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giovedì 16 giugno 2011

Alla cassa gli esclusi dalla proroga

I versamenti devono essere effettuati entro oggi oppure entro lunedì 18 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo
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Scade oggi, giovedì 16 giugno 2011, l’ultimo giorno utile per eseguire i versamenti relativi al saldo delle imposte per il 2010, nonché alla prima rata di acconto per il 2011 derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, senza maggiorazioni.
La scadenza riguarda tutti i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, per i quali non trova applicazione il differimento dei termini di versamento disposto dal DPCM 12 maggio 2011. Si tratta, nello specifico, dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore oppure che, sebbene sia stato approvato lo studio, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (attualmente pari a 5.164.569 euro). Tra i soggetti “estranei” agli studi di settore si contano, ad esempio, i soggetti titolari solo di reddito agrario (es. società semplici), oppure per i quali trovano applicazione i parametri contabili.
Versamento con maggiorazione entro il 18 luglio
In alternativa, tali soggetti possono comunque adempiere gli obblighi di versamento entro il 16 luglio 2011 (differito a lunedì 18), applicando la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo.
Invece, i contribuenti che beneficiano della proroga, ovvero tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, e i soggetti diversi dalle persone fisiche, se assoggettati agli studi di settore (alle condizioni indicate in “Studi di settore: proroga dei versamenti anche per esclusione o inapplicabilità” del 13 giugno 2011), hanno maggior tempo a disposizione, potendo adempiere:
- entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si segnala che il differimento dei termini di versamento non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2011 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto, oppure di chiusura del periodo di imposta.
Dal punto di vista oggettivo, si ricorda che i versamenti toccati dalla proroga riguardano:
- le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali e l’IRAP;
- il primo acconto della “cedolare secca sugli affitti”;
- gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, in scadenza il 16 giugno.
Con riguardo a tale ultima categoria, si segnalano, a titolo esemplificativo, i versamenti delle imposte sostitutive (come quella per i “contribuenti minimi” o sui premi di produttività), dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3% di cui all’art. 2 comma 2-bis del DPR 195/99), dei contributi previdenziali INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti e del diritto annuale alle Camere di Commercio (si veda “Proroga dei versamenti per il diritto annuale” del 2 giugno 2011).
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