L’Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ad una serie di quesiti in merito ad oneri deducibili e detraibili formulati dai Caf.
Intermediazione immobiliare:
possono essere detratti i costi per l’intermediazione immobiliare per l’acquisto della «prima casa», sostenuti prima della stipula di preliminare e rogito, a condizione che tali spese siano sostenute in occasione dell’acquisto dell’immobile.
Il beneficio della detrazione viene meno se poi l’acquisto non viene concluso.
Riconoscimento del titolo di studio estero:
non sono detraibili, in quanto non assimilabili alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero.
Spese di assistenza specifica:
nel caso in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente (in tutto o in parte) tali spese, per poterle dedurre, deve integrare la fattura, annotandovi l’importo dallo stesso versato.
Prestazioni sanitarie riabilitative:
rientrano tra gli oneri detraibili le spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti le professioni elencate nel D.M. 29.3.2001 (es. podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, ecc.) a condizione che tali prestazioni siano state prescritte da un medico.
Interventi di risparmio energetico in edifici oggetto o meno di ampliamento:
la detrazione del 55% non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio, essendo considerato «nuova costruzione»; diversamente, in caso di ristrutturazione senza demolizione e ampliamento, la suddetta detrazione compete solo per le spese relative alla parte esistente, rimanendo comunque esclusi gli interventi di riqualificazione globale dell’edificio.
Nessun commento:
Posta un commento