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mercoledì 9 luglio 2014

Prodotti editoriali: lavoro autonomo e diritto d’autore

Sotto il profilo soggettivo la redazione di un prodotto editoriale rientra generalmente nella fattispecie del contratto d’opera previsto dall’art. 2222 del codice civile, in quanto l’autore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente; pertanto tale attività va inquadrata normativamente tra quelle di lavoro autonomo (sia essa esercitata in modo professionale o meno) e tale inquadramento viene confermato anche dalla disciplina fiscale. 


Le norme civilistiche sul diritto d’autore. In relazione all’oggetto della prestazione editoriale, il codice civile dedica il capo I del titolo IX al diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, composto di nove articoli (dal n. 2575 al n. 2583).

Ai sensi dell’art. 2575 c.c. “formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Quanto all’origine del diritto in argomento, il successivo art. 2576 c.c., ne riconosce all’autore l’acquisizione a titolo originario con la creazione dell’opera.

In merito al contenuto del diritto, invece, l’art. 2577 c.c. riconosce all’autore il diritto esclusivo dipubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. Inoltre, anche dopo la cessione di tali diritti, l’autore può rivendicare la paternità dell’opera ed opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, che gli possano recare pregiudizio per la sua reputazione o per il suo onore. Lo stesso autore può liberamente trasferire i diritti di utilizzazione economica della sua opera, come sancito dal successivo art. 2581 c.c.

La normativa speciale sul diritto d’autore. Sotto il profilo delle modalità in cui i diritti di cui trattasi possono essere esercitati dall’autore o dai suoi aventi causa, nonché della relativa tutela, il codice civile rimanda alla normativa speciale; sul piano nazionale la materia viene disciplinata nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, come aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 22 . Tra le modifiche più rilevanti apportate dal recente decreto, va individuata l’estensione del periodo di protezione da 50 a 70 anni, anche al fine di tutelare l’autore in un periodo della sua vita in cui potrebbe trovarsi a fronteggiare un calo del proprio reddito.

Dalla lettura combinata delle richiamate disposizioni è possibile affermare che, con la creazione dell’opera, l’autore diventa titolare di due distinte posizioni giuridiche soggettive attive :
- il diritto al riconoscimento della paternità, ossia di essere riconosciuto ideatore dell’opera (diritto morale);
- Il diritto di poterne disporre economicamente (diritto patrimoniale).

Evidentemente, mentre il primo dei cennati diritti è assoluto, incedibile e illimitato nel tempo, il secondo (quello patrimoniale) è trasmissibile a terzi, ha una durata limitata nel tempo (in base alle previsione della legislazione speciale) e può essere a sua volta suddiviso, in funzione delle caratteristiche specifiche dell’opera tutelata e della volontà delle parti, in diverse porzioni.

L’utilizzazione economica del diritto d’autore. In particolare, lo strumento giuridico con il quale l’autore autorizza il terzo a sfruttare economicamente la sua opera è la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa, ossia solo quelli a contenuto patrimoniale incorporati nell’opera, che possono riguardare, in via esemplificativa, la pubblicazione dell’opera, la riproduzione, la rappresentazione, l’esecuzione, la distribuzione o la diffusione con qualsiasi mezzo.

In alternativa, la cessione del diritto d’autore può avvenire in forma unitaria e cumulativa; in tal caso il cessionario diviene titolare di tutti i diritti patrimoniali incorporati nell’opera e ne può disporre lo sfruttamento economico in qualsiasi modo, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni sancite dal citato art. 2577 c.c. e dalla legislazione speciale.

Più in dettaglio, il diritto d’autore può essere trasferito mediante atti di disposizione inter vivos, come ad esempio il contratto di edizione, con il quale l’autore concede all’editore, dietro compenso, il diritto di pubblicare l’opera e l’editore si obbliga a riprodurre l’opera e a metterla in vendita ad un determinato prezzo, in precedenza pattuito tra le parti.

In via generale, il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera viene disciplinato dagli artt. 107-114 della citata Legge n. 633/1941; ai sensi del combinato disposto dagli artt. 110 della citata legge e 2581 c.c. per il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, per atto inter vivos, è richiesta la forma scritta ad probationem.
Autore: Marco Brugnolo

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