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lunedì 22 ottobre 2012

Modello 770/2012: il ravvedimento


L’omessa presentazione va sanata entro il 19 dicembre

Premessa – Nel caso di omessa presentazione del modello 770 è possibile ravvedersi solo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione stessa. Dato che il 770/2011 doveva essere presentato entro lo scorso 20 settembre, il temine per sanare l’omessa presentazione scade il 19 dicembre.

Omessa presentazione del modello 770 - Si ha omessa presentazione della dichiarazione quando la stessa non è presentata nei termini. Nel caso di omessa presentazione del Modello 770 si applica la sanzione che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate con un minimo di € 258,00 (art. 2, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997). Qualora le ritenute siano state interamente versate la sanzione amministrativa è prevista nella misura da € 258 a € 2.065.

Ravvedimento operoso - Tuttavia, il sostituto d’imposta o l’intermediario abilitato che non abbia trasmesso il modello 770 entro il termine previsto per legge, può regolarizzare spontaneamente la violazione commessa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Le violazioni inerenti il Modello 770 possono, infatti, essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso, a condizione che le stesse non siano constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente portate a conoscenza del contribuente. Il ravvedimento richiede la regolare effettuazione dell’adempimento contravvenuto e il versamento della sanzione ridotta commisurata al minimo previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione. Nel caso di omessa presentazione del modello 770 è necessario, quindi, presentare il modello entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione stessa e inoltre versare spontaneamente, entro lo stesso termine, la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo (€ 258), cioè pari a € 25, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Omesso versamento delle ritenute - Qualora le ritenute evidenziate nel mod. 770/2012 tardivo non siano state versate, è applicabile anche la sanzione prevista per l’omesso/insufficiente versamento, pari al 30%. Va evidenziato che non è più possibile provvedere alla regolarizzazione dell’omesso versamento delle ritenute relative al 2011, posto che la stessa avrebbe dovuto essere effettuata entro il 20.9.2012, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. A ciò fa eccezione la violazione relativa alle ritenute da versare nel mese di gennaio 2012, operate nel mese di dicembre 2011, che può essere sanata entro il termine di presentazione del mod. 770/2013, ossia il 31.7.2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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