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lunedì 6 giugno 2011

Acconto ICI 2011 entro il prossimo 16 giugno

La somma da versare è pari al 50% dell’imposta complessiva, calcolata in base all’aliquota e alle detrazioni applicabili all’anno precedente

img/ Arianna ZENI
Entro il 16 giugno 2011 deve essere eseguito, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del DLgs. n. 504/1992 il versamento dell’acconto ICI per l’annualità d’imposta 2011. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione e il versamento dell’imposta (è necessario comunque controllare le delibere comunali adottate). In relazione alla normativa ICI, infatti, consta soltanto il rituale aggiornamento dei coefficienti necessari per la capitalizzazione dei costi iscritti in bilancio riguardo ai fabbricati delle imprese del gruppo D non ancora dotati di rendita (DM 14 marzo 2011) (si veda “Per gli immobili d’impresa ICI invariata nel 2011” del 5 aprile 2011) e la disposizione relativa all’iscrizione della rendita presunta per gli “immobili fantasma” che non sono stati dichiarati entro i termini di legge.
A norma del citato comma 2, i versamenti dell’ICI dovuta per l’annualità 2011 devono essere eseguiti in due rate: l’acconto ICI entro il 16 giugno 2011 e il saldo ICI entro il 16 dicembre 2011. Il contribuente ha facoltà comunque di dar luogo al versamento dell’ICI dovuta per il 2011 in un’unica soluzione, versando l’intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto (16 giugno 2011). In tal caso, in sede di liquidazione del tributo, occorre applicare le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso (2011).
L’acconto ICI è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni applicabili all’anno precedente. In pratica, il calcolo dell’acconto ICI deve essere effettuato nel modo che segue, a seconda che si verifichi:
- il possesso per l’intero semestre: l’acconto è pari al 50% dell’imposta calcolata per 12 mesi, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, riferite alla destinazione attuale dell’immobile;
-  il possesso per parte del semestre: l’acconto è pari all’imposta relativa al periodo di possesso nel semestre, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, sempre riferite alla destinazione attuale dell’immobile.
Si ricorda che l’articolo 1 del DL n. 93/2008 (conv. L. n. 126/2008), ha disposto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, nonché sulle relative pertinenze, a partire dall’anno 2008. Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario che ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni (ris. Dipartimento delle Finanze 5 giugno 2008 n. 12, § 1): la sussistenza della soggettività passiva in capo a una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, l’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto. L’esenzione ICI, infatti, non riguarda quegli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
L’esclusione dall’ICI si applica anche in relazione ad alcune tipologie di unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, per legge o in base a quanto stabilito dal regolamento o dalla delibera comunale vigenti alla data del 29 maggio 2008. Si ricorda che sono assimilati all’abitazione principale per legge gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari, gli immobili degli IACP regolarmente assegnati e l’ex casa coniugale non assegnata al coniuge separato o divorziato che ne è soggetto passivo. A discrezione del Comune, invece, possono essere assimilate all’abitazione principale esclusivamente le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, di cui all’articolo 59 comma 1 lett. e) del DLgs. n. 446/1997 e le abitazioni di proprietà di soggetti anziani o disabili ricoverati in via permanente, a condizione che non siano locate, di cui all’art. 3 comma 56 della L. n. 662/1996.
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata. In particolare, l’art. 5 del DLgs. n. 504/92 statuisce diversi criteri per la determinazione della base imponibile con riferimento, rispettivamente, ai fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, ai fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale, ai fabbricati non iscritti in Catasto e non dotati di rendita catastale che risultino a un tempo classificabili nel gruppo D (fabbricati a destinazione speciale), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili.
Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell’ICI dovuta in acconto per il 2011 si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto alla data del 1° gennaio 2011 e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente. Eventuali modifiche o variazioni della rendita intervenute in corso d’anno avranno quindi effetto soltanto a partire dal 2012.
Con riferimento ai fabbricati “fantasma” individuati nell’ambito della procedura di cui all’art. 2 comma 36 del DL 262/2006 (conv. L. n. 286/2006), l’articolo 2 comma 5-bis del DL n. 225/2010 prevede una particolare decorrenza, in deroga alle vigenti disposizioni, sia per la rendita catastale presunta (attribuita d’ufficio e iscritta transitoriamente in Catasto, ex art. 19 commi 10 e 12 del DL n. 78/2010, in caso di inadempimento di parte entro il termine del 30 aprile 2011), sia per quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva.
Tali rendite producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in Catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, a meno che il contribuente fornisca la prova idonea a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Pertanto, se il proprietario non è in grado di dimostrare che l’immobile è stato costruito più tardi, la rendita presunta avrà efficacia retroattiva.
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