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venerdì 1 agosto 2014

Nel processo tributario, la sospensione feriale opera per tutti i termini previsti nel contenzioso

Premessa – Nell’ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario. Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente; la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative. 

Sospensione termini processuali - Come ogni anno da lunedì 1° agosto, è partita la consueta sospensione feriale dei termini processuali. Vacanze lunghe 46 giorni, cioè fino al 15 settembre, poi, dal 16, contribuenti e Amministrazione finanziaria possono ricominciare a contare i giorni entro i quali gli è consentito agire in giudizio, per la legittima rivendicazione dei rispettivi diritti.

Le regole generali - Sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali, relativi, cioè, ai rapporti tra privati o ad attività che si realizzano al di fuori delle aule di giustizia, non subiscono sospensione. Quindi non si sospendono i termini per adempiere un contratto, per consegnare un immobile oggetto di compravendita, per pagare un debito o un canone di locazione.

Il lavoro - Retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacale, pretese previdenziali, generano liti non soggette a sospensione feriale. Anche il pubblico impiego, giudicato dalla magistratura ordinaria, impegna avvocati e magistrati nel periodo estivo. Sono invece sospese le cause di lavoro (soprattutto i concorsi) di competenza dei Tar e del Consiglio di Stato. Contestazioni sul rapporto di impiego di militari, docenti universitari, magistrati e avvocati dello Stato restano sospese, perchè il giudice competente è quello amministrativo

Processo tributario - L’interruzione, feriale opera a tutti gli effetti nel processo tributario. Un ricorso indirizzato alla Commissione tributaria (organo di giustizia), si giova, quindi, della sospensione dei termini. In particolare nell’ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario (circ. n. 26/D del 4 aprile 2002; circ. n. 133/E del 17 giugno 1999; circ. n. 98/E del 23 aprile 1996). Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente; la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative. Poiché, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il termine per la proposizione del ricorso ha natura processuale, in quanto ritenuto fondamentale per l’instaurazione del contenzioso tributario, l’istituto della sospensione feriale può ben operare anche ai fini dell’instaurazione del giudizio. In sostanza, il periodo di sospensione riguarda tutti gli atti impugnabili davanti ai giudici tributari, come, ad esempio: l’avviso di accertamento; l’avviso di liquidazione; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento e l’impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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