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mercoledì 23 luglio 2014

Iscrizione al VIES senza autorizzazione

L’inclusione nell’archivio Vies è condizione necessaria, per coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato (o vi istituiscono una stabile organizzazione), al fine di poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 27, D.L. 78/2010). 

La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure successivamente inviando un’istanza all’ufficio.
Per i soggetti che richiedono l’iscrizione al VIES in un momento successivo all’apertura della partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel, è possibile effettuare la richiesta direttamente in via telematica. L’adozione della modalità telematica d’iscrizione al VIES è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti per gli operatori del settore.

La procedura - A seguito della presentazione della richiesta, l’Amministrazione Finanziaria effettua i necessari controlli.
In particolare:
1. vale il silenzio – assenso, ovvero se dall’analisi preliminare non emergono elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES il trentunesimo giorno successivo a quello dell’attribuzione della partita Iva o della ricezione dell’istanza;

2. in caso contrario, l’ufficio emette un provvedimento motivato di diniego, che preclude l’inserimento nel Vies, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie. Il provvedimento di diniego è impugnabile davanti alla Ctp;

3. successivamente all’eventuale inserimento nel Vies, ed entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza, l’ufficio effettua specifici approfondimenti, a completare l’analisi svolta nei primi 30 giorni. Ove identifichi specifici profili di rischio, l’ufficio emette un provvedimento di revoca dell’inclusione del contribuente nell’archivio.

Le criticità – L’attuale procedura d’iscrizione al VIES prevede che nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie l’effettuazione di operazioni intracomunitarie comporta la tassazione non nel Paese di destinazione, come avviene generalmente negli scambi intracomunitari, ma nel Paese di origine.
Lo stesso dicasi nei casi di:
• provvedimento di diniego emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei 30 giorni successi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie;
• in caso di provvedimento di revoca emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei 6 mesi successivi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie;
• in assenza di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Le novità - 
Nell’art. 22 del D.Lgs. semplificazioni fiscali, approvato nel CDM del 20.06.2014, si introducono novità per quanto riguarda l’accesso all’archivio VIES.
La nuova procedura prevede che il soggetto che intraprende l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione può darne comunicazione esercitando l’opzione al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Con l’esercizio dell’opzione, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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