglio), sta effettuando dei lavori di ristrutturazione sull'immobile di sua proprietà e vorrebbe anche sostituire gli infissi. Quest'ultima spesa però la sosterrebbe la sua futura moglie e lei si chiedeva, non essendo ancora sposati e non essendo lei proprietaria dell'immobile, se poteva avviare la pratica all'Enea ed usufruire così delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
Risposta: Possono usufruire della detrazione in questione i soggetti che detengono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. Sono inoltre ammessi ad usufruire della agevolazione i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) che sostengono le spese di realizzazione dei lavori. A parere di chi scrive il problema potrebbe essere ovviato con un contratto di comodato tra il possessore dell'immobile e la futura moglie che sosterrà le spese in questione. Si precisa comunque che la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico e che la detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).

Quesito n. 2

 
Domanda: Due fratelli sono comproprietari di un immobile donato dai genitori. Le fatture per l'agevolazione 55%(per riqualificazione energetica)sono state fatte separatamente in capo ai due fratelli in eguale misura. Terminati i lavori nel 2011 (iniziati nel 2010)i due fratelli vogliono dividere la proprietà del bene. Sul fabbricato è stato fatto un intervento di ampliamento molto marcato. L'ampliamento è stato fatturato a parte in eguale misura ai due fratelli perché non rientrerà nell'agevolazione (ampliamento da piano casa). Si chiede: a seguito della divisione il fratello che acquisirà il corpo B, dov’è intervenuto l’ampliamento, potrà comunque usufruire delle agevolazioni 55% sulla base di fatture eguali a quelle del fratello?
Risposta: L'Agenzia delle Entrate ha ribadito nella risoluzione n. 4/E del 04.01.2011 quanto già precisato in precedenti documenti di prassi, ovvero che qualora gli interventi consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione (36% o 55%) compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione". Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. La risoluzione citata ha inoltre chiarito che i criteri indicati si applicano anche agli interventi previsti in attuazione del piano casa.

Quesito n. 3

Domanda: Privato acquista una unità immobiliare. Ottiene il permesso a costruire mediante ristrutturazione con demolizione per la formazione di 4 unità. Il privato sostiene oneri per riqualificazione energetica, per sostituzione involucri esterni e sostituzione impianti di climatizzazione ( lavori inquadrabili nell'agevolazione fiscale 55% ). Al termine dei lavori, viene inviata telematicamente la comunicazione all'Enea della tipologia dei lavori e l'importo della spesa sostenuta. In seguito, il privato concede in locazione alla Sua ditta individuale ( albergo ) i predetti appartamenti. Il privato ha sostenuto personalmente le spese (non ha utilizzato le disponibilità della Ditta): può correttamente portare le predette spese in detrazione 55%?

Risposta: La risposta è negativa. Infatti i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi utilizza gli immobili in questione (come precisato dalla circolare n. 36/E del 31.05.2007 dell'Agenzia delle Entrate). Si osserva infine che condizione indispensabile per fruire della detrazione in questione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti; non sono dunque agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Le risposte ai quesiti sono fornite da un pool di qualificati esperti della materia, comprendente commercialisti, docenti di diritto tributario, avvocati, notai, consulenti del lavoro, sotto il coordinamento scientifico del commercialista Michele Brusaterra (www.studiobrusaterra.it) collaboratore ed esperto fiscale del Sole 24 ORE.

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