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martedì 15 luglio 2014

Abitazione principale: regime di detraibilità interessi passivi

Per definire il regime di detraibilità degli interessi passivi bisogna far riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo ed al momento nel quale il contribuente ha posto nell’abitazione la propria residenza abituale. 


Vi sono infatti mutui stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, mutui stipulati tra il 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2000, mutui stipulati a partire dal primo gennaio 2001.
Con riferimento ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, le condizioni per fruire della detrazione (massimo € 4.000,00 per ciascun intestatario) sono che l’unità immobiliare doveva essere già adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi il contribuente non deve avere variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Per quanto riguarda i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto (ovvero entro l’8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso del 1993) e che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo.

Ai sensi della Legge n. 388/2000 per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, vale la regola secondo la quale la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Inoltre, l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro l’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.
Ne deriva che potrebbero passare anche due anni dalla data di stipula del mutuo a quella in cui il contribuente stabilisce la propria dimora nell’abitazione.

Si deve tener comunque presente che per quanto concerne i mutui stipulati nel corso del 2000, può accadere che:
L’unità immobiliare è stata acquistata nel corso del 2000, ed il termine semestrale (previsto dalla precedente disposizione) per adibire la stessa ad abitazione principale non risultava pendente alla data del 1° gennaio 2001. Qui il contribuente, per poter portare in detrazione gli interessi passivi, deve avere adibito l’immobile ad abitazione principale obbligatoriamente entro sei mesi dalla data dell’acquisto.
L’immobile è stato acquistato nel corso del 2000, ed il termine semestrale risultava pendente alla data del 1° gennaio 2001. Qui, invece, il contribuente, per fruire del beneficio, aveva un anno di tempo (e non sei mesi come nella previgente normativa) per adibire l’immobile a propria abitazione principale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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