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giovedì 28 aprile 2011

Direttiva Equitalia: rateazioni «in proroga» a lunga gittata

Il peggioramento della situazione di difficoltà può consentire il «rientro» nella rateazione solo se concessa entro il 27 febbraio scorso
imgAi sensi dell’art. 2, comma 20, del DL 225 del 2010, i soggetti debitori di Equitalia che hanno ottenuto dilazioni delle somme iscritte a ruolo con provvedimento di concessione adottato sino al 27 febbraio scorso possono fruire di una nuova dilazione nonostante si sia verificata la causa che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del DPR 602/73, comporterebbe ordinariamente la decadenza dal beneficio e, conseguentemente, la revoca del provvedimento medesimo.
Si tratta del caso in cui, ottenuto il provvedimento di rateazione, il contribuente ometta il versamento della prima rata o, successivamente, di due rate: circostanze, queste, che determinano, oltre all’immediata ed automatica riscossione del debito residuo iscritto a ruolo in unica soluzione, anche l’impossibilità che detto carico possa essere ulteriormente rateizzato.
La norma, quindi, prospetta una deroga all’ordinario regime sanzionatorio che deriva dall’inadempienza, a seguito della quale Equitalia, con la direttiva n. 12 del 2011 del 15 aprile scorso, (si veda “Equitalia detta le regole per la dilazione dei morosi” del 26 aprile 2011), ha enunciato le regole operative cui gli agenti della riscossione dovranno attenersi nel concedere le rateazioni “in proroga”.
Nella direttiva non viene però affrontato in maniera specifica l’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, che come noto fa riferimento alle dilazioni concesse sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 225 del 2010, quindi a quelle concesse sino allo scorso 27 febbraio.
Da ciò discende che, fermo restando il requisito del peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, possono fruire del beneficio i contribuenti che:
- abbiano omesso il versamento della prima rata di un piano di dilazione concesso sino al 27 febbraio 2011, a nulla rilevando la circostanza che l’omissione si sia verificata anteriormente o successivamente allo spartiacque temporale sancito dalla norma;
- abbiano ottenuto un provvedimento di dilazione entro il 27 febbraio 2011 e abbiano omesso il pagamento di due rate successive alla prima, quale che sia il momento in cui l’inadempienza si verifichi.
Ricorriamo a qualche esempio per contemplare le diverse circostanze possibili:
a) Debitore che ha ottenuto la rateazione nel febbraio 2010 – Omesso versamento di due rate nel corso del 2010 – Possibilità di richiedere la rateazione “in proroga”.
b) Debitore che ha ottenuto la rateazione nel febbraio 2011 – Omesso versamento della prima rata – Possibilità di richiedere la rateazione “in proroga”.
c) Debitore che ha ottenuto la rateazione nel febbraio 2011 – Omesso versamento di due rate a fine 2011 – Possibilità di richiedere la rateazione “in proroga”.
d) Debitore che ha ottenuto la rateazione nel marzo 2011 – Omesso versamento della prima rata – Impossibilità di richiedere la rateazione “in proroga”.
Non rileva il momento in cui si verifica l’inadempienza
L’aspetto intorno al quale ruota la possibile rimessione nel beneficio è quindi rappresentato dalla data in cui la rateazione è stata concessa, senza che a nulla rilevi tanto la data in cui è stata commessa l’inadempienza al versamento quanto, addirittura, le conseguenze negative che derivano al debitore dalla decadenza/revoca del beneficio.
In proposito, infatti, la Direttiva di Equitalia si guarda bene dall’allentare il sistema che presiede alla tutela del credito, laddove viene specificato che, comunque, la presentazione dell’istanza, in tutti i casi, non determina la revoca di eventuali misure cautelari già adottate – quali, ad esempio, i fermi amministrativi sugli automezzi o le ipoteche sui beni immobili – così come non inibisce l’avvio di nuove azioni cautelari e, parimenti, non fa venire meno in capo al debitore la qualità di soggetto inadempiente ai fini dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, con quanto ne consegue su eventuali azioni possibili relativamente ai crediti vantati dal debitore di Equitalia nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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