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lunedì 28 luglio 2014

Il lavoro autonomo occasionale all’estero

La tassazione dei redditi di lavoro occasionale all’estero sono regolati dall’art. 3, comma 1 del TUIR che sancisce il principio di tassazione su base mondiale, in base al quale, le persone fisiche sono tassate in Italia sui redditi ovunque prodotti. Ciò significa che colui che svolge attività di lavoro autonomo occasionale all’estero sarà sottoposto a imposizione fiscale italiana e dovrà indicare i redditi nel quadro RL del Modello Unico PF 2014. 


I redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente sono ricompresi tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986 e le modalità di determinazione di tali redditi sono individuate dall’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986. Secondo tali disposizioni, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono dati dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese direttamente inerenti alla loro produzione. Nel caso in cui il compenso percepito corrisponda alle spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 49/E/2013 ha previsto la possibilità di non dichiarare tali somme nella dichiarazione dei redditi.

Si deve comunque tener conto che l’esercizio della potestà impositiva italiana va commisurato alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Queste ultime, nel paragrafo 14, in tema di professioni indipendenti, prevedono la tassazione esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto, a meno che il lavoratore non disponga una base d’affari nel Paese estero, fattispecie che non è collegabile allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale.

Un altro punto importante è l’applicazione della ritenuta alla fonte ex art. 25, c. 1, D.P.R. 600/73, considerato che l’art. 23, c. 1 del medesimo decreto sancisce che anche i soggetti di diritto estero e non residenti in Italia possono agire da sostituti d’imposta, quindi essere obbligati a effettuare la ritenuta a titolo di acconto. Con la Risoluzione n. 649/1980 l’Amministrazione Finanziaria evidenzia che l’ente estero obbligato a ciò è soltanto quello tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese, esonerando tutti gli altri.

Le stesse istruzioni al modello 770/2014 non includono, tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello, le società non residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, se la società di diritto estero è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essa sarà obbligata ad agire come sostituto d’imposta, mentre se la società di diritto estero non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essa non sarà obbligata ad agire in qualità di sostituto d’imposta.

Particolare attenzione si deve porre anche all’aspetto contributivo, distinguendo tra compensi occasionali inferiori o superiori a euro 5.000 per i quali scatta l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata ex art. 44, c. 2 del D.L. 269/03. Al superamento della soglia limite sarà il committente a dover operare tutte le ritenute previdenziali e dovrà versarle alla sede Inps di competenza.

Nel caso in cui il committente estero non sia sostituto d’imposta in Italia, dovrà essere il percipiente residente a dover auto-liquidare il dovuto in sede di dichiarazione dei redditi, con evidenziazionenell’apposita sezione RR del modello Unico.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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