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giovedì 9 febbraio 2012

Per la definizione delle liti, la pendenza è spostata al 31 dicembre 2011

L’intervento del «Decreto Milleproroghe» impone di rivalutare quanto sostenuto a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate
/ Alfio CISSELLO
In sede di conversione del “Decreto Milleproroghe“, come del resto già anticipato in un precedente intervento sono stati spostati in avanti alcuni termini relativi alla definizione delle liti pendenti, siccome:
- la data in cui, per fruire della sanatoria, doveva essere pendente la lite, è stata postergata dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011;
- l’ultimo giorno utile per l’esecuzione dei versamenti è stato spostato dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012.
La modifica di cui sopra costituisce l’occasione per meditare sulla validità, o meglio, sull’attualità di alcune considerazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.48/2011 (si ricorda che la definizione è possibile solo per i processi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro).
In detta sede era stato affrontato il problema del momento finale di pendenza della lite (la lite è pendente dal momento di notifica del ricorso a controparte e rimane tale sino a quando non si è formato il giudicato).
Il problema si è posto in quanto, da un lato, l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011, ha fatto coincidere la data utile di pendenza della lite per fruire della sanatoria con il 1° maggio 2011, dall’altro, è entrato in vigore successivamente, il 6 luglio 2011.
Era quindi aperta la questione dei giudicati formatisi nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 e il 5 luglio 2011: resasi conto del problema, l’Agenzia delle Entrate ha prospettato una soluzione strumentale a non intaccare il carattere irrevocabile del giudicato.
A tale fine, infatti, è stato specificato che le liti ove il giudicato si fosse formato nel predetto lasso temporale, non avrebbero potuto essere definite (circ. n. 48 § 2.1 del 24 ottobre 2011). Da ciò derivava che la causa sarebbe risultata definibile se il giudicato non si fosse ancora formato al 5 luglio 2011, non al 1° maggio 2011.
Tale soluzione, peraltro criticata sulla base di varie ragioni, appare non più attuale.
Non deve essersi formato il giudicato al 31 dicembre 2011
L’affermazione prende le mosse dal fatto che, a causa del sopravvenuto intervento del “Decreto Milleproroghe” (intervento apportato in sede di conversione in legge), il termine di pendenza della lite è stato postergato al 31 dicembre 2011, data successiva e non antecedente al 6 luglio 2011, giorno in cui è entrato in vigore il decreto 98/2011.
Allora, dovrebbe essere chiaro che la definizione è possibile se, da un lato, il ricorso introduttivo è stato notificato al massimo il 31 dicembre 2011 e, dall’altro, se, sempre in detta data, non si è formato il giudicato.
Si rammenta che il giudicato si forma:
- per i ricorsi introduttivi notificati sino al 4 luglio 2009, decorso un anno dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. ante L. 69/2009);
- per i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, decorsi sei mesi dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. post L. 69/2009);
- in caso di notifica della sentenza ad opera della controparte, decorsi sessanta giorni dalla notifica stessa senza che sia stato proposto appello o ricorso per Cassazione (art. 51 del DLgs. 546/92).
Per ciò che concerne la riassunzione in rinvio è allora necessario che al 31 dicembre 2011 non fosse spirato il termine per la riassunzione (art. 63 del DLgs. 546/92).

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