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mercoledì 10 ottobre 2012

Irap: non è sufficiente, quale presupposto, il reddito elevato.


Per un professionista è necessario provare la presenza di un’autonoma organizzazione

Premessa – Il presupposto dell’lrap non è legato all’entità del reddito conseguito, ma dipende esclusivamente dall’esercizio abituale di un lavoro autonomo con l’ausilio di una struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto dalla figura lavorativa del contribuente capace di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività personale del contribuente. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Roma, sezione XIV, con la sentenza 518 del 18 luglio 2012.

La controversia - La controversia nasce da una richiesta di rimborso dell’Irap indebitamente versata per gli anni di imposta dal 1998 al 2001. Istanza fondata sulla mancanza di soggettività passiva al tributo in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, in quanto il contribuente istante sosteneva di svolgere la sua attività professionale di ingegnere in forma strettamente individuale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con beni strumentali strettamente necessari alla professione. Aggiunge il contribuente che negli anni considerati ha svolto la sua attività a favore di un unico cliente e spesso presso la sede della società visto che il carattere di struttura particolarmente sofisticata e specializzata necessitava di particolari forme di controlli di sicurezza e non ammetteva, quindi, la presenza di collaboratori occasionali o fissi.

La difesa dell’Amministrazione Finanziaria - L'ufficio, al contrario, fondava la legittimità del suo operato sulla base che il professionista dispone di uno studio organizzato, come tale idoneo a integrare il presupposto di imposta e che dichiara notevoli redditi con notevoli spese.

Sentenza di primo grado - La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 40/45/11 depositata il 02.03.2011 accoglieva il ricorso motivandolo sull’inesistenza di beni strumentali rilevanti e sulla inesistenza di compensi a terzi come emerge dalle dichiarazioni fiscali.

Sentenza di secondo grado – Dopo l’appello avanzato dall’ufficio delle Entrate, la Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado affermando che secondo i principi ormai consolidati indicati dalle pronunce della Suprema Corte, l'ammontare dei compensi percepiti è un dato irrilevante ai fini della verifica del presupposto d'imposta in ragione del carattere reale dell'lrap. Il presupposto dell'lrap, infatti, non è il reddito ma l'esercizio abituale di un lavoro autonomo con l'ausilio di una struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto dalla figura lavorativa del contribuente, capace di creare “valore aggiunto” rispetto alla mera attività personale del contribuente. Quel che rileva, ai fini del presupposto d'imposta è, quindi, solo l'autonoma organizzazione e non l'entità dei compensi. In effetti, la ricchezza prodotta dall'impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalle capacità del professionista che come tale non può essere ritassato dopo avere scontato l'Irpef quale reddito di lavoro autonomo, in quanto costituirebbe un’illegittima duplicazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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