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martedì 6 marzo 2012

Il decreto fiscale in vigore dal 2 marzo: tutte le novità

di Saverio Cinieri
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo scorso, il D.L. n. 16/2012 - in vigore dalla stessa data - contiene importanti disposizioni sulla semplificazione di alcuni adempimenti tributari. Si tratta dell'ulteriore tassello dell'opera di riforma e semplificazione dei rapporti tra Stato e cittadini, intrapresa dal Governo, che finora ha toccato, in ordine cronologico, le liberalizzazioni e la spinta alla concorrenza (D.L. n. 1/2012) e le semplificazioni amministrative (D.L. n. 5/2012). Adesso è la volta delle semplificazioni fiscali.
Tuttavia, come già accennato in occasione della diffusione delle prime bozze del decreto, l’impressione è che, in realtà, ci si sia voluti spingere un po’ più in là. Accanto alle norme “dichiaratamente” semplificative (ad esempio, in tale ottica va letta la norma che elimina l’obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti presentati all’A.F., dati che già sono in suo possesso), ci sono disposizioni che correggono alcune “storture” dell’attuale sistema fiscale (si pensi alla trasformazione dello spesometro in un vero e proprio elenco clienti-fornitori, nel qual caso si è “immolato” l’intento di semplificazione sull’altare del contrasto all’evasione o alla maggior chiarezza in merito alla deducibilità dei costi da reato).
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità contenute nel decreto.


Rateazione debiti fiscali(art. 1, commi 1-4)In caso di decadenza dalla rateazione, è possibile accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica, prevista dall’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
Inoltre, aggiornando l’istituto della rateazione, viene prevista la possibilità di richiedere rate di ammortamento crescenti e non costanti.
Il beneficio verrà meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Inoltre, con rateizzazione già accordata Equitalia non potrà più procedere all'iscrizione dell'ipoteca.
Le modifiche, comunque, non interessano i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima del decreto.
Gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.
Tale disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
Appalti per chi ha carichi pendenti con il Fisco
(art. 1, commi 5-6 )
Vengono modificate le disposizioni per chi, avendo carichi pendenti con il Fisco, voglia partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Con la nuove norme, gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno in futuro specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente.
Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.
Remissione in bonis in caso di violazioni formali(art. 2, comma 1)In caso di inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (sempre che si posseggano i requisiti sostanziali), è possibile presentare la comunicazione ovvero assolvere al particolare adempimento previsto in ritardo (purché entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento). In tal caso, però, si applica una sanzione pari a 258 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Sanatoria iscrizione elenchi riparto 5 per mille(art. 2, comma 2)Sono salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del 5 per mille dell’IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (ferma ovviamente la verifica degli ulteriori presupposti per partecipare al riparto).
È comunque necessario che i soggetti interessati:
• presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre;• versino contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Cessione eccedenze IRES di gruppo(art. 2, comma 3)In caso di cessione delle eccedenze IRES nell’ambito dei gruppi societari, la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato - compilata dalla società consolidante - dei dati riferibili ai cessionari non determina l’inefficacia della cessione nei riguardi del Fisco. Si applica, però la sanzione nella misura massima prevista.
Dichiarazioni d’intento(art. 2, comma 4)La trasmissione delle comunicazioni riguardanti le dichiarazioni d’intento passa dal 16 del mese successivo alla loro ricezione, al termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate, in conseguenza delle dichiarazioni d’intento, in sospensione d’imposta.
Liquidazione e scioglimento delle società di capitali(art. 2, comma 5)Con le modifiche apportate si vuole allineare la disciplina fiscale a quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali. In particolare, viene previsto che i termini di presentazione della dichiarazione, relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società, decorrono dalla data delle iscrizioni (proceduralmente necessarie per la liquidazione societaria) previsti dagli articoli 2484 e 2485 c.c. o, se si tratta di imprese individuali, dalla data indicata nella dichiarazione di variazione ai fini IVA (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998).
Per quanto riguarda, invece, gli effetti fiscali della revoca della liquidazione (ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.), si prevede che se gli effetti (anche ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.) si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione (art. 5, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 322/1998) o della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta successivi (art. 5, comma 3 D.P.R. n. 322/1998) il liquidatore, o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni.
Restano in ogni caso fermi gli effetti delle suddette dichiarazioni già presentate prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.
Spesometro(art. 2, comma 6)Dal 1° gennaio 2012, lo spesometro assume la veste di un vero e proprio elenco clienti-fornitori. Infatti, da tale data, scompare il limite di 3.000 euro in quanto - per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione - gli operatori devono comunicare l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore.
Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
Domicilio fiscale atti amministrazione finanziaria(art. 2, comma 7)Scompare l’obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione finanziaria.
Comunicazione operazioni black list(art. 2, comma 8)Introdotta la soglia minima di 500 euro per la comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list (art. 1, D.L. n. 40/2010).
Accise(art. 2, commi 9-10)In materia di accise, viene prevista la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità .
Imprese che producono birra “artigianale”(art. 2, commi 12-13)Introdotte semplificazioni nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri). In particolare, viene previsto che l’accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l’installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
Cancellazione ipoteche(art. 2, comma 14)Prevista la cancellazione automatica, per decorso di un ventennio dalla data dell’iscrizione, delle ipoteche il cui effetto sia cessato ai sensi dell’art. 2847 c.c. (tale norma prevede che le iscrizioni ipotecarie cessano di avere efficacia, in assenza di rinnovazione, decorso un ventennio dalla data della relativa iscrizione e alla data di estinzione dell’obbligazione garantita).
Deroga al limite di 1.000 euro per l’uso del contante(art. 3, commi 1-2)Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso le imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi UE ovvero dello SEE, residenti al di fuori del territorio dello Stato non trovano applicazione le disposizioni in materia di limiti all’uso del contante (soglia attualmente fissata a 1.000 euro).
La deroga opera solo se il cedente del bene o il prestatore del servizio provvede, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, ad acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché apposita autocertificazione attestante che quest’ultimo non è cittadino italiano, né cittadino di uno dei Paesi UE o dello SEE e che ha residenza fuori del territorio dello Stato. Inoltre, lo stesso cedente o il prestatore, per non incorrere nella violazione dell’obbligo, deve versare nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario e consegnare all’operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o ricevuta fiscale/ scontrino emesso.
I contribuenti che intendono fruire di questa deroga devono effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
Pagamento stipendi e pensioni superiori a 1.000 euro(art. 3, commi 3-4)Differita al 1° maggio 2012 l’efficacia della disposizione che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali (art. 12, comma 2, D.L. n. 201/2011).
Della novità va data massima pubblicità presso gli sportelli aperti al pubblico degli enti interessati.
Inoltre, la nuova disposizione non si applica per chi si è già adeguato aprendo un conto corrente o un libretto di risparmio.
Pignoramento di credito verso terzi(art. 3, comma 5, lettere a-b)Intervenendo sul limite di pignorabilità di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente si deroga, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del Codice di procedura civile in materia.
Pertanto, per importi fino a 5.000 euro, vengono previsti limiti di pignorabilità più bassi di quelli processual-civilistici.
Espropriazione immobiliare(art. 3, comma 5, lettera c)Viene fissata la soglia di 20.000 euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare l’espropriazione immobiliare.
Ipoteche(art. 3, commi 5, lettera d, 6 e 7)Viene fissata la soglia di 20.000 euro di credito come limite al di sotto del quale l’agente della riscossione non può iscrivere la garanzia.
Inoltre, vengono definitivamente chiarite le finalità di garanzia dell’istituto, che rendono autonoma l’esperibilità della cautela, non necessariamente preordinata all’esecuzione.
Si regola poi l’entrata in vigore della nuova disposizione (art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973) e l’abrogazione dell’assetto vigente (art. 7, comma 2, lettera gg-decies, D.L. n. 70/2011), che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse.
Deducibilità costi contratti a corrispettivi periodici(art. 3, commi 8-9)Introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.
Soglia minima di esigibilità dei crediti tributari(art. 3, commi 10-11)La soglia di esigibilità di un credito tributario passa dagli attuali 16,53 euro a 30 euro. Al di sotto di questa cifra non si procederà più con la riscossione dei crediti tributari erariali e locali.
Per evitare elusioni e abusi, il nuovo limite non varrà in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento.
Dichiarazioni sostituti d’imposta(art. 3, comma 12)Corretta una norma che riportava ancora i valori espressi in lire. Infatti, viene previsto che gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta - a decorrere da quelle relative all’anno d’imposta 2012 - siano espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Accise(art. 3, comma 13)Gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100Kw, possono corrispondere le accise mediante canone di abbonamento annuale.
Comunicazione dati dei rapporti intrattenuti dalle imprese assicurative(art. 3, comma 14)L’obbligo per banche e intermediari finanziari di trasmettere una serie di dati ed informazioni all’Amministrazione fiscale esclusivamente per via telematica (art. 11-bis, D.L. n. 201/2011) viene esteso anche alle imprese assicurative.
Provvedimenti Direttore AAMS(art. 3, comma 16)Così come già previsto per le Agenzie fiscali, anche i provvedimenti del direttore generale di AAMS devono essere pubblicati solo sul sito internet (e non più anche in G.U.).
Delibere comunali addizionali IRPEF(art. 4, comma 1)Anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro il quale le delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del MEF affinché queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell’anno della loro pubblicazione.
Imposta RCA(art. 4, comma 2)La possibilità di variare le aliquote concernenti l'imposta sulle assicurazioni auto viene estesa anche per alle Regioni a statuto speciale.
Riversamento IMU(art. 4, comma 3)A partire dal 1° gennaio 2013 il contributo dell’1 per mille della quota di gettito dell’IMU spettante al comune è riversato dallo stesso entro il 30 aprile di ogni anno (art. 3, comma 1, Decreto capo dipartimento delle politiche fiscali del MEF 22 novembre 2005 e successive modificazioni)
Sblocco tributi locali(art. 4, comma 4)Abrogate, a decorrere dall’anno di imposta 2012, le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.
Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relative all’anno d’imposta 2012, emanate prima del D.L.
Addizionale accisa energia elettrica(art. 4, comma 10)Abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2012, l’addizionale sull’accisa all’energia elettrica (art. 6, D.L. n. 511/1998)
Rimborso della deduzione IRAP sulla quota del costo del lavoro(art. 4, comma 12)A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 201/2011, secondo cui è passata dal 10% al 100% la deduzione ai fini delle imposte dirette dell’IRAP relativa al costo del lavoro, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia ancora pendente il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973.
Pubblicazione integrazione agli studi di settore(art. 5, comma 1)Viene prevista la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012 (invece che entro il 31 marzo, termine attualmente in vigore), le eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica.
Acconto imposta di bollo(art. 5, comma 2)Passa dal 30 novembre al 16 aprile il termine, concesso a Poste Spa, banche e intermediari finanziari, per versare l’acconto pari al 70% dell'imposta provvisoriamente liquidata.
Acconto imposta sulle assicurazioni(art. 5, comma 3)Passa dal 30 novembre al 16 maggio il termine, concesso alle imprese di assicurazione, per versare l’acconto pari al 12,5% dell'imposta dovuta per l’anno precedente provvisoriamente determinata.
Tributo comunale sui rifiuti (TARES)(art. 6, comma 2)Riguardo al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14, D.L. n. 201/2011, che è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del Comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, viene stabilito - in sede di prima applicazione - che sia determinata una superficie convenzionale, dall’Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.
Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.
Dichiarazioni relative all’uso del suolo(art. 6, commi 3-4)Le norme attualmente in vigore prevedono che AGEA si avvalga dell’Agenzia del Territorio per il recupero di contributi agricoli percepiti in carenza dei necessari requisiti.
I dati forniti da AGEA all’Agenzia (utili per aggiornare il catasto terreni) sono spesso disomogenei o incompleti (in funzione sia dell’attività di recupero sia di quella di aggiornamento delle banche dati).
Ora, si dispone che sia un provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio a stabilire il format omogeneo dei dati relativi ai percettori dei contributi che devono essere acquisiti.
Autocertificazione dati catastali(art. 6, comma 5)Sono esclusi del meccanismo dell’autocertificazione i dati in materia di Catasto.
Parere Consiglio di Stato per i giochi pubblici(art. 7)Prevista l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
Deducibilità costi da reato(art. 8, commi 1-3)Nella determinazione dei redditi soggetti alle imposte sui redditi (art. 6, comma 1, TUIR) non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p..
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
Viene inoltre previsto che:
• ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (in tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi). Comunque, in nessun caso si applica la disposizione (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997) in tema di concorso di violazioni e la sanzione è riducibile solo nell’ipotesi in cui il trasgressore, entro il termine previsto per il ricorso, definisca la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata per la violazione;
• le nuove norme si applicano, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dalla previgente disciplina sui costi da reato (art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993), anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l’ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base alla vecchia disciplina si siano resi definitivi.
Accertamento in caso di omessa o infedele presentazione della comunicazione per gli studi di settore(art. 8, commi 4-5)Si può utilizzare l’accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o di presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.
Indagini finanziarie(art. 8, comma 6)Viene introdotta la possibilità per la GdF di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto e ai fini della effettuazione di proposte, all’Agenzia delle Entrate, finalizzate alla richiesta delle misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo (art. 22, D.Lgs. n. 472/1997).
Comunicazione infrazioni alla normativa sul riciclaggio(art. 8, comma 7)Le comunicazioni delle infrazioni in materia di antiriciclaggio non vanno fatte più direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Liste selettive dei soggetti che non emettono gli scontrini fiscali(art. 8, comma 8)Viene introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di elaborare liste selettive contenenti i nominativi dei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi.
Chiusura partite IVA inattive(art. 8, comma 9)Previsto l’invio automatizzato di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta a 1/3. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle Entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA.
Se i soggetti non forniscono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Unificazione dei termini per i controlli in caso di opzione per la cedolare secca(art. 8, comma 10)Con riferimento alla nuova possibilità di optare per la cedolare secca sui redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, vengono unificati i termini per le attività di controllo, considerato che l’opzione per l’applicazione della cedolare in taluni casi è esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi e che l’arco temporale fra la scadenza del termine di pagamento dell’imposta di registro e la presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere superiore ad un anno senza aggravio degli adempimenti.
Soppressione della norma che prevede la sostituzione della contabilità con gli estratti conto bancari(art. 8, comma 11)Eliminata la disposizione, prevista nella Legge di Stabilità 2012 (art. 14, legge n. 183/2011) secondo cui i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta della contabilità.
Accertamento esecutivo(art. 8, comma 12)Introdotte alcune modifiche agli accertamenti esecutivi (art. 29, D.L. n. 78/2010). In particolare:
• si introduce un adempimento a carico dell’agente della riscossione, che è tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Tale adempimento è evidentemente finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione;
• si allunga di un anno il termine entro il quale va avviata l'espropriazione forzata: infatti, ora, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo (e non più secondo) anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 29, comma 1, lettera e, D.L. n. 78/2010).
Imposta di bollo sui valori scudati(art. 8, commi 13, 14, 15, 16, lettere da a) a d))Introdotte alcune modifiche alla nuova imposta di bollo sui valori scudati (art. 19, D.L. n. 201/2011). In particolare:
• con decorrenza 1° gennaio 2012, vengono inseriti i depositi bancari tra i rapporti soggetti a bollo proporzionale;
• viene prevista la possibilità di disinvestimento da parte dell’intermediario in caso di mancata provvista;
• il versamento slitta dal 16 febbraio al 16 maggio.
Tassazione immobili all’estero(art. 8, comma 16, lettere e, f, g)Per gli immobili detenuti all’estero, la nuova imposta patrimoniale dello 0,76% (art. 19, comma 15, D.L. n. 201/2011) non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro.
Inoltre, la determinazione del valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, è fatta sulla base del valore utilizzato nel Paese estero UE/SEE per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti.
Inoltre, viene previsto che:
• per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero. In tal caso spetta anche la detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa tra i soggetti che utilizzano l’abitazione principale e la detrazione di 50 euro (per gli anni 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro);
• spetta comunque un credito d’imposta per quelle assolte nel Paese estero (UE/SEE) in cui è sito l’immobile.
Attività finanziarie detenute all’estero(art. 8, comma 16, lettera h)Per quanto riguarda la nuova imposta sulle attività detenute all’estero, si equiparano i conti correnti detenuti nella UE/SEE ai conti correnti detenuti in Italia con riferimento alla misura dell’imposta.
Scudo fiscale(art. 8, comma 16, lettera i)Per evitare una procedura di infrazione UE, si prevede che alle attività oggetto di emersione non è precluso l’accertamento dell’IVA.
Imposta straordinaria sullo scudo(art. 8, comma 17)Viene spostato al 16 maggio 2012 il termine (scaduto il 16 febbraio) per provvedere al versamento dell’imposta sulle attività oggetto di emersione (art. 19, comma 8, D.L. n. 201/2011).
Compensazioni IVA(art. 8, commi 18-21)Scende da 10.000 a 5.000 euro la soglia di applicazione delle stringenti disposizioni sulle compensazioni IVA (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).
Controlli enti non commerciali e ONLUS(art. 8, comma 22)Ai fini dei controlli, è possibile eseguire l’accesso finalizzato alla verifica nei locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 460/1997.
Controlli doganali(art. 9, commi 1-2)Si estende anche ai controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) la facoltà, per gli Uffici doganali, di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l’identità dei soggetti coinvolti.
Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali(art. 9, comma 3)Ai fini del Codice civile (art. 2783-bis), relativamente ai privilegi, si prevede l’equiparazione dei predetti crediti a quelli IVA.
Operazioni di gioco a fini di controllo(art. 10, comma 1)Ai fini di controllo di particolari forme di gioco pubblico (slots), i dipendenti di AAMS possono “camuffarsi” da giocatori e, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, costituito con le risorse AAMS, effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza.
Giochi pubblici(art. 10, commi 2-8)In materia di giochi pubblici viene previsto che:
• il controllo della documentazione antimafia è esteso anche nei confronti di familiari (parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi;
• non è possibile partecipare alle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso che i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara;
• con appositi provvedimenti dovrà essere razionalizzato e rilanciato il settore dell’ippica;
• a decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse di cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro.
Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative(art. 11, commi 1-3)L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro (art. 5-quinques, D.L. n. 203/2005), nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 1, D.L. n. 209/2002) viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Sanzioni doganali(art. 11, comma 4)Viene rivisto completamente il sistema sanzionatorio nel caso in cui gli Uffici doganali, accertino differenze qualitative /quantitative/valore relativamente a merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti (art. 303, D.P.R. n. 43/1973).
Sanzioni accise(art. 11, commi 5-6)Si incrementano le sanzioni relative alle omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti energetici, dell’alcool e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante (D.Lgs. n. 504/1995).
Inoltre, alle stesse sanzioni si è assoggettati nel caso in cui le predette dichiarazioni sono presentate in via telematica (D.L. n. 262/2006).
Sanzioni catastali(art. 11, comma 7)Vengono inasprite le sanzioni catastali, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicatodi affissione all’albo pretorio della “notifica” della avvenuta attribuzione della rendita definitiva.
Sanzioni per i controlli sul denaro alla frontiera(art. 11, comma 8)Inasprite le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme per i controlli sul denaro ala frontiera.
A tal fine si prevede:
• una riduzione del limite fissato dell’eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250.000 a 40.000 euro);
• un innalzamento dell’aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: da 5% dell’eccedenza si passa al 15% dell’eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;
• il mantenimento dell’attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10.000 euro);
• l’aumento del lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).
Inoltre, nei casi in cui non è consentito al trasgressore l’accesso all’istituto dell’oblazione, poiché spesso il soggetto controllato non fornisce alcuna giustificazione in ordine al possesso della somma, limitandosi ad accettare passivamente il sequestro del 40% dell’eccedenza, in attesa del procedimento di irrogazione della sanzione - di norma sensibilmente inferiore alla misura massima (40%) - da parte della competente articolazione del MEF, vengono fissate nuove soglie che:
• rispettano i principi fissati dal regolamento CE 1889/2005;
• fanno salva l’applicazione di sanzioni più leggere in caso di violazioni meno gravi;
• fissano una sanzione minima del 20% dell’eccedenza per tutti i casi di eccedenza superiore a 10.000 euro, fatta salva la possibilità di oblare (con un’aliquota del 15%), qualora l’eccedenza non sia superiore a 40.000 euro.
Controversie doganali(art. 12, commi 1-2)In materia di controversie doganali è abrogata la norma che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza di revisione dell’accertamento doganale.
Vengono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Sentenze Commissioni tributarie in materia catastale(art. 12, commi 3-4)È previsto l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.
Inoltre, al fine di assicurare la conoscibilità dell’iter giurisdizionale dei ricorsi in materia di operazioni catastali si prevede comunque l’annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio.
Prenotazione a debito delle spese di giustizia nelle controversie con l’Agenzia del Demanio(art. 12, comma 5)La regola che prevede che nel processo in cui è parte un’Amministrazione pubblica le spese di giustizia (come il contributo unificato, l’imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l’Amministrazione si rivelerà soccombente, vale anche per l’Agenzia del demanio.

lunedì 5 marzo 2012

Ipoteca esattoriale inibita per crediti sotto i 20.000 euro

Non vale più la regola dell’abitazione principale, introdotta dal DL 70/2011
 Alfio CISSELLO
Il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL n. 16/2012, pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2012) muta in senso favorevole ai contribuenti la disciplina sull’ipoteca esattoriale, contenuta nell’art. 77 del DPR 602/73.
Ora, l’ipoteca esattoriale non è adottabile se il credito per cui si procede, complessivamente, non supera i 20.000 euro (sul computo di tale limite, secondo la giurisprudenza, occorre vagliare sia i crediti tributari sia quelli extra-fiscali, come quelli di natura contributiva.
Prima di tale modifica, si applicavano le norme introdotte dal DL 70/2011, ove era previsto che, come limite generale, l’ipoteca non poteva essere adottata per il recupero di crediti sino a 8.000 euro e che, qualora il credito fosse sotto contestazione giudiziale o ancora contestabile in detta sede e l’immobile fosse adibito a prima casa, il limite si innalzava a 20.000 euro.
Viene di conseguenza abrogato l’art. 7 comma 2 lett. gg-decies) del DL 70/2011.
Occorre evidenziare che la tecnica legislativa adottata dal DL n. 16/2012 ha fatto un passo avanti: infatti, è da accogliere con favore il fatto che il Legislatore abbia apportato una modifica all’art. 77 del DPR 602/73 mutando il testo di detta norma e non, come fatto dal DL 70/2011, introducendo una disposizione ad hoc, il che, naturalmente, contribuisce a complicare il sistema.
Lo stesso limite contemplato per l’ipoteca è previsto per l’espropriazione immobiliare, che, del pari, non può essere azionata per crediti nel complesso inferiori a 20.000 euro (a tal fine, è stato modificato l’art. 76 del DPR 602/73, che, in precedenza, soggiaceva agli stessi limiti dell’ipoteca introdotti dal DL 70/2011).
Vi è da dire che la nuova normativa non intacca le ipoteche già disposte, che, come visto, potevano essere applicate, salvo il caso specifico della prima casa, per crediti superiori a ottomila euro.
In tal senso depone espressamente l’art. 6 comma 6 del DL n. 16/2012, il quale sancisce: “La disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Rimangono lecite le ipoteche già iscritte
Bisogna quindi riconoscere che, dopo il Decreto “semplificazioni fiscali”, il quadro normativo sulle ipoteche esattoriali può ritenersi soddisfacente, poiché:
- a seguito del DL 70/2011, è sempre necessario notiziare il contribuente in forma preventiva dell’intenzione di procedere a ipoteca;
- a seguito del Decreto in oggetto, l’ipoteca per nessuna ragione (anche in caso di fondato pericolo per la riscossione) può essere iscritta per riscossioni di importo sino a 20.000 euro.
Giova rilevare che, sempre grazie al Decreto sulle semplificazioni fiscali, l’ipoteca non potrà più essere iscritta a dilazione concessa, salva la validità delle iscrizioni già eseguite, e anche questo è un elemento non di poco conto, visto che talvolta Equitalia si rifiutava di cancellare l’ipoteca se non dopo il pagamento dell’ultima rata del piano di dilazione (quindi dopo anche vari anni).

Restyling per le imposte patrimoniali

Il DL 16/2012 rivede le patrimoniali introdotte lo scorso dicembre
L’art. 8 del DL n. 16/2012 (Decreto sulle semplificazioni fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, modifica in modo sostanziale l’impianto delle imposte patrimoniali introdotte dal Decreto Monti lo scorso dicembre. In particolare, si segnala che:
- viene prevista un’apposita base imponibile dell’imposta sugli immobili esteri, se si possiedono immobili nell’Unione europea o nella SEE;
- l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero diventa applicabile in misura fissa se si tratta di conti correnti detenuti presso un intermediario residente nell’Unione europea o nella SEE;
- è stato introdotto il tanto atteso termine del 16 maggio (termine a regime) per il versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e segretate e per il versamento dell’imposta straordinaria dell’1% sulle attività prelevate dai dossier titoli segretati.
Con riferimento alla prima novità, a decorrere dal 2011 (quindi, già da UNICO 2012), il DL 201/2011 ha istituito un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’imposta si applica sul valore dell’immobile rappresentato:
- dal costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto;
- in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto su questa disciplina prevedendo che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore dell’immobile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.
In assenza di tale valore, torna applicabile il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
È stata introdotta anche una franchigia, stabilendo che l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro.
A latere di tale intervento, è stato uniformato poi il trattamento fiscale dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano con quello dei soggetti che pagano l’IMU sulla sola abitazione principale attraverso apposite riduzioni di aliquota e detrazioni.
Riguardo all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti, è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell’Unione europea o in altri Paesi aderenti alla SEE.
Per tali attività finanziarie, l’imposta viene prevista in misura fissa per un ammontare pari a quella prevista dall’articolo 13 comma 2-bis lett. a) della Tariffa allegata al DPR 642/72.
In sostanza, quindi, la persona fisica proprietaria di un conto corrente estero dovrebbe liquidare all’interno del quadro RM33 del modello UNICO un importo pari a 34,20 euro.
Inserita la proroga per il versamento del bollo sulle attività scudate
Si osserva, inoltre, che è stato spostato al 16 maggio (rispetto al 16 febbraio) il termine per il versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e ancora segretate. Tale prelievo è pari all’1% nel 2012, all’1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014 e resta fermo che, in caso di mancata erogazione delle provviste all’intermediario, quest’ultimo procede alla segnalazione del contribuente all’Amministrazione finanziaria, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo e l’omesso versamento è sanzionato in misura pari all’imposta dovuta.
Sempre in relazione al bollo annuale sulle attività scudate, il Decreto ha operato una modifica tecnica al regime, sostituendo il rimando all’imposta di bollo in relazione all’accertamento e alla riscossione con il più appropriato riferimento alla disciplina delle imposte sui redditi.
Viene previsto, per il 16 maggio 2012, anche il versamento dell’imposta straordinaria dell’1% sulle attività finanziarie “scudate” che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, o comunque dismesse.

sabato 3 marzo 2012

Semplificazioni fiscali in Gazzetta

Da ieri, è in vigore il DL 16/2012 in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
/ Michela DAMASCO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 di ieri è stato pubblicato il DL n. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni fiscali). Il provvedimento, in vigore da ieri, è composto da 13 articoli relativi a: semplificazioni in materia tributaria ed efficientamento e potenziamento dell’azione dell’Amministrazione tributaria, con misure di contrasto all’evasione, potenziamento dell’accertamento, modifiche in materia di sanzioni amministrative e norme su contenzioso tributario e riscossione.
Tra le novità, viene introdotta (art. 11, comma 1 del DL) una specifica sanzione per l’ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro, realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex, di cui all’art. 1, comma 4 del DL 209/2002 convertito, e delle minusvalenze su dividendi non tassati superiori a 50.000 euro, ex art. 5-quinquies del DL 203/2005 convertito. Tale sanzione è pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Prima, infatti, non era prevista una sanzione, bensì l’indeducibilità delle minusvalenze non comunicate. Con l’introduzione di una sanzione amministrativa, mantenendo però la deducibilità, di dato viene ridotto l’effetto negativo conseguente la mancata o inesatta comunicazione.
In relazione alle altre misure – per l’approfondimento delle quali si rinvia agli articoli pubblicati su Eutekne.info di oggi e dei prossimi giorni – oltre a modifiche in materia di rateizzazione dei debiti tributari e di fruizione di benefici fiscali e di regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto il vecchio elenco “clienti e fornitori”, per semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA e per superare, come si legge nella Relazione illustrativa al decreto, le difficoltà operative più volte segnalate dagli operatori.
Per effetto della norma, che modifica l’art. 21 del DL 78/2010 convertito, infatti, è richiesta, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo di comunicazione. La disposizione non introduce novità per ciò che concerne l’adempimento comunicativo relativo alle cessioni e/o prestazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, in quanto continua a sussistere la soglia stabilita dal comma 1 del citato art. 21, ossia 3.600 euro IVA inclusa.
Cambia anche l’obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi “black list”, che viene limitato alle operazioni (attive e passive) d’importo superiore a 500 euro, al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese.
Inoltre, il decreto introduce la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi ai contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alle registrazioni ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Viene poi abrogata l’imposta di bollo pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, money transfer e altri agenti di attività finanziaria. Tale imposta era contenuta nel DL 138/2011 convertito.
Riviste, poi, le imposte patrimoniali introdotte dal DL 201/2011 e inserita la proroga per il versamento dell’imposta di bollo sulle attività scudate, dal 16 febbraio al 16 maggio 2012.
Invece, a livello di fiscalità locale, come anticipato nei giorni scorsi, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 vengono abrogate le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe locali e regionali.
Ancora, in virtù delle nuove disposizioni, dal 1° luglio 2012, non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di 30 euro, con riferimento a ogni periodo d’imposta.
Tra le altre misure contenute nel DL, oltre a una procedura meno “rigida” per la chiusura delle partite IVA inattive, a modifiche ad attività e certificazioni catastali e alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e al potenziamento dell’accertamento in materia doganale e in materia di giochi, solo per citarne alcune, si segnala, infine, un intervento sulle sanzioni catastali.
Infatti, per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10 del DL 78/2010, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’art. 2, comma 5-bis del DL 225/2010. In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12 del DLgs. 23/2011.

venerdì 2 marzo 2012

Equitalia rende più «appetibile» la dilazione

La direttiva 7 permette la dilazione per i debiti sino a 20.000 euro, mentre l’indice Alfa non è più condizione necessaria per accedere al beneficio
/ Alfio CISSELLO
La direttiva 7/2012 di Equitalia, pubblicata ieri sul relativo sito internet, amplia l’accesso alle dilazioni dei ruoli, prevedendo, da un lato, che il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa su semplice istanza di parte passa da 5.000 a 20.000 euro, e, dall’altro, che, relativamente alle società e ai soggetti in contabilità ordinaria, l’indice Alfa non è più un requisito di accesso alla dilazione.
È noto che, in forza dell’art. 19 del DPR 602/73, l’Agente della riscossione può, su domanda del contribuente e previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica, concedere la rateazione dei carichi di ruolo, in un massimo di 72 rate mensili.
Con la direttiva del 13 maggio 2008 n. 17, Equitalia aveva affermato che, per ogni contribuente, per i debiti sino a 5.000 euro, la dilazione sarebbe stata concessa senza la necessità di allegazione di alcun documento atto a comprovare lo stato di difficoltà economica.
Ora, la soglia passa a 20.000 euro, la quale, come precisato nella direttiva 17, dovrebbe intendersi al netto degli sgravi effettuati e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora e compensi di riscossione (tale aspetto non è pero specificato nella direttiva in commento).
Equitalia sostiene espressamente che “le istanze dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica”.
Viene inoltre elevato sino a 48 il numero massimo di rate concedibili in ragione del nuovo limite di 20.000 euro, ferma restando la misura minima di 100 euro per ciascuna rata.
Si rammenta che non è più applicabile quanto sostenuto nell’allegato 1 alla direttiva 17 richiamata, sul numero massimo di rate concedibili (in costanza della soglia dei 5.000 euro, le rate potevano essere da 18 a 36).
Per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria vengono riviste le istruzioni impartite con la direttiva del 6 ottobre 2008 n. 36, in merito alla documentazione da presentare. Nello specifico, per detti soggetti viene innalzato da 25.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale non è necessario corredare la domanda di dilazione da una certificazione della situazione patrimoniale del contribuente (in sostanza, concernente gli indici di liquidità e l’indice Alfa di cui si dirà) sottoscritta da un professionista abilitato.

Non necessaria la relazione del professionista sino a 50.000 euro
Una novità molto importante riguarda il cosiddetto “indice Alfa”.
Sino alla direttiva pubblicata ieri, per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, l’accesso alla dilazione era subordinato all’esame di due indici:
- l’indice di liquidità, che doveva e deve essere minore di uno (liquidità differite+liquidità correnti/passività correnti);
- l’indice di Alfa, che doveva essere almeno pari a 3 (debito complessivo/valore della produzione x 100).
Ora, ferma restando la necessità che l’indice di liquidità sia inferiore a uno, non è più necessario, ai fini dell’accesso alla dilazione, l’esame dell’indice Alfa, il quale, come detto nella direttiva, è vagliato “esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto”, che ovviamente sostituisce il precedente:
- per Alfa da 0 a 2, numero massimo di rate 18;
- per Alfa da 2,1 a 4, numero massimo di rate 36;
- per Alfa da 4,1 a 6, numero massimo di rate 48;
- per Alfa da 6,1 a 8, numero massimo di rate 60;
- per Alfa superiore a 8,1, numero massimo di rate 72.
 

giovedì 1 marzo 2012

Nel prelievo fiscale, più peso alle imposte indirette

In base all’atto d’indirizzo del MEF, nell’attuazione della riforma fiscale l’obiettivo è spostare gradualmente l’asse e intervenire sui redditi finanziari

 Michela DAMASCO

Riequilibrio del sistema impositivo, anche con riferimento alla tassazione dei redditi finanziari, riduzione degli effetti distorsivi delle scelte degli operatori economici e graduale spostamento dell’asse del prelievo dalle imposte dirette a quelle indirette.
Questi gli obiettivi degli schemi di provvedimenti normativi che saranno predisposti nell’ambito del processo di attuazione della riforma fiscale, in base a quanto contenuto nell’atto d’indirizzo del Ministero dell’Economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014, sul quale si è posto l’accento nella task force riunita due giorni fa dal premier e Ministro dell’Economia Mario Monti, assieme al viceministro dell’Economia Vittorio Grilli e ai vertici di Dicastero e Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, della Guardia di Finanza e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.).
Il Dipartimento delle Finanze – si legge nell’atto d’indirizzo – opererà per dare attuazione alle priorità politiche enunciate nell’atto del Ministro dell’Economia per il 2012 e darà il proprio contributo per il rafforzamento del governo economico dell’Unione europea, l’adozione di riforme strutturali, inclusa quella fiscale, la pianificazione e la verifica delle attività d’impulso al rafforzamento della lotta a evasione ed elusione fiscale.
In attuazione delle deleghe sul federalismo fiscale, finalizzate al passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma, verranno effettuate analisi, studi ed elaborazioni per giungere a un’uniforme applicazione delle norme fiscali, oltre a garantire strumenti di monitoraggio e analisi dei flussi finanziari e locali, per il supporto del governo della finanza locale anche mediante la determinazione di costi e fabbisogni standard.
Per questo motivo, il Dipartimento assicurerà creazione e manutenzione di banche dati a supporto del nuovo assetto della finanza territoriale, creando in particolare la banca dati della cosiddetta “fiscalità immobiliare”.
Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, invece, ci si impegnerà in particolare nell’analisi della normativa vigente di contrasto all’uso di paradisi fiscali, per individuare, sulla base della normativa comunitaria e del diritto internazionale, misure specifiche in materia.
In base all’atto d’indirizzo, all’esame del Dipartimento saranno anche le attuali misure che comportano erosione dell’imponibile, con riferimento alle varie imposte, per razionalizzare il sistema di tassazione. Concretamente, si lavorerà a una banca dati integrata per analisi sulla fiscalità indiretta – effetti d’impatto e redistributivi – formata da una banca dati sui consumi e da una sui dati ambientali.
Inoltre, tra le riforme strutturali per favorire competitività e sviluppo, è prevista l’elaborazione del regolamento per l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione nel processo tributario, previsto dall’art. 39, comma 8, lett. d) del DL n. 98/2011 convertito e si procederà alla riduzione delle spese postali delle Commissioni tributarie con l’utilizzo della PEC per le comunicazioni alle parti processuali. Ancora, verrà supportata la ricognizione del patrimonio immobiliare della P.A. e, al fine di perseguire la modernizzazione, si punterà alla valorizzazione del merito applicando sistemi di valutazione per promuovere livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati.
Sarà portato avanti il progetto per modelli di dichiarazione precompilati
In relazione, invece, agli obiettivi della gestione tributaria delle Agenzie fiscali, l’Agenzia delle Entrate, in particolare, dovrà presidiare la centralità del rapporto con il contribuente e la qualità dei servizi, semplificando gli adempimenti e proseguendo le attività inerenti al progetto per la predisposizione dei modelli di dichiarazione precompilati.
Intanto, ieri, il viceministro Grilli è tornato a rassicurare sulla volontà di abbassare la pressione fiscale, dopo che il fondo, inizialmente previsto nel decreto sulle semplificazioni fiscali, è saltato: “L’intenzione c’è – ha dichiarato – e le maggiori entrate che arriveranno dalla lotta all’evasione vogliamo ridarle ai cittadini. Il fondo non è stato fatto per una questione tecnica, appena ci sarà l’esigenza lo introdurremo”.

Operazioni intra-Ue non esenti IVA, se il numero identificativo non è convalidato

Spetta al contribuente provare l’esistenza di scambi intracomunitari, chiedendo al Ministero la convalida del numero identificativo del cessionario
/ Vincenzo CRISTIANO
L’onere di provare l’esistenza dello scambio intracomunitario resta a carico del contribuente, anche in virtù del principio generale secondo cui l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga agevolativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3167 depositata ieri, stabilisce che l’imprenditore che non chiede al Ministero la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario non ha diritto all’esenzione dell’Iva.
La pronuncia della Suprema Corte avalla quanto statuito dalla C.T. Reg. di Bari, che aveva confermato un avviso di accertamento per l’anno 2000 a carico di un contribuente sul presupposto che il medesimo si fosse avvalso di tre fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti per difetto della prova dell’avvenuta consegna.
Nello specifico, la Commissione regionale aveva motivato la decisione relativa alla completa mancanza di prova in ordine all’avvenuta consegna anche alla luce del fatto che non risultava che lo stesso contribuente si fosse rivolto alla competente Amministrazione finanziaria al fine di convalidare il numero identificativo attribuito alla cessionaria. Tutto ciò a conferma dell’assenza di buona fede dell’operatore nazionale.
Investita della questione, la Corte di Cassazione, in relazione al punto centrale della controversia – e cioè che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di esenzione delle operazioni intracomunitarie non fosse a carico del contribuente – ha ribadito un principio già noto (cfr. Cass. n. 3603 del 13 febbraio 2009), ossia che, “in tema IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell’art. 50, commi 1 e 2 del DL n. 331 del 1993, sono effettuate senza applicazione d’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario. In assenza di tali adempimenti, legittimamente l’Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell’IVA, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo”.

Prova con ogni mezzo, ma non valgono i documenti di origine privata
La precedente pronuncia della Corte (la già citata n. 3603/2009), sul tema così inquadrato, contiene anche un ulteriore passaggio di interesse, laddove sancisce che “tale prova, peraltro, può essere fornita con ogni mezzo, purché essa abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità, quale può essere l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo”.
Sull’argomento la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 12455 del 28 maggio 2007, aveva stabilito che l’omessa indicazione nella fattura del numero identificativo IVA dell’acquirente comunitario non pregiudica il trattamento di non imponibilità della cessione, purché sussistano i presupposti richiesti dalla legge, ossia l’avvenuta comunicazione del numero a dimostrazione della sussistenza della qualifica di soggetto passivo.
Nello stesso senso espresso dai giudici di legittimità si era peraltro pronunciata l’Amministrazione finanziaria con la R.M. n. 25/1997, secondo cui il cedente nazionale, al fine della legittima applicazione del regime di non imponibilità, è tenuto a controllare la correttezza dei dati identificativi fornitigli dall’acquirente.

mercoledì 29 febbraio 2012

TFM degli amministratori tassato ordinariamente solo oltre un milione

La regola vale anche per gli amministratori di società di capitali, escluse le somme corrisposte agli eredi
 Massimo NEGRO
Anche le indennità di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali sono soggette a tassazione ordinaria solo per la parte eccedente un milione di euro. È questo il più importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3 emanata ieri, che analizza l’art. 24 comma 31 del DL n. 201/2011, convertito nella L. 22 n. 214/2011 (Manovra Monti), con il quale sono state introdotte deroghe al regime di tassazione separata delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1 lettere a) e c) del TUIR, cioè del TFR e delle indennità equipollenti dei lavoratori dipendenti, nonché delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, ad esempio il trattamento di fine mandato degli amministratori di società, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
La Manovra Monti, infatti, ha previsto l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro.
L’art. 24 comma 31 in esame stabilisce, però, che le nuove disposizioni “si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali“. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione, che ha dato luogo a numerosi dubbi interpretativi, “intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Anche nei confronti di questi ultimi, quindi, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali stock options, che eccedono l’importo di euro 1.000.000”. Gli amministratori di società di capitali, pertanto, non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti. L’orientamento prevalente in dottrina, infatti, era quello di ritenere che, per effetto del DL 201/2011, il TFM degli amministratori di società di capitali dovesse essere sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dal relativo importo.
L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che la nuova disciplina è applicabile anche qualora il superamento dell’importo di un milione di euro si verifichi per effetto di erogazioni non contestuali nel corso del medesimo periodo d’imposta o di erogazioni effettuate in diversi periodi d’imposta.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina in esame, stabilita retroattivamente, in deroga allo Statuto del contribuente, “con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011“, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’effettuare la verifica del superamento del limite di un milione, “occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l’importo già oggetto di tassazione separata anche se in via provvisoria non concorre alla formazione del reddito complessivo”. Tali criteri devono ritenersi applicabili anche in relazione al TFM degli amministratori.
I sostituti d’imposta devono operare le ritenute, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, tenendo conto che l’importo eccedente un milione di euro concorre alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, “i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare la tassazione cui sono soggette le indennità e somme in esame in base alle presenti indicazioni, liquidando distintamente l’imposta dovuta a titolo di tassazione separata, l’imposta dovuta a titolo di tassazione ordinaria, nonché quella eventualmente dovuta ad altro titolo”. L’esito della nuova liquidazione deve essere comunicato al percettore delle indennità e somme in questione mediante la predisposizione del modello CUD, ovvero di un nuovo modello CUD.
Il concorso alla formazione del reddito complessivo di indennità e compensi, precedentemente tassati separatamente, comporta un incremento dello stesso, con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché del contributo di solidarietà del 3% qualora il reddito complessivo ecceda l’importo di 300.000 euro (art. 2 del DL n. 138/2011).
Infine, secondo l’Agenzia, esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l’ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore (es. amministratore) deceduto; la tassazione separata sarà quindi applicabile anche in caso di superamento del limite di un milione di euro.
 

Il contributo di solidarietà è un’imposta straordinaria distinta dall’IRPEF

Lo chiarisce la circ. 4 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce i primi chiarimenti integrando quanto già indicato dal DM 21 novembre 2011
 Elena SPAGNOL
L’Agenzia delle Entrate ha emanato ieri, 28 febbraio 2012, la circolare n. 4, che fornisce i primi chiarimenti in merito al contributo di solidarietà, introdotto dall’art. 2, commi 1 e 2 del DL n. 138/2011 convertito.
Il contributo di solidarietà è un’imposta straordinaria, istituita per l’eccezionalità della situazione economica internazionale, introdotta a decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore ai 300.000 euro annui.
L’aliquota è del 3% e deve essere applicata sulla parte di reddito eccedente l’importo indicato.
In merito all’ambito di applicazione, la circolare evidenzia che, stante il riferimento del DL 138/2011 al reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, i contribuenti tenuti a corrispondere il contributo di solidarietà sono i medesimi soggetti passivi IRPEF, compresi i soggetti non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Il reddito complessivo si ottiene sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo, determinati secondo le regole previste per ciascuna categoria e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
La circolare specifica anche che, essendo il contributo un’imposta straordinaria, è distinta dall’ordinaria imposta sul reddito delle persone fisiche, con la conseguenza che l’importo dovuto:
- non concorre all’importo dell’IRPEF su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni;
- non concorre all’importo dell’IRPEF da cui possono essere scomputati crediti per imposte pagate all’estero, versamenti in acconto dell’IRPEF, ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
- non rileva nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
- non deve essere considerata nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero.
Con riferimento, invece, all’applicazione del contributo agli emolumenti dei dipendenti pubblici e trattamenti pensionistici, è importante il coordinamento con le altre norme, che hanno ridotto i trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici e previsto un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici (art. 9, comma 2 del DL n. 78/2010 e art. 18, comma 22-bis del DL n. 98/2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis del DL n. 201/2011).
Per il dipendente pubblico o il titolare di un trattamento pensionistico si dovrà considerare l’importo che costituisce imponibile ai fini della formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR e, una volta verificato il superamento dell’importo dei 300.000 euro, il contributo di solidarietà sarà calcolato sulla parte di reddito eccedente la predetta soglia, che trova capienza nei redditi di categoria diversa da quelli già assoggettati alla riduzione o al contributo di perequazione.
Dopo aver ripercorso le modalità di versamento dell’imposta per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi e per i soggetti dipendenti, per i quali è il sostituto d’imposta che è tenuto a versare l’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà, la circolare si sofferma sulla modalità di deduzione dello stesso.

Contributo deducibile per competenza
Ricordando che il DL 138/2011 e il decreto di attuazione hanno specificato che il contributo è deducibile dal reddito complessivo, la circolare evidenzia che la deduzione è riconosciuta in base al principio di competenza sia ai fini IRPEF che ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali.
Ad esempio, quindi, in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (modelli UNICO 2012 e 730/2012), i contribuenti potranno dedurre dal reddito complessivo del periodo d’imposta 2011 il contributo di solidarietà dovuto per il medesimo periodo d’imposta, ancorché determinato e versato nel 2012.
 

lunedì 27 febbraio 2012

Senza modifiche le fatture non pagate degli ex minimi

A seguito dell’esclusione dal regime, non è necessario apportare alcuna variazione alle fatture emesse nel 2011, ma pagate nel 2012
/ Paola RIVETTI
La fuoriuscita dal regime dei minimi dal 2012 genera qualche problema interpretativo rispetto al trattamento da riservare alle fatture emesse nel corso del regime, ma che verranno pagate nel 2012 (quando, cioè, il contribuente non fruisce più del regime agevolato).
Dal punto di vista reddituale, è stato chiarito che i componenti (ricavi, compensi e spese sostenute) che, seppur di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi (ad esempio, del 2011), non hanno formato il reddito imponibile del periodo (ad esempio, perché non hanno avuto manifestazione finanziaria in tale anno), rilevano nei periodi successivi (quindi, nel 2012) nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime dei minimi medesimo, cioè il pagamento del corrispettivo secondo il principio di cassa (circ. Agenzia delle Entrate n. 73 del 21 dicembre 2007 , § 4.4). Relativamente al trattamento ai fini IVA, invece, non constano chiarimenti ufficiali.
Per risolvere il problema, è necessario ricordare la disciplina relativa alla fatturazione applicabile ai contribuenti minimi.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 73 (§ 3.1.2) del 21 dicembre 2007, i contribuenti minimi hanno l’obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, deve annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”.
Da ciò emerge che, anche per tali soggetti, la fatturazione è regolata dall’art. 21 citato il quale, quanto all’emissione del documento, fa riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, secondo i criteri dell’art. 6 del medesimo DPR, coincidente con:
- il pagamento del corrispettivo, se si tratta di una prestazione di servizi;
- la stipulazione del contratto o la consegna del bene, se si tratta di cessione di beni;
- la data di emissione della fattura, in caso di fatturazione precedente al verificarsi di uno degli eventi sopra indicati o indipendentemente da essi.
Tenendo conto di quanto sopra, nel caso in cui il contribuente minimo abbia emesso fatture senza IVA per operazioni effettuate (secondo i criteri sopra indicati) nel 2011, si ritiene che lo stesso nulla debba fare a seguito della fuoriuscita dal regime in esame dal 2012, in quanto gli obblighi ai fini IVA sono stati correttamente adempiuti seguendo le regole sopra indicate. A tal fine, non rileva che le fatture emesse nel 2011 verranno pagate nel 2012.

Conta il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA
 
Si ipotizzi un professionista che, nel 2011, abbia emesso una fattura per la prestazione resa prima del pagamento del corrispettivo.
In tal caso, ai fini IVA, l’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione della fattura senza che rilevi il momento in cui avverrà materialmente il pagamento. Quindi, qualora il pagamento sia effettuato nel corso del 2012, il soggetto nulla dovrà fare rispetto alla fattura in questione, poiché l’operazione, nel momento in cui è stata effettuata, era soggetta al regime agevolato. Resta fermo che, secondo quanto sopra indicato, il compenso concorrerà alla formazione del reddito del 2012.
Quanto sopra indicato vale in tutti i casi in cui il soggetto sia volontariamente fuoriuscito dal regime, oppure escluso dall’anno successivo (ad esempio, dal 2012) a quello in cui sono venuti meno i requisiti di accesso.
Diverso trattamento, invece, va applicato in caso di conseguimento, nel corso del periodo d’imposta, di ricavi o compensi superiori a 45.000 euro, ipotesi in cui l’esclusione dal regime opera nell’anno stesso in cui è stato raggiunto tale limite. In tal caso, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata, per le fatture emesse nella frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite, mediante scorporo dal corrispettivo indicato in fattura.

sabato 25 febbraio 2012

Via libera dal CdM alle semplificazioni fiscali

Dopo una nuova seduta-fiume di più di sei ore, il Consiglio dei Ministri ha approvato, ieri, il DL sulle semplificazioni fiscali, con il quale il Governo intende introdurre misure che – si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi – renderanno ancora più marcata l’azione nel campo della semplificazione normativa e della lotta all’evasione. Il provvedimento, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanza, consta di 13 articoli.
Sciolto il nodo dell’IMU sugli immobili commerciali della Chiesa, attraverso la presentazione di un un emendamento al DL n. 1/2012, dal testo sarebbe “saltato” il fondo per cominciare a pensare a un abbassamento della pressione fiscale a partire dal 2014, utilizzando anche i proventi della lotta all’evasione fiscale.
Tra le misure contenute nel provvedimento, figura innanzitutto la proroga per il pagamento dell’imposta di bollo sulle attività scudate, spostata dal 16 febbraio al 16 maggio prossimo. Inoltre, per la soglia di 1.000 per i pagamenti di pensioni e stipendi in contanti, viene differito al 1° maggio l’ultilizzo di strumenti elettronici. Sempre in materia di limitazioni all’uso del contante e tracciabilità, viene introdotta una deroga per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano: la disposizione prevede, infatti, che, per acquisti di beni effettuati da persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera, non trovano applicazione le misure che pongono il divieto all’uso del contante oltre i 1.000 euro.
Le altre misure, in base a quanto comunicato dal Governo, sembrano in linea con quanto anticipato nei giorni scorsi.
In relazione alla rateizzazione dei debiti tributari, infatti, il DL permette la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del DPR n. 602/73 anche nei casi di decadenza del beneficio previsto dall’art. 3-bis del DLgs. n. 462/97; in tal modo, il contribuente potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento, all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica. Le soluzioni proposte sono tre: piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione; esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive, con decadenza che opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; divieto d’iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.
In materia, invece, di comunicazioni e adempimenti formali, il DL prevede che, al fine di accedere a regimi fiscali speciali o di fruire di particolari agevolazioni, il contribuente possa presentare l’eventuale apposita comunicazione o assolvere un adempimento di carattere formale anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento, pagando una sanzione minima di 258 euro.
Oltre alla reintroduzione del vecchio elenco “clienti e fornitori”, come trapelato nei giorni scorsi, le imprese tenute a osservare la disciplina “black list” dovranno poi comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a 500 euro.
Presenti, nel decreto, anche misure di contrasto all’evasione, come la possibilità, per la Guardia di Finanza, di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere all’Agenzia le proposte per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo, e l’estensione dell’obbligo, da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante alla Guardia di finanza.
Per le partite IVA inattive, ancora, l’Agenzia provvederà a inviare in modo automatico una comunicazione ai titolari che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi, perché l’Agenzia non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. In assenza di motivazioni valide, l’Agenzia procederà d’ufficio alla cessazione della partita IVA e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Infine, modifiche all’IMU per le case all’estero: l’imposta non sarà dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Inoltre, per valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, si assume non più solo il valore di mercato, ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti e, per gli Italiani che lavorano all’estero per lo Stato, si prevede la riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all’estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l’immobile è adibito ad abitazione principale.

IMU sugli immobili commerciali della Chiesa nel Decreto liberalizzazioni

Il Premier Monti ha informato il CdM di aver presentato un emendamento in materia al Senato, dov’è in corso l’iter di conversione in legge del DL
 Rossella QUARANTA
Nessun passo indietro: le attese novità per l’esenzione ICI/IMU sugli immobili degli enti non commerciali, non ultima la Chiesa, arriveranno. Non nel DL semplificazioni fiscali, ma attraverso un emendamento al DL n. 1/2012 (DL liberalizzazioni), attualmente in fase di conversione.
L’annuncio ufficiale è arrivato ieri, in Consiglio dei Ministri, per bocca del Premier Mario Monti: l’emendamento è già stato presentato al Senato e “intende garantire la massima tempestività nell’attuazione degli auspici della Commissione europea”; in tempo, quindi, per permettere alla Commissione Ue di chiudere – è l’auspicio di Monti – la procedura aperta nell’ottobre 2010 per verificare se l’esenzione ICI possa rappresentare una violazione delle norme comunitarie.
L’assenza delle modifiche nella bozza di Decreto sulle semplificazioni fiscali aveva fatto supporre che il Governo, nonostante le rassicurazioni di Monti dei giorni scorsi avesse deciso di soprassedere, almeno per il momento. In realtà, l’Esecutivo ha soltanto preferito intervenire nella conversione di un altro Decreto già emanato, il DL n. 1/2012, alla luce della “stretta attinenza ai temi della concorrenza, della competitività e della conformità al diritto comunitario”.
I principi a cui si dovranno ispirare le modifiche (o meglio, le precisazioni normative) sono gli stessi anticipati lo scorso 15 febbraio al Vicepresidente della Commissione Ue, Joaquin Almunia.
In sostanza, saranno esenti dall’ICI (che confluirà nell’IMU a partire da quest’anno) soltanto gli immobili in cui si svolge un’attività non commerciale in maniera esclusiva. Non saranno dunque esenti quelli in cui l’attività non commerciale sia solo prevalente. Nel caso di immobili a destinazione mista (commerciale e non), sarà espressamente esente da ICI/IMU la sola frazione di unità immobiliare dedicata all’attività non commerciale.
Al fine di stabilire il citato frazionamento, verrà introdotto un meccanismo di dichiarazione vincolata a parametri stabiliti dal Ministero dell’Economia, che dovranno individuare il rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali coesistenti nel medesimo immobile.
Nessuna sanatoria per accertamenti e sanzioni già in corso
Stando al comunicato diffuso ieri dal Governo, non sarà peraltro possibile alcuna sanatoria, né diretta né indiretta, per gli accertamenti già in essere e per le relative sanzioni.
Quanto agli effetti sul gettito, l’Esecutivo assicura che saranno “positivi”, ma non avanza ipotesi quantitative sulle maggiori entrate, che “saranno accertate a consuntivo e potranno essere destinate, per la quota di spettanza statale, all’alleggerimento della pressione fiscale”. Secondo alcune stime, comunque, si tratterebbe di una rivoluzione da oltre mezzo miliardo di euro.
E in risposta ai timori che la stretta normativa possa mettere in ginocchio il terzo settore, il Governo sottolinea che le attività non commerciali esercitate dagli enti saranno debitamente “riconosciute e salvaguardate”, tenendo conto della particolare importanza del volontariato per il tessuto sociale nell’attuale crisi economica.
Parole non sufficienti, però, a spegnere le proteste sul nascere. Contrari all’applicazione dell’IMU alle scuole paritarie i Salesiani d’Italia, secondo cui la norma “non sarebbe né giusta, né equa”. Secondo l’ordine (che gestisce 140 scuole in tutto il Paese), le attività con rilievo pubblico, destinate “all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione”, non possono essere considerate commerciali.

giovedì 23 febbraio 2012

Per il redditometro, va dimostrato il reddito derivante da società

Per la C.T. Prov. di Lecce, bisogna provare che gli utili prelevati da una società partecipata sono stati dichiarati e assoggettati a tassazione
 Alessandro BORGOGLIO
Il contribuente sottoposto ad accertamento redditometrico, che intende giustificare lo scostamento rispetto al suo reddito dichiarato attraverso un corposo prelievo di utili di esercizi precedenti da una società partecipata, deve provare che tali utili sono stati dichiarati ed assoggettati a tassazione, nonché effettivamente utilizzati per il mantenimento dei beni indice e gli incrementi patrimoniali contestati dal Fisco; in assenza di tale prova, l’accertamento risulta pienamente fondato. È quanto si desume dalla sentenza della C.T. Prov. di Alessandria n. 17/3/12 del 9 febbraio 2012.
L’Ufficio aveva effettuato il controllo della posizione fiscale di un contribuente avvalendosi del redditometro di cui al “vecchio” art. 38, comma 4 e ss. del DPR 600/1973 (ante riforma prevista dall’art. 22 del DL 78/2010). L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato, in particolare, diversi beni indicatori di capacità contributiva contemplati dai vecchi decreti ministeriali del 1992, tra cui il possesso di un’immobile di circa 500mq, gravato da mutuo ipotecario con rate complessive di circa 15.000 euro nell’anno oggetto di controllo, oltre che diverse auto di grossissima cilindrata e incrementi patrimoniali di svariate migliaia di euro derivanti da acquisti di auto e di un’imbarcazione di circa 16 metri. A fronte del reddito dichiarato di poco più di 10.000 euro, l’Ufficio, sulla base della presunzione redditometrica fondata sui predetti elementi, lo aveva rideterminato nella misura di circa 150.000 euro.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, adducendo che un importo di circa 180.000 euro e, quindi, ben superiore al reddito accertato dall’Ufficio, era stato prelevato da una sas in cui deteneva una partecipazione. In particolare, tale somma sarebbe derivata da un’asserita riserva di utili di esercizi precedenti della predetta società. Il contribuente, così, riteneva di aver giustificato il reddito con cui era stata finanziata la spesa per gli incrementi patrimoniali ed il mantenimento dei beni indicatori di capacità contributiva contestati dal Fisco. Di tutto ciò, esibiva solo la scheda di mastro di tale sas relativa ai prelevamenti soci, tra cui vi era, appunto, quello del ricorrente.
I giudici di primo grado hanno ricordato, innanzitutto, che l’utile conseguito da una sas è generalmente ripartito tra i soci in proporzione alla quota di partecipazione di ognuno e, anche se tale utile viene accantonato come riserva di bilancio, ogni socio deve dichiarare la sua quota parte, inserendo l’importo tra i redditi di partecipazione da indicare nel quadro H del modello UNICO. Alla luce di ciò, il collegio ha osservato che, se la predetta somma prelevata dal ricorrente presso la società deriva da una simile riserva di utili pregressi appostata in bilancio, si tratterebbe di utili già assoggettati ad imposizione negli anni precedenti e desumibili dalle dichiarazioni del ricorrente dei precedenti periodi d’imposta; dichiarazioni che, però, non sono state né richiamate né citate né esibite. Tale circostanza, secondo il collegio di prime cure, è assai singolare, dato che la dichiarazione presentata per l’anno oggetto di accertamento non conteneva l’indicazione di alcun reddito di partecipazione in società.
La C.T. Prov. ha aggiunto, poi, che neppure era stato allegato lo statuto di tale sas, da cui si sarebbero potute desumere e confermare le modalità di riparto degli utili e di accantonamento delle riserve. In conclusione, secondo i giudici provinciali, il ricorrente, con la documentazione allegata, aveva solo dimostrato che era stato effettuato il prelevamento di utili pregressi della riserva della sas partecipata, ma non aveva provato che tali utili erano stati correttamente dichiarati e, quindi, già tassati negli anni precedenti, né aveva dimostrato che tale somma fosse stata usata per finanziarie gli incrementi patrimoniali ed il mantenimento delle auto e dell’immobile contestati dal Fisco. Il ricorso, pertanto, è stato respinto ed il contribuente è stato condannato a pagare consistenti spese di giudizio.
In proposito, si osserva che il nuovo redditometro, a differenza di quello precedente, a cui si riferiscono i fatti di causa, non prevede più la ripartizione della spesa per incrementi patrimoniali sugli ultimi cinque anni da quello in cui si è verificato tale incremento (ex art. 38, comma 5 del DPR 600/1973 ante riforma); ora, infatti, tale spesa assume integralmente rilievo nell’anno in cui si manifesta, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Inoltre, mentre con la precedente disciplina il contribuente aveva solo la facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente era costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo  d’imposta (dimostrazione che, nel caso oggetto della pronuncia odierna, non era riuscita), con il “nuovo” redditometro, invece, sembra ampliarsi il campo probatorio a disposizione del contribuente, giacché la prova contraria può essere fornita attraverso la dimostrazione di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (“nuovo” art. 38, comma 4 del DPR 600/1973).